L’articolo 7 d.lgs. numero 149/2022 Modifiche alla disciplina della mediazione ha novellato il d.lgs. numero 28/2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, in tal modo attuando principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega attraverso la modifica delle norme già vigenti e l’introduzione di nuove disposizioni. Operatività dal 30 giugno 2023, mentre alcune norme risultano già efficaci dal 28 febbraio scorso.
Obiettivi della riforma L’intento della riforma Cartabia, in ambito mediazione, è stato quello di realizzare la semplificazione e lo snellimento dell’attività processuale che ispira l’intero processo di riforma in materia civile, la riduzione dei costi per il sistema giurisdizionale inteso in senso lato. I principi e criteri contenuti nella legge delega incentivano il ricorso alla mediazione e agli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie ADR adottando un T.U. di tali procedure, implementando gli incentivi fiscali per chi vi ricorre e per gli organismi di mediazione, estendendo a tali istituti l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche mediante modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici. Modifiche formali L’articolo 7 d.lgs. numero 149/2022 si compone di un solo comma, ove le modifiche ai differenti articoli del d.lgs. numero 28/2010, ovvero l’introduzione di nuovi articoli, sono contenute nelle lettere da a a bb . Le modifiche apportate dalle lettere a , b e c sono perlopiù di natura formale la lettera a interviene sull’articolo 2, comma 2, in vigore dal 28 febbraio, al fine di specificare che tra le procedure non precluse dal decreto vi sono, oltre alle procedure di reclamo che l’utente può esperire in caso di violazione degli standard di qualità garantiti da soggetti pubblici o privati che erogano servizi pubblici, anche le procedure di conciliazione previste nelle carte dei servizi elaborate dai medesimi soggetti. Il legislatore in questo caso ha preso atto dell’evoluzione delle carte dei servizi, che includono sempre ulteriori strumenti a tutela degli utenti, accogliendoli nel novero delle mediazioni non solo consentite, ma incoraggiate dalla legge la lettera b reca alcune modifiche all’articolo 3, in vigore dal 28 febbraio scorso, dovute alla necessità di coordinamento con articolo successivi. In particolare il numero 1, che incide sul comma 1, consente che alla mediazione si applichi il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, a condizione che il medesimo risulti conforme con quanto stabilito dall’articolo 8, che detta la procedura di conciliazione similmente il numero 3, che incide sul comma 4, stabilisce che la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, purché lo stesso sia conforme con quanto stabilito dell’articolo 8- bis , riguardante la mediazione in modalità telematica infine il numero 2, che incide sul comma 2, introduce il concetto di indipendenza del mediatore, accanto a quelli già presenti di imparzialità e idoneità, tra i criteri che devono essere assicurati nella nomina del mediatore stesso, in coerenza con le modifiche apportate dall’articolo 14 la lettera c interviene sull’articolo 4, che disciplina l’accesso alla mediazione, compiendo la scelta terminologica, comune a tutto il testo del decreto, di sostituire, ai commi 1 e 2, in vigore dal 28 febbraio 2023, la parola “istanza” con la locuzione “ domanda di mediazione ” la lettera d ha sostituito l’articolo 5 del d.lgs. numero 28/2010, in vigore dal 30 giugno, così attuando il criterio della delega che stabiliva che il ricorso alla mediazione in via preventiva diventi obbligatorio anche per le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura. A tal fine viene riformulato il comma 1-bis dell’articolo 5, che disciplinava i casi in cui l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. I commi successivi ricalcano in gran parte le disposizioni già presenti nell’originaria stesura dell’articolo 5, pur con i dovuti adeguamenti alla nuova disciplina e le ulteriori specificazioni. Al comma 2, ad esempio, nel ribadire che la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria e che l’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d’ufficio, viene esplicitato, tramite l’aggiunta dell’ultimo periodo, che se il giudice avesse fissato un’ulteriore udienza perché nella prima aveva rilevato che la mediazione non era stata esperita o non si era conclusa, in tale udienza deve accertare se la mediazione sia stata effettuata ovvero dichiarare l’improcedibilità della domanda. Ulteriori commi presentano un riferimento diretto ad altre indicazioni contenute all’articolo 1, comma 4, lett. c , della legge delega, che costituiscono corollario del criterio principale che estende la mediazione obbligatoria il comma 3 fa salvo il ricorso ad alcune procedure previste da leggi speciali per l’assolvimento della condizione di procedibilità “resta fermo il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali” il comma 4 stabilisce che la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione il comma 5 dispone che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Casi in cui non si applica il regime di procedibilità Il comma 6. dell’articolo 5 elencano i casi ove il comma 1 del medesimo articolo 5 nonché l'articolo 5- quater non trovano operatività nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 c.p.c. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696- bis c.p.c. nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, comma 3, c.p.c. