Qual è la sorte del deposito telematico dell’atto di appello con allegati illeggibili?

In particolare, la Corte di Cassazione può procedere al controllo del deposito e del contenuto degli atti telematici? Con quali limiti e modalità? Questi gli interrogativi sorti nel caso esaminato dalla Suprema Corte.

Nell'ambito di un procedimento relativo alla dichiarazione di adottabilità di due minori, sorgeva una questione processuale relativa alla validità del deposito telematico dell'atto di appello. Secondo la Corte d'appello di Bologna infatti la mancata ricezione da parte degli appellanti della terza e della quarta PEC non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico, essendo a tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio. Il contenuto della busta deve però contenere gli atti necessari a perfezionare il deposito, in particolare l'atto stesso di appello, la procura e il provvedimento appellato, mentre nel caso di specie, all'esito dell'esame esperito in seguito al deposito delle buste telematiche a cura di parte appellante, avvenuto in un secondo tempo dopo un primo deposito di scansioni cartacee, non era stato possibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto «non apribili e palesemente viziate». La Corte dichiarava quindi inammissibile l'appello in quanto tardivo. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione. Successivamente i ricorrenti hanno depositato richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'articolo 153, comma 2, c.p.c. in quanto avevano ricevuto, in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, la ricevuta di accettazione e di consegna e una PEC di esito dei controlli automatici informativa di errore imprevisto e necessità di verifiche. La richiesta risulta fondata sia perché l'errore non è addebitabile ai ricorrenti, sia perché il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC attestante la consegna. La giurisprudenza è ferma, infatti, nel ritenere che «la tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere cd. «quarta p.e.c.» , postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex articolo 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso». Il Collegio passa dunque al merito del ricorso con cui si lamenta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale. I ricorrenti sostengono infatti che «tale risultato negativo era inevitabile se la Corte di appello aveva proceduto direttamente all'esame delle buste e che queste erano perfettamente leggibili ad opera della cancelleria». Aggiungono che nella ricevuta di avvenuta consegna «vi è unicamente l' «Atto.enc», ottenuto dalla cifratura dell' «Atto.msg» , che a sua volta contiene tutti gli atti depositati con l'invio all'ufficio giudiziario destinatario e che la cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione ChiaveSessione cifrata con il certificato del destinatario che è possibile, pertanto, unicamente alla Cancelleria aprire tale atto per verificarne il contenuto». Sottolinea dunque il Collegio che «il ricorso propone una questione di interesse nomofilattico, in tema di limiti e modalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e il contenuto degli atti telematici, su cui non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte e che appare perciò meritevole di essere esaminata in pubblica udienza». Gli elementi determinanti nella vicenda sono «a il procedimento di deposito telematico aveva subito una interruzione per fatto incolpevole del notificante e il sistema non aveva generato la terza e la quarta p.e.c. b la parte appellata si era regolarmente costituita e si era difesa nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello, senza nulla eccepire sentenza impugnata, pag.3, capoverso c la Corte di appello non si è basata su alcuna certificazione della propria Cancelleria circa la non leggibilità degli allegati alla predetta busta telematica». La questione viene dunque rimessa alla pubblica udienza, mentre la Cancelleria della Corte d'appello di Bologna dovrà far sapere se il documento informatico di cui si discute fosse o meno leggibile.

