Omessa consegna di un veicolo pignorato e termine per la querela

Il reato di violazione degli obblighi di custodia si perfeziona alla scadenza del termine di consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, pertanto, la proposizione della querela deve essere proposta entro 90 giorni dalla conoscenza di tale omissione, essendo del tutto irrilevante che si sia proceduto o meno al fermo del veicolo.

La Corte d'appello confermava la condanna di prime cure di un'imputata per il reato di cui all'articolo 388, comma 4, c.p. per aver omesso di consegnare due veicoli pignorati all'Istituto vendite giudiziarie. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, dolendosi, per quanto d'interesse, per la tardività della querela. Il motivo è fondato. È stato infatti affermato che integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall'articolo 388 c.p., la condotta del debitore esecutato che, divenuto custode - ai sensi dell'articolo 521-bis c.p.c. - dopo la notifica del pignoramento di un bene mobile registrato, omette di consegnare la cosa entro il termine di dieci giorni all'istituto vendite giudiziarie, continuando a trattenerla e a utilizzarla Cass. penumero , sez.6, numero 19412/2016 . Occorre inoltre ricordare che il comma 4 dell'articolo 521-bis c.p.c. stabilisce che decorso il termine di 10 giorni «gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto». Si tratta, in sostanza, di un «autonomo potere riconosciuto ex lege all'autorità di polizia e che prescinde da qualsivoglia iniziativa del creditore procedente ma, soprattutto, l'eventuale ritiro della carta di circolazione e consegna del mezzo all'I.V.G. non incide in alcun modo sull'avvenuto perfezionamento del reato derivante dalla mancata ottemperanza all'obbligo di consegna. In buona sostanza, l'intervento degli organi di polizia è necessariamente successivo alla scadenza del termine per la spontanea consegna del bene pignorato, dovendosi ritenere che il fermo amministrativo del veicolo è un provvedimento avente esclusivo rilievo amministrativo, senza che la sua esecuzione possa incidere in alcun modo sulla commissione del reato». Il Collegio afferma in conclusione che «il reato di violazione degli obblighi di custodia si perfeziona alla scadenza del termine di consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, pertanto, la proposizione della querela deve essere proposta entro 90 giorni dalla conoscenza di tale omissione, essendo del tutto irrilevante che si sia proceduto o meno al fermo del veicolo ai sensi dell'articolo 521-bis, comma 4, c.p.c., trattandosi di provvedimento amministrativo meramente eventuale e, comunque, adottabile solo dopo l'avvenuta consumazione del reato». La sentenza impugnata viene annullata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela.