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata nei procedimenti in camera di consiglio nell'azione civile esercitata nel processo penale nell'azione inibitoria di cui agli articolo 37 e 140- octies del codice del consumo d.lgs. numero 206/2005 . Questa disposizione è stata modificata dall'articolo 2, d.lgs. numero 28/2023, con applicazione a decorrere dal 25 giugno 2023. Opposizione a d.i. L’articolo 5- bis , con decorrenza dal 30 giugno , dà attuazione al criterio di delega in materia di mediazione obbligatoria nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale ha prescritto di individuare quale parte debba presentare l’istanza in ipotesi di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo e di definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità. L’articolo 5- bis stabilisce che l’onere di presentare domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. L’inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con l’improcedibilità della domanda, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione delle spese. Il regime successivo è simile a quello dettato per la generalità dei casi in quanto il giudice alla prima udienza, oltre a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, deve fissare un’udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e se la mediazione non fosse stata esperita neanche al momento dello svolgimento dell’udienza successiva dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l’ottenimento del decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese. Amministratore di condominio L’articolo 5- ter , con applicazione dal 30 giugno , dispone circa i poteri di mediazione dell’amministratore di Condominio , legittimando lo stesso ad attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi il verbale contenente l’accordo, se raggiunto, ovvero la proposta di conciliazione del mediatore devono successivamente essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale che è l’organo che decide in ultima istanza. Mediazione demandata al giudice L’articolo 5- quater , con applicazione a decorrere dal 30 giugno , si pone in un’ottica di valorizzazione e incentivazione della mediazione demandata dal giudice che, nella disciplina previgente, era contenuta nell’articolo 5, comma 2, abrogato, ma che viene totalmente trasfuso nell’articolo in disamina. Si conferma quindi il potere del giudice, anche in sede di appello, di disporre, con ordinanza motivata, nella quale dare conto delle circostanze valutate relative alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa e il comportamento delle parti , l’esperimento di un procedimento di mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni. In tal caso la mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica quindi il regime dettato dall’articolo 5 in particolare vengono richiamati i commi 4 avveramento della condizione , 5 concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda e 6 casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice dell’articolo 5. È quindi prevista la fissazione di una nuova udienza nella quale il giudice, ove accertasse che la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale. Formazione del magistrato in materia di mediazione Per il conseguimento di tale obiettivo l’articolo 5- quinquies , dal 30 giugno, prevede l’organizzazione di appositi corsi di formazione in materia di mediazione da parte della Scuola Superiore della Magistratura, la cui frequenza, al pari del numero e della qualità delle cause definite con ordinanza di mediazione o con accordi conciliativi, costituisce indice di impegno e capacità del magistrato ai fini della valutazione del magistrato stesso la rilevazione statistica delle ordinanze con cui il giudice dispone che le parti debbano ricorrere alla mediazione e le controversie definite con composizione stragiudiziale in sede di mediazione a seguito della loro adozione la facoltà, da parte dei capi degli uffici giudiziari, di realizzare progetti , in collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti associazioni professionali di categoria, senza oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire la formazione in materia di mediazione e, in ultima istanza, aumentare il ricorso alla mediazione demandata. Mediazione prevista da clausola L’articolo 5- sexies , dal 30 giugno , disciplina la mediazione prevista da apposita clausola contrattuale o statutaria precedentemente contenuta nel soppresso comma 5 dell’articolo 5. Nella nuova formulazione viene esplicitato che l’esperimento della mediazione prevista da clausola contrattuale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale . Per il resto in regime applicabile è quello già previsto in via generale dell’articolo 5, comma 2 vengono inoltre richiamati i commi 4 avveramento della condizione , 5 concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda e 6 casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice dell’articolo 5. È stata eliminata la possibilità per le parti di individuare, in un momento successivo alla stipula del contratto o all’adozione dello statuto o dell’atto costitutivo, un diverso organismo di conciliazione. Durata del procedimento Il novellato articolo 6, dal 30 giugno , dispone in ordine alla durata del procedimento di mediazione. La modifica più rilevante riguarda la possibilità per le parti, con accordo scritto, di prorogare la durata del procedimento, stabilita in tre mesi, di ulteriori 3 mesi comma 1 . Conseguentemente all’introduzione della possibilità di proroga del termine, si dispone che, in ipotesi di giudizio pendente, le parti siano tenute a comunicare la proroga al giudice in modo da consentirgli di adottare i provvedimenti ritenuti necessari comma 3 . Confermata la decorrenza del termine dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa ed il fatto che il termine stesso non è soggetto a sospensione feriale pure ove il giudice disponga il