Se un cittadino posiziona telecamere rivolte verso le strade viola le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e incorre in pesanti sanzioni, salvo che lo stesso utente sia in presenza di situazioni di rischio effettivo documentato e possa quindi estendere legittimamente la videosorveglianza anche alle aree esterne alla propria abitazione.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento numero 173 del 27 aprile 2023. Il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza ha accertato che un utente privato ha posizionato una decina di telecamere sul muro esterno della sua abitazione in grado di riprendere anche la strada e le altre abitazioni. L’istruttoria dell’Autorità è quindi proseguita nel silenzio dell’interessato fino all’applicazione di una sanzione amministrativa con l’ordine di sospendere il trattamento illecito. Il base all’articolo 2 del Gdpr, specifica il provvedimento centrale, «quando il trattamento è effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico , non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento. A tal proposito, il Considerando numero 18 del Regolamento specifica che si considera attività a carattere esclusivamente personale o domestico quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale . L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati , perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico. Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni o aree di pertinenza di terzi. In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito in quanto privo di un’idonea base giuridica». Ma in alcune situazioni particolari il titolare del trattamento può estendere il cono di ripresa delle telecamere ad aree esterne alle zone di esclusiva pertinenza. In questo caso, infatti, sulla base di un legittimo interesse, prosegue il collegio, il cittadino può riprendere anche le zone soggette a pubblico passaggio «purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione ad es. denunce, minacce, furti . In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali , rinvenibili nelle Linee Guida numero 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010». Nel caso che ci occupa, l’istruttoria svolta ha evidenziato che la ripresa delle aree ultronee rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta in assenza di idonei presupposti di legittimità , considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.
Provvedimento del 23 aprile 2023, numero 173