Presidente Fidelbo – Relatore Di Geronimo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di S.F. in ordine al reato di cui all'articolo 388, comma quarto, c.p., commesso per aver omesso di consegnare due veicoli oggetto di pignoramento all'Istituto vendite giudiziarie. 2. Avverso tale sentenza la ricorrente ha formulato quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto all'intervento, rappresentando di aver ritualmente depositato una memoria difensiva dinanzi alla Corte di appello, della quale non veniva fatta alcuna menzione in sentenza. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'articolo 124 c.p., avendo la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di tardività della querela. Rappresenta la ricorrente che il pignoramento dei veicoli è stato eseguito il omissis , con intimazione al debitore, nominato custode, di consegnare i beni all'I.V.G. entro il termine di dieci giorni, scadente il 28 dicembre 2015. A seguito della mancata ottemperanza, l'I.V.G. informava il creditore procedente in data 18 gennaio 2016, sicché il termine per la proposizione della querela doveva farsi decorrere da tale data. I giudici di merito, invece, erroneamente ritenevano che il termine dovesse essere posticipato, in considerazione del tentativo compiuto dal creditore di attivare il fermo dei veicoli ex articolo 521-bis con ma quarto, c.p.c. 2.3. Con il terzo motivo, censura l'errata qualificazione della condotta, evidenziando come nel caso di specie non era configurabile l'ipotesi della sottrazione del bene articolo 388, comma 4 c.p., nella versione all'epoca vigente , bensì quella meno grave di violazione degli obblighi gravanti sul custode articolo 388, comma 5, c.p. . 2.4. Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in considerazione dello scarso valore dei beni pignorati. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza sul presupposto che in essa si dà atto del mancato deposito delle conclusioni dell'imputata, in tal modo essendo stato omesso l'esame della memoria difensiva che, invece, era stata tempestivamente inviata. Il motivo è generico, in quanto la nullità non può essere fatta discendere dal mero dato formale concernente il mancato esame della memoria, occorrendo anche l'allegazione che il vizio denunciato ha in concreto comportato il mancato esame di motivi ed argomenti difensivi - ulteriori e diversi - rispetto a quelli formulati con l'appello. A tal riguardo va condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa valutazione delle conclusioni scritte mnviate dalla difesa a mezzo PEC ex D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23-bis, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. c , c.p.p., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa Sez.6, numero 44424 del 30/9/2022, Manca, Rv. 284004 . 3. È, invece, fondato il motivo concernente la tardività della querela. Occorre premettere che le date salienti sono state compiutamente individuate dal giudice di merito, essendosi accertato che il pignoramento è stato eseguito il omissis e che il termine per la consegna dei veicoli all'I.V.G., essendo pari a 10 giorni, scadeva il 28 gennaio 2015, data alla quale i presupposti costitutivi del reato erano integralmente configurati. La conoscenza del fatto di reato da parte della persona offesa è stata differita al 18 gennaio 2016, data in cui l'I.V.G. informava dell'inadempimento dell'obbligo di consegna il difensore del creditore, presso il quale quest'ultimo aveva eletto domicilio. A far data dal 18 gennaio 2015, pertanto, il creditore ha avuto piena e sicura conoscenza dell'avvenuto inadempimento dell'obbligo di consegna e della conseguente consumazione del reato Sez.6, numero 3719 del 24/11/2015, dep.2016, Saba, Rv. 266954 . In tal senso è stato affermato che integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall'articolo 388 c.p., la condotta del debitore esecutato che, divenuto custode - ai sensi dell'articolo 521 bis c.p.c. - dopo la notifica del pignoramento di un bene mobile registrato, omette di consegnare la cosa entro il termine di dieci giorni all'istituto vendite giudiziarie, continuando a trattenerla e a utilizzarla Sez.6, numero 19412 del 22/4/2016, Artico, Rv. 266997 Il dies a quo dal quale computare il termine per proporre la querela doveva, pertanto, essere fissato al 18 gennaio 2016, con conseguente scadenza del termine alla data del 18 aprile 2016, mentre la querela risulta esser stata depositata solo il 28 aprile 2016. 3.1. I giudici di merito hanno ritenuto di non recepire tale impostazione differendo in avanti il termine iniziale per la proposizione della querela, evidenziando come il creditore procedente, informato dell'omessa consegna dei veicoli, aveva sollecitato le forze dell'ordine a procedere al ritiro della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 521-bis c.p.c Si assume che solo dopo l'infruttuosità di tale tentativo, il creditore avrebbe avuto definitiva contezza dell'avvenuta consumazione del reato. La tesi non è condivisibile, essendo fondata su un'errata interpretazione del dato normativo. L'articolo 521-bis c.p.c. prescrive che entro il termine di dieci giorni dal pignoramento il debitore è tenuto a consegnare i beni, adempimento rispetto al quale l'intervento delle forze dell'ordine non è in alcun modo richiamato. Il comma 4 della citata norma stabilisce, altresì, che decorso il termine di dieci giorni assegnato al debitore gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto . Si tratta, in sostanza, di un autonomo potere riconosciuto ex lege all'autorità di polizia e che prescinde da qualsivoglia iniziativa del creditore procedente ma, soprattutto, l'eventuale ritiro della carta di circolazione e consegna del mezzo all'I.V.G. non incide in alcun modo sull'avvenuto perfezionamento del reato derivarite dalla mancata ottemperanza all'obbligo di consegna. In buona sostanza, l'intervento degli organi di polizia è necessariamente successivo alla scadenza del termine per la spontanea consegna del bene pignorato, dovendosi ritenere che il fermo amministrativo del veicolo è un provvedimento avente esclusivo rilievo amministrativo, senza che la sua esecuzione possa incidere in alcun modo sulla commissione del reato. Quanto detto comporta che la sollecitazione rivolta dal creditore affinché gli organi di polizia provvedessero ai sensi dell'articolo 521-bis, comma 4, c.p.c. è inidoneo a modificare il tempus commissi delicti, nonché la conoscenza effettiva della consumazione del reato. In conclusione, deve affermarsi il principio per cui il reato di violazione degli obblighi di custodia si perfeziona alla scadenza del termine di consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, pertanto, la proposizione della querela deve essere proposta entro 90 giorni dalla conoscenza di tale omissione, essendo del tutto irrilevante che si sia proceduto o meno al fermo del veicolo ai sensi dell'articolo 521-bis, comma 4, c.p.c., trattandosi di provvedimento amministrativo meramente eventuale e, comunque, adottabile solo dopo l'avvenuta consumazione del reato in tal senso si veda, in motivazione, Sez.6, numero 3719 del 24/11/2015, dep.2016, Saba, Rv. 266954 . 4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza va annullata senza rinvio stante la tardività della querela, con conseguente assorbimento dei restanti motivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela.