L’ordinanza in esame ha ad oggetto il conflitto insorto tra un Condominio ed un avvocato per il pagamento dei compensi professionali spettanti a quest’ultimo. Il Tribunale di Roma, riformando la pronuncia del GdP, revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista.
L'avvocato ricorre, quindi, in Cassazione deducendo l'errore da parte del Tribunale romano, il quale non avrebbe individuato il tempo di perfezionamento della notifica e il termine di decorrenza iniziale dei 40 giorni prescritti per l'opposizione, secondo l'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 3/2010 «la notifica», infatti, «avrebbe dovuto intendersi perfezionata dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito … cioè nel giorno di ritiro della raccomandata informativa di avviso del deposito presso la Casa comunale». La doglianza è infondata. Infatti, la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata nelle forme previste all'articolo 140 c.p.c. e la cartolina di avviso dell'avvenuto deposito presso la Casa comunale è stata ricevuta dall'opponente Condominio, in persona del suo amministratore. La stessa Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo cit., posta per violazione degli articolo 3,24 e 111 Cost. proprio per la parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Ha ritenuto, quindi, inammissibile il confronto con la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 4, l. numero 890/1982. In particolare, l'articolo 140 c.p.c., «presuppone, per il perfezionamento del procedimento di notificazione, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario dell'atto, della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso, in tal modo ponendo l'accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto del medesimo conseguentemente, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza effettiva». Per tutti questi motivi, il Collegio rigetta il ricorso in oggetto.
Presidente Orilia – Relatore Papa Fatti di causa 1. Nella lite insorta tra l'avvocato B. e il Condominio di omissis per il pagamento di compensi professionali, il Tribunale di Roma, con sentenza numero 844 del 2019, in riforma della decisione di primo grado sentenza numero 49753/2015 del locale Giudice di Pace , in accoglimento dell'appello proposto dal Condominio, ha revocato il decreto ingiuntivo numero 11002 DEL 2014 emesso per l'importo di Euro. 3.427,54 in favore dell'avvocato e, operata la compensazione tra quanto spettante al difensore a titolo di compenso e quanto ricevuto, ha condannato l'avvocato B. alla restituzione in favore del Condominio della somma di Euro. 5.070,003 oltre interessi ha altresì rigettato l'appello incidentale del professionista che si era doluto del mancato accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo . Per quanto di stretto interesse in questa sede, il Tribunale ha osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo era tempestiva, perché dal duplicato della copia dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del decreto ingiuntivo, risultava l'avvenuto ritiro dell'atto in data 31.10.2014 presso l'ufficio postale da parte dell'amministratore pertanto, considerando da tale data la decorrenza del termine di 40 giorni per l'opposizione, correttamente era stata ritenuta la tempestività della sua proposizione, avvenuta con raccomandata del 28.11.2014. Ha poi rilevato che tra le parti mancava un accordo sulla misura del compenso e pertanto doveva trovare applicazione la tariffa di cui al DM 124 DEL 2004, tenendo conto della data di emissione del decreto ingiuntivo 26.4.2012 . Avverso questa sentenza l'avvocato B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi il condominio ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo B. ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 140 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma I numero 3 c.p.c. per non avere il Tribunale correttamente individuato il tempo di perfezionamento della notifica e il termine di decorrenza iniziale dei 40 giorni prescritti per l'opposizione, secondo l'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 3 del 2010 la notifica, infatti, avrebbe dovuto intendersi perfezionata dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito e, cioè, il 17/10/14 e non il 31/10/14, cioè nel giorno di ritiro della raccomandata informativa di avviso del deposito presso la Casa comunale. 