Remissione della querela: per il perfezionamento basta il rifiuto all’accettazione

Ciò che l'articolo 155, comma 1, c.p. richiede è che il querelato non abbia espressamente o tacitamente ricusato la remissione, caso che si verifica «quando abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione».

In una causa per truffa, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla remissione della querela. Sul punto, i Giudici ribadiscono che «non è ammissibile la revoca della remissione di querela, trattandosi di atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazione da parte del querelato» Cass. numero 23030/2015 . Ai fini dell'efficacia della remissione di querela, infatti, non ne è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione a tal proposito, i Giudici evidenziano che il querelato può accettare espressamente la remissione della querela, con formalità analoghe a quelle previste per l'atto di remissione articolo 340, comma 1, c.p.p. ,  ma, se non vi è un atto di accettazione espressa, perché si producano gli effetti giuridici conseguenti alla remissione, la legge non pone  come condizione che vi sia una accettazione tacita . Infatti, ciò che l'articolo 155, comma 1, c.p. richiede è che il querelato non abbia espressamente o tacitamente ricusato la remissione, caso che si verifica «quando abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione». In altre parole, «il comportamento concludente preso in considerazione dall'articolo 155, comma 1, c.p., non è quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma è individuabile in una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirla cioè, non un comportamento positivo di accettazione ma uno negativo di rifiuto» pertanto, l'accettazione della remissione di querela si presume, purché non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato.

Presidente Beltrani – Relatore Coscione Ritenuto in fatto 1. Il difensore di M.M. e C.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'8 marzo 2022 che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto gli imputati colpevoli del reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la mancanza del requisito del raggiro, in quanto il motociclo a loro venduto era stato pagato con un assegno, consegnato dalla C. insieme al suo documento di identità per permettere la sua identificazione, ed al venditore erano state anche fornite le utenze telefoniche intestate agli imputati. 1.2 II difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto rilevanti fatti accaduti dopo l'accordo raggiunto sulla consegna del motociclo ed il pagamento del prezzo con assegno, mentre si trattava di un post factum che non aveva inciso sul formarsi della volontà della persona offesa. 1.3 Il difensore eccepisce che la querela era stata presentata dalla moglie del proprietario del motociclo, che quindi non era legittimata alla proposizione di tale atto. 1.4 Il difensore lamenta il mancato riconoscimento della remissione di querela e della relativa accettazione della stessa per comportamento concludente degli imputati la sentenza impugnata aveva ritenuto erroneamente che la remissione non avesse effetto perché la querela era stata proposta anche dal figlio della persona offesa, quando così non era, e che se la moglie del proprietario del motociclo aveva la facoltà di proporre querela, doveva avere anche quella di rimetterla, come era avvenuto il difensore dichiara comunque di accettare la remissione. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. 1.1 Si deve premettere che il reato di truffa contestato agli imputati, all'epoca dei fatti, era procedibile di ufficio, ma è ora procedibile a querela ai sensi del D.Lgs. numero 10 ottobre 2022 numero 150 c.d. Riforma Cartabia pertanto, si deve valutare se la remissione di querela intervenuta all'udienza del 28 novembre 2017 abbia rilevanza nel presente procedimento, anche alla luce della intervenuta revoca della remissione effettuata nella medesima udienza. Sul punto, si deve ribadire che non è ammissibile la revoca della remissione di querela, trattandosi di atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazione da parte del querelato. In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato la correttezza della decisione del giudice di pace che aveva ritenuto priva di effetto la revoca della remissione di querela, anche se intervenuta in epoca antecedente all'accettazione da parte dell'imputato Sez.5, 23030 del 16/10/2015, p.o. in proc. Maugeri, Rv. 266959 In proposito deve ricordarsi il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale ai fini dell'efficacia della remissione di querela non ne è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione, trattandosi di atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione vedi Sez. 5, Sentenza numero 7072 del 12/01/2011 Ud., dep. 23/02/2011, P.G. in proc. Castillo, Rv.249412 Sez. 5, Sentenza numero 23030 del 16/10/2015 Ud., dep. 31/05/2016, P.O. in proc. Maugeri, Rv. 266959 . Nella motivazione dell'ultima pronunzia sono stati richiamati i principi affermati da questa Corte nella composizione più autorevole Sez. U, numero 27610 del 25/05/2011 , in merito alla natura della remissione della querela di cui agli articolo 152 e ss. c.p., in stretta relazione a quella della accettazione della remissione ex articolo 155 c.p. È stato evidenziato in proposito che il querelato può accettare espressamente la remissione della querela, con formalità analoghe a quelle previste per l'atto di remissione articolo 340, comma 1, c.p.p. , ma se non vi è un atto di accettazione espressa, perché si producano nondimeno gli effetti giuridici conseguenti alla remissione, la legge non pone come condizione che vi sia una accettazione tacita . Infatti, nonostante che la rubrica dell'articolo 155 c.p. sia intitolata impropriamente Accettazione della remissione , ciò che normativamente si richiede - comma 1 - è che il querelato non abbia espressamente o tacitamente ricusato la remissione, caso che si verifica quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione . In altre parole, il comportamento concludente preso in considerazione dall'articolo 155, comma 1, c.p., non è quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma è individuabile in una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirla cioè, non un comportamento positivo di accettazione ma uno negativo di rifiuto. Pertanto, è possibile affermare che l'accettazione della remissione di querela si presume, purché non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato. In base al suddetto ragionamento la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha qualificato la remissione di querela come atto giuridico unilaterale, che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutarla e, quindi, rendere inefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità. Applicando tali condivisi principi al caso in esame va osservato che la remissione di querela effettuata in udienza da L.L., che aveva presentato la querela è idonea a produrre l'effetto di improcedibilità per il reato di truffa. Va, tuttavia constatato che gli imputati non si sono presentati in udienza e, tale elemento ulteriore può razionalmente essere interpretato come segno della volontà di accettare la remissione della querela da parte di entrambi gli imputati. Nè si può sostenere che abbia una qualche rilevanza il fatto che non abbia rimesso la querela V.M., figlio della L. questa Corte ha infatti constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale Sez. 1, numero 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 che V. non ha sporto querela, ma era soltanto presente all'atto della presentazione della stessa e si è limitato a descrivere i fatti cui aveva assistito. Pertanto, alla luce della intervenuta remissione di querela, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per sopravvenuto difetto di querela La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per sopravvenuto difetto di querela. Sentenza a motivazione semplificata.