rinvio della causa per l’esperimento del tentativo di mediazione comma 2 . Tempo per esperire la mediazione Nell’articolo 7, operativo dal 30 giugno , è stato ribadito che i 3 mesi necessari all’esperimento della mediazione e la loro eventuale proroga e il rinvio disposto dal giudice non sono computati ai fini degli effetti sulla ragionevole durata del processo. Procedimento per lo svolgimento della mediazione Le principali novità introdotte nell’articolo 8, decorrenti dal 30 giugno , riguardano la fissazione di un termine per il primo incontro tra le parti da tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda l’ obbligo di comunicazione dell’istanza, di data e luogo del primo incontro e delle altre informazioni utili gravante sull’organismo di mediazione, ferma restando la facoltà della parte che ha presentato la domanda di informarne l’altra parte comunicazione che tuttavia non fa venire meno l’obbligo per l’organismo di mediazione . Sono altresì indicati contenuti minimi della comunicazione istanza di mediazione, designazione del mediatore, sede, data e orario dell’incontro, modalità di svolgimento della procedura , che possono essere integrati da ogni altra comunicazione ritenuta utile comma 1 la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione, pur essendo consentito, in caso di giustificati motivi, la delega di un rappresentante che abbia conoscenza dei fatti e che sia munito dei poteri necessari a comporre la controversia. In tal caso, come nel caso di partecipazione alla mediazione di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono necessariamente essere rappresentati da loro delegati, il mediatore deve verificare i poteri di rappresentanza dei delegati e darne atto nel verbale comma 4 l’ obbligo per le parti di essere assistiti da avvocati quando si tratta di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice comma 5 la precisazione del ruolo del mediatore nel primo incontro, durante il quale lo stesso deve esporre la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e fare in modo che le parti raggiungano un accordo. La norma prescrive inoltre che sia sulle parti che sugli avvocati grava l’obbligo di collaborare lealmente ed in buona fede con il mediatore per il raggiungimento dell’accordo. Dell’incontro di mediatore deve redigere verbale che deve essere quindi sottoscritto dalle parti comma 6 . Restano invece confermate rispetto alla disciplina vigente la possibilità per l’organismo di nominare uno più mediatori ausiliari nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche comma 1 e di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali comma 7 , le cui relazioni possono essere prodotte in giudizio con l’accordo delle parti in deroga agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 9, secondo quanto disposto dal principio di delega di cui all’articolo 1, co. 4, lett. i il fatto che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta comma 2 la mancanza di formalità nello svolgimento del procedimento, che può tenersi presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo stesso comma 3 . L’efficacia è stata a decorrere dal 28 febbraio 2023 e applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Svolgimento in modalità telematica L’articolo 8- bis , con decorrenza 28 febbraio, fissa i principi dello svolgimento della mediazione in modalità telematica, rinviando a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale d.lgs. numero 82/ 2005 numero 82, in materia di formazione dei documenti della mediazione in formato nativo digitale commi 1 e 3 sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata commi 1 e 3 svolgimento degli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, che deve essere idoneo ad assicurare la contestuale effettiva reciproca audibilità e visibilità delle persone collegate comma 2 invio di documenti e comunicazioni tramite PEC o altro servizio di recapito certificato qualificato comma 1 conservazione dei documenti a cura dell’organismo di mediazione, secondo le norme dell’articolo 43 del codice dell’amministrazione digitale comma 5 . Al termine della mediazione, il mediatore crea un unico documento informatico, contenente sia il verbale, sia l’accordo, se raggiunto tale documento deve essere sottoscritto dalle parti e, nei casi di mediazione obbligatoria, anche dagli avvocati, secondo le modalità già viste. Da ultimo il documento è sottoscritto dal mediatore, che avrà poi cura di inviarlo alle parti, agli avvocati e alla segreteria dell’organismo di mediazione. Dovere di riservatezza L’articolo 9, con decorrenza 28 febbario, precisa il perimetro dei soggetti sui quali grava il dovere di riservatezza circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, comprendendo tutti coloro che vi partecipano in qualsiasi veste. Conclusione procedimento All’articolo 11, operativo dal 28 febbraio, è stata mutata finanche la rubrica, da conciliazione a conclusione del procedimento, pur se il testo non si discosta di molto da quello dell’articolo previgente, se non per alcuni dettagli di attuazione del criterio di delega relativi alla partecipazione personale delle parti. E’ stata sostituita la dicitura accordo amichevole con accordo di conciliazione, precisando che quando l’accordo non è raggiunto il mediatore deve darne atto nel verbale. Confermata la previsione secondo cui il mediatore può, comunque, formulare una proposta di conciliazione, o vi è tenuto se le parti gliene fanno concorde richiesta, e la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione apposta al verbale dalle parti. Ulteriori novità afferiscono a al termine entro cui le parti devono far pervenire al mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta comma 2 