1.1. Il motivo è infondato. La notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata nelle forme previste all'articolo 140 c.p.c. lo dichiara la stessa ricorrente a pag. 2 del ricorso e la cartolina di avviso dell'avvenuto deposito presso la Casa comunale è stata ricevuta dall'opponente condominio, in persona del suo amministratore, in data 31/10/2014 v. sentenza pag. 5 . La ricorrente ha sovrapposto, nell'argomentare la sua censura, la disciplina della l. numero 890 del 1982, articolo 8, comma 4, con la disciplina dell'articolo 140 c.p.c. che non sono, invece, pienamente sovrapponibili. Le notifiche ex articolo 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui alla l. numero 890 del 1982, articolo 8, comma 4 le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore viceversa, l'articolo 140 c.p.c., all'esito della sentenza numero 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, perché il legislatore ordinario non è tenuto ad uniformare il trattamento processuale di situazioni soltanto assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa. A tali conclusioni è giunta, la stessa Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 140 c.p.c., posta per violazione della Cost., articolo 3, 24 e 111 proprio per la parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto inammissibile il confronto con la disciplina prevista dalla L. 20 novembre 1982, numero 890, articolo 8, comma 4, - secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con cui si avvisa il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell'effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore - perché le situazioni disciplinate non sono omogenee e la diversa disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza. In particolare, l'articolo 140 del c.p.c., per come dichiarato costituzionalmente illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento di notificazione, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario dell'atto, della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso, in tal modo ponendo l'accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto del medesimo conseguentemente, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza effettiva. La previsione di un termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, previsto dalla L. numero 890 del 1982, articolo 8 in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, si collega, invece, non al momento di effettiva ricezione dell'avviso, ma alla spedizione dello stesso ovvero alla data di ritiro dell'atto se anteriore, con l'ovvio epilogo di individuare una diversa e ragionevole modulazione del termine per il perfezionamento dell'iter notificatorio Corte Cost. 220/2016 Cass. Sez. 2, numero 6089 del 04/03/2020 . 2. Con il secondo motivo, l'avvocato B. ha denunziato la violazione e falsa applicazione degli articolo 112 e 115 c.p.c. e degli articolo 1173-1174 e 1175 c.c. ad avviso della ricorrente, il giudice di appello, sostenendo che, in assenza di prova dell'accordo sulla misura del compenso per l'attività professionale svolta, dovesse essere applicata la tariffa forense di cui al D.M. numero 124 del 2004, non avrebbe così considerato che l'opponente Condominio non aveva mai contestato l'esistenza di questo accordo, come esposto nella comparsa di costituzione di primo grado e si era limitato unicamente ad opporre la erroneità della determinazione dei compensi operata dal Tribunale nel decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del singolo condomino così motivando, peraltro, il Tribunale avrebbe anche violato l'articolo 112 c.p.c. introducendo elementi di indagine ulteriori e modificando radicalmente i termini della controversia. 2.1 Anche questo motivo è infondato. Innanzitutto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità v. tra le varie, Sez. 1, Ordinanza numero 3340/2019 Cass. ord. 22707/2017 e altre . E ancora, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio , mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'articolo 116 c.p.c. v. SSUU numero 20867/2020 . Nel caso in esame, è evidente che non ricorre nè il vizio di violazione di norma di diritto nè la violazione dell'articolo 115 c.p.c Il Tribunale, infatti, rilevando che mancava un accordo vincolante, ha applicato in sostanza il comma 3 dell'articolo 2233 c.c., nel testo introdotto dal D.L. numero 223 del 2006, articolo 2, convertito con modif. dalla l. numero 248 del 2006 che ha imposto a pena di nullità la forma scritta per l'accordo di determinazione del compenso professionale tra l'avvocato e il suo cliente. Sul punto, invero, la norma indicata non può ritenersi abrogata con l'entrata in vigore della l. numero 247 del 2012, articolo 13, comma 2, lì dove ha stabilito che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale , poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell'articolo 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma soltanto il momento in cui stipularlo. Conseguentemente, la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi dal documento e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di sua perdita incolpevole ex articolo 2724 e 2725 c.c. Cass. Sez. 2, numero 717 del 12/01/2023 , perché l'osservanza dell'onere formale ad substantiam non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere. La deduzione di un accordo in forma orale, ricavabile a contrario , non coglie pertanto nel segno. È infine esclusa la violazione dell'articolo 112 c.p.c., non essendo il Tribunale incorso nel vizio di ultrapetizione laddove, con apprezzamento in fatto, ha ravvisato l'assenza di accordo tra le parti in ordine alla misura del compenso. 3. Il ricorso dev'essere perciò rigettato, con inevitabile condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.