Da qualche settimana è operativo l’INAD, Indice Nazionale dei Domicili Digitale. Il CNF precisa che per gli avvocati l’indirizzo PEC professionale presente nel Registro INIPEC Indice nazionale della posta elettronica certificata sarà automaticamente inserito per importazione , quale domicilio digitale personale predefinito degli avvocati, salva la facoltà di eleggerne uno differente quale domicilio digitale delle persone fisiche.
L'Agenzia per l'Italia Digitale AgID ha comunicato l'attivazione online dell'INAD, l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese, istituito dall'articolo 6-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82 v. la news Al via l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali INAD . I domicili digitali dell'INAD sono indirizzi elettronici “eletti”, validi dunque per tutte le comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Facendo ordine dell'attuale contesto, il CNF indica quali sono gli elenchi pubblici per il reperimento di indirizzi di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale «1. INIPEC indice nazionale della posta elettronica certificata previsto dall'articolo 6 bis CAD INAD indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall'articolo 6-quater CAD ANPR anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 CAD Registro PP.AA Elenco delle PEC delle Amministrazioni Pubbliche ex articolo 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, numero 165 e s.m.i formato dal Ministero della giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, e dagli avvocati, previsto dall'articolo 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, numero 179, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2012, numero 221 Registro Imprese registro dei domicili digitali delle imprese, previsto dall'articolo 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, numero 185, conv. con mod. in l. 28 gennaio 2009, numero 2 ReGIndE registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contenente i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei a. soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA. b. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge ad esempio Consiglio dell'ordine degli avvocati o Consiglio nazionale del notariato c. professionisti non iscritti ad alcun albo professionale ma nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio o, più in generale, ausiliari del giudice o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato al Ministero della giustizia l'albo previsto dall'articolo 7 del “Regolamento” D.M. del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, numero 44, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009, numero 193, conv. in L. 22 febbraio 2010 numero 24 e s.m.i. IPA indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, previsto dall'articolo 6-ter CAD utilizzabile per l'invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale “in caso di mancata comunicazione” dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche al Registro PP. AA., ove risultino indicati per la stessa amministrazione più domicili digitali , la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario». Il CNF precisa dunque che «nell'INAD, per gli Avvocati, l'indirizzo PEC professionale presente nel Registro INIPEC Indice nazionale della posta elettronica certificata, previsto dall'articolo 6-bis del CAD sarà automaticamente inserito per importazione , quale domicilio digitale personale predefinito degli Avvocati, salva la facoltà di eleggerne uno differente quale domicilio digitale delle persone fisiche».
CNF, comunicazione per gli Ordini