SEZ. I ORDINANZA DEL 04/01/2023, numero 142 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE. Provvedimenti ex articolo 709 ter c.p.c. - Ammonimento - Ricorribilità in Cassazione - Sussistenza - Fondamento. Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori - adottato ai sensi dell'articolo 709 ter, comma 2, numero 1 c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo - non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione. In senso difforme, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza numero 22100 del 2022 Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori emesso ex articolo 709 ter, comma 2, numero 1 c.p.c., a differenza dei provvedimenti di risarcimento dei danni o di irrogazione di una sanzione pecuniaria, previsti dalla stessa norma, non è ricorribile per cassazione, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività. Si richiamano, comunque, anche i Sez. 1, Sentenza numero 21718 del 2010 Il procedimento di cui all'articolo 709 ter cod. proc. civ. inserito dall'articolo 2 della legge numero 54 del 2006 , di competenza del giudice del procedimento di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, è soggetto al rito camerale, ai sensi dell'articolo 737 ss. cod. proc. civ., e quando abbia ad oggetto i provvedimenti sanzionatori adottati in caso di inadempienze dei genitori o quelli aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalità di affidamento dei figli e all'esercizio della potestà genitoriale anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'articolo 155, terzo comma, cod. civ. e nelle controversie riguardanti la interpretazione dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro più precisa determinazione e specificazione , esaurita la fase del reclamo, non è ricorribile per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell'individuo, non assumendo contenuto decisorio attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà , nècarattere di definitività. ii Sez. 1, Sentenza numero 18977 del 2013 Il provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori , è ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. iii Sez. 1 - , Ordinanza numero 1568 del 2022 In tema di ricorso ex articolo 709 ter c.p.c. inserito dall'articolo 2 della l. numero 54 del 2006 , i provvedimenti del giudice di merito volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale e di affidamento della prole, in quanto privi del carattere di definitività e di contenuto decisorio, non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno dei genitori avverso la decisione del giudice di merito che aveva autorizzato l'altro genitore ad iscrivere il minore presso una scuola nordamericana, con connesso trasferimento della residenza . SEZ. I ORDINANZA DEL 04/01/2023, numero 117 OPERE PUBBLICHE APPALTO DI - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE. Appalto-concorso - Disciplinare di gara - Decorrenza del diritto alla revisione dei prezzi - Dalla data della registrazione del contratto - Validità - Fondamento. In tema di appalto-concorso, è valida la previsione contenuta nel disciplinare di gara che faccia decorrere il diritto alla revisione dei prezzi dalla data di registrazione del contratto, e non dalla presentazione dell'offerta, poiché l'articolo 33 della l. numero 41 del 1986, nella parte in cui stabilisce che tale diritto sorge dopo due anni dall'aggiudicazione, abrogando l'articolo 1 del d.lgs. C.p.S. numero 1501 del 1947, esprime la volontà del legislatore di agganciare il momento iniziale della revisione alla conclusione della fase pubblicistica e all'insorgenza del vincolo contrattuale, che nell'appalto-concorso - mancando l'aggiudicazione - non si identifica con la presentazione dell'offerta, ma solo con la stipula del contratto. Si veda Sez. 1, Sentenza numero 11577 del 2016 In tema di appalto pubblico, l'articolo 33 della l. numero 41 del 1986, in forza del quale la revisione dei prezzi è ammessa a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione, si riferisce all'aggiudicazione definitiva, non a quella provvisoria, sicché nessun rilievo rivestono quest'ultima ed il tempo eventualmente intercorrente tra essa e l'aggiudicazione definitiva e/o la stipulazione del contratto ai fini della predetta norma. SEZ. I ORDINANZA DEL 03/01/2023, numero 43 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO. Finanziamenti in esecuzione del concordato preventivo – Prededucibilità dei relativi crediti – Condizioni. I crediti relativi ai finanziamenti concessi in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l.fall. nel successivo fallimento, ove derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati dal piano, alla duplice condizione che quest'ultimo sia stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale e che i contratti in parola risultino ad esso conformi, in quanto volti al raggiungimento dei suoi obiettivi previsti e all'adempimento della proposta. Si richiama Cass. Sez. 1 - , Ordinanza numero 380 del 2018 I crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell'adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato. SEZ. I ORDINANZA DEL 08/11/2022, numero 32871 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO - OPERE PROTETTE OGGETTO DEL DIRITTO - IN GENERE. Diritti del costitutore di una banca dati - articolo 102 bis della l. numero 633 del 1941 - Modifiche o integrazioni comportanti investimenti rilevanti - Nuovo periodo di protezione - Riferimento alla banca dati nel suo insieme - Fondamento. In tema di diritti di chi costituisce una banca dati, l'articolo 102 bis, comma 8, della l. numero 633 del 1941 prevede - a seguito di modifiche o integrazioni sostanziali della banca dati, comportanti nuovi investimenti rilevanti - il decorso di un nuovo termine di durata della protezione, pari ad ulteriori quindici anni, che non si applica soltanto alle integrazioni e modificazioni, ma interessa l'intera banca dati nel suo insieme, poiché è la portata qualificante dell'investimento a conferire all'archivio esistente quella nuova veste che giustifica il rinnovo del periodo di protezione. Non si rilevano precedenti in termini.