all’indicazione del valore dell’accordo di conciliazione nell’accordo stesso comma 3 all’attestazione nel verbale delle persone che hanno partecipato agli incontri e delle parti che non sono intervenute, in conseguenza dell’introduzione della possibilità di avvalersi di un rappresentante di cui all’articolo 8, comma 4 comma 4 alla formazione del verbale preferibilmente in formato digitale o se in formato analogico in tante copie quante sono le parti partecipanti oltre all’originale che viene depositato presso la segreteria dell’organismo di mediazione comma 5 all’obbligo di conservazione degli atti dei procedimenti trattati da parte dell’organismo di mediazione per almeno un triennio comma 6 . Trovano invece conferma, seppur in una nuova collocazione la norma in base alla quale se le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti all’articolo 2643 c.comma che richiedono la trascrizione, questa può avvenire soltanto se la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione è stata autenticata da un pubblico ufficiale la disposizione per cui l’accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per violazioni o inosservanza degli obblighi stabiliti dell’accordo o per il ritardato adempimento degli stessi. L’efficacia di tale articolo è decorsa dal 28 febbraio 2023 e applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Responsabilità contabile per i rappresentanti delle P.A. solo in certe ipotesi Il nuovo articolo 11-bis, operativo dal 28 febbraio, inserisce nel d.lgs. 28/2010 un richiamo all’articolo 1, comma 01.bis della legge numero 20/1994, norma quest’ultima volta a stabilire che i rappresentanti delle P.A. che sottoscrivono accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale non sono soggetti a responsabilità contabile se non nel caso di dolo o colpa grave consistenti nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione di legge o da travisamento dei fatti. Accordo digitale è titolo esecutivo Nella nuova formulazione dell’articolo 12, con effetto dal 28 febbraio, si stabilisce che anche l’accordo formato e sottoscritto in modalità telematica, nelle ipotesi di mediazione ove le parti sono assistite da avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, l’iscrizione di ipoteca giudiziale. La previsione riguardante le ipotesi di mediazione ove le parti non sono assistite da avvocati è stata spostata dal comma 1 al nuovo comma 1-bis, tuttavia il contenuto risulta inalterato. In tale ipotesi, affinché l’accordo possa costituire titolo esecutivo, il verbale che lo contiene deve essere omologato, su istanza di parte, dal presidente del tribunale, che vi provvede con decreto una volta accertatane la regolarità formale e il rispetto delle normative dell’ordine pubblico che sono invece accertate dagli avvocati nella mediazione obbligatoria . Per le controversie transfrontaliere il verbale è omologato dal Presidente del tribunale del circondario nel quale l’accordo deve avere esecuzione secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2008/52/CE. Dal 28 febbraio 2023 ha avuto efficacia l’articolo in disamina, e applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Conseguenze della mancata partecipazione Il nuovo articolo 12-bis, efficace dal 28 febbraio, riguarda gli effetti derivanti dall’omessa partecipazione al procedimento di mediazione, dove vengono raccolte le disposizioni sulle conseguenze procedurali della mancata partecipazione senza giustificato motivo. Erano già previsti dall’articolo 8, comma 4-bis, alcuni poteri del giudice ovvero la possibilità di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo al primo incontro della procedura di mediazione comma 1 la condanna della medesima parte al pagamento di una somma da versare all’entrata del bilancio dello Stato, che è stata tuttavia elevata ed è ora di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio comma 2 . Sono invece nuove previsioni quelle contenute nei commi 3 e 4 in base alle quali il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma, valutata equitativamente in misura non superiore nel massimo alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione invia al P.M. presso la Corte dei Conti o all’autorità di vigilanza il provvedimento con il quale ha condannato alle spese ai sensi del comma 2 una P.A. ovvero un ente vigilato. Tali norme hanno avuto efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023 e applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Obblighi del mediatore Le modifiche all’articolo 14, operative dal 28 febbraio, riguardano gli obblighi del mediatore, introducendo il criterio di indipendenza del mediatore, accanto a quello di imparzialità, comprovati da apposita dichiarazione firmata dal mediatore per ogni causa per la cui trattazione viene designato comma 2, lettera a . Per l’effetto risulta riformulato l’obbligo di comunicare alle parti e al responsabile dell’organismo di mediazione le circostanze sopravvenute che potrebbero compromettere l’indipendenza, e non più solo l’imparzialità, del mediatore comma 2, lettera b . Patrocinio a spese dello Stato E’ l’articolo 15- ter , operativo dal 30 giugno, a specificare che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia d.P.R. numero 115/2002 . Onorari Dal 30 giugno risulta altresì operativo l’articolo 15- octies , rubricato “Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato”, che rimanda a un decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della l. numero 206/2021, di stabilire gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese, nonché di stabilire le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi dell’articolo in disamina, come pure le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.