Presidente Acierno – Relatore Scotti Fatti di causa 1. Con sentenza del 14.12.2020, notificata ai sensi della L. numero 184 del 1983, articolo 15, comma 3, in data 7.1.2021, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha accolto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, dichiarando lo stato di adottabilità dei minori A.E.A. e A.D., figli di A. e C.L.M., confermando la nomina a tutore provvisorio del Servizio Sociale dell' omissis e disponendo il collocamento dei due minori nell'attuale famiglia affidataria a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori, con la sola eccezione di garantire al minore A.E.A. di proseguire la frequentazione di fatto dei genitori nell'ambito di incontri protetti organizzati dal Tutore e dal Servizio Sociale. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello con ricorso depositato il 24.2.2021 A. e C.L.M., chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità del procedimento per violazione dell'articolo 78 c.p.c., di revocare lo stato di adottabilità alla luce dell'asserita inesistenza dello stato di abbandono dei minori e, in via istruttoria, di disporre una consulenza tecnica sulle persone degli appellanti volta ad indagarne le capacità genitoriali. Unitamente all'atto introduttivo, le parti appellanti hanno depositato istanza di rimessione in termini, segnalando di avere proposto tempestivamente appello in data 5.2.2021 depositando la busta telematica che la busta telematica risultava accettata e consegnata il 5.2.2021, ma successivamente l'Ufficio giudiziario non aveva comunicato alcun esito e la busta risultava ancora in lavorazione che, dopo avere comunicato il problema alla cancelleria, avevano provveduto a nuovo deposito stante l'impossibilità per la cancelleria di recuperare la precedente busta telematica. Il Servizio Sociale, tutore dei minori ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 29.4.2022 ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto tardivo, gravando gli appellanti delle spese di lite. 3. Secondo la Corte di appello, la mancata ricezione da parte degli appellanti della terza e della quarta p.e.c. missiva di posta elettronica certificata non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico, essendo a tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio contenente la ricevuta di avvenuta consegna che, secondo le scansioni cartacee depositate, sarebbe avvenuta il 5.2.2021, alle ore 17 49 05. Era comunque necessario - ha osservato la Corte felsinea - che il contenuto della busta contenesse effettivamente gli atti necessari a perfezionare il deposito, e in particolare l'atto stesso di appello, la procura e il provvedimento appellato, mentre nel caso di specie all'esito dell'esame esperito in seguito al deposito delle buste telematiche a cura di parte appellante, avvenuto in un secondo tempo, dopo un primo deposito di scansioni cartacee, non era stato possibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto non apribili e palesemente viziate. 4. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 29.4.2022, con atto notificato il 27.5.2022 hanno proposto ricorso per cassazione A. e C.L.M., con il supporto di un motivo, volto a denunciare la violazione e falsa applicazione della L. numero 92 del 2012, articolo 1, comma 58, e del D.L. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 7. 5. Con successiva istanza di remissione in termini i ricorrenti hanno riferito di aver ricevuto il 16.6.2022, in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione la ricevuta di accettazione e di consegna e una p.e.c. di esito dei controlli automatici informativa di errore imprevisto e necessità di verifiche che dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. numero 4 che dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. numero 4 che informava del rigetto dell'atto per errore di decifratura della busta, al pari di due ulteriori p.e.c. del 20.6.2022 di analogo contenuto. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 6. Occorre preliminarmente pronunciarsi sulla richiesta di rimessione in termini ex articolo 153, comma 2, c.p.c. proposta dai ricorrenti relativamente al deposito del ricorso per cassazione notificato in data 27.5.2022 e iscritto a ruolo in via telematica il 16.6.2022. I ricorrenti fanno presente che, dopo aver ricevuto le missive p.e.c. con le ricevute di accettazione e di consegna, avevano ricevuto una terza p.e.c. di esito dei controlli automatici informativa di errore imprevisto e necessità di verifiche e che dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. numero 4 che informava del rigetto dell'atto per errore di decifratura della busta, al pari di due p.e.c. del 20.6.2022 di analogo contenuto. L'istanza è fondata, sia perché non consta dai messaggi prodotti dai ricorrenti, che l'errore imprevisto fosse loro addebitabile, sia perché il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda missiva p.e.c. attestante la consegna. In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere cd. quarta p.e.c. , postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex articolo 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso. Il principio è stato affermato in una fattispecie in cui il mancato perfezionamento del deposito del controricorso, per problemi afferenti alla fase della accettazione da parte della cancelleria, era stato comunicato alla parte, mediante la cd. quarta p.e.c., dopo lo spirare del relativo termine, e questa aveva provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, in tal modo rendendo superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c., pure ritualmente formulata . Sez. 6 - 3, numero 29357 del 10.10.2022 . Del resto - si è aggiunto in Sez. 6 - L, numero 238 del 5.1.2023- in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un errore fatale che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c Infatti il deposito telematico dell'atto si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna, e cioè nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 7, conv. con modif. in l. numero 221 del 2012 , e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria Sez. 1, numero 6743 del 10.3.2021 . 7. Superato il problema della validità del deposito del ricorso per cassazione, l'attenzione della Corte si deve spostare sul motivo di ricorso con cui i ricorrenti si dolgono della dichiarazione di inammissibilità del loro appello pronunciata dalla Corte felsinea, che non si è basata sui vizi anche in quella sede emersi con riferimento alla ricezione della terza e della quarta p.e.c. Al riguardo infatti la Corte territoriale, in applicazione dello stesso principio appena enunciato, ha osservato Sul punto si precisa che, nell'ambito del processo civile telematico, la parte depositante riceve quattro messaggi PEC la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell'invio della busta telematica contenente l'atto da depositare la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e, da ultimo, il messaggio di esito dei controlli manuali a seguito dell'intervento della cancelleria di destinazione quando viene accettata la busta telematica v. Cass. Civ. I sez., Ord.numero 6743 del 10 marzo 2021 . È ben vero che a tale riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 7, . , il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 155, commi 4 e 5, c.p.c. il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza v. Cass. Civ. Ord. numero 17328 del 27 giugno 2019 . Alla luce della citata giurisprudenza, deve quindi ritenersi che la mancata ricezione da parte degli appellanti della terza e della quarta PEC non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico, essendo sufficiente, per quanto sopra detto, la ricezione del secondo messaggio contenente la ricevuta di avvenuta consegna che, secondo le scansioni cartacee depositate, sarebbe avvenuta il 5 febbraio 2021, ore 17 49 05. 8. La Corte territoriale ha invece ritenuto l'appello inammissibile per altra ragione e cioè perché che il contenuto della busta spedita telematicamente deve contenere effettivamente gli atti necessari a perfezionare il deposito, e in particolare l'atto stesso di appello, la procura e il provvedimento appellato. Nel caso di specie deve darsi atto del fatto che l'esame in seguito al deposito delle buste telematiche a cura di parte appellante cui si è dato corso soltanto dopo il deposito delle buste stesse, avendo l'appellante in un primo tempo depositato soltanto la scansione cartacea di tali depositi non è stato possibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto non apribili e palesemente viziati. 9. I ricorrenti sostengono che tale risultato negativo era inevitabile se la Corte di appello aveva proceduto direttamente all'esame delle buste e che queste erano perfettamente leggibili ad opera della cancelleria. I ricorrenti fanno riferimento agli articolo 11 e 34 del decreto 21.2.2011, numero 44 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. numero 7.3.2005, numero 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29.12.2009, numero 193, articolo 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22.2.2010 numero 24 e al provvedimento 16.4.2014 specifiche tecniche ex D.M. numero 42 DEL 2011, articolo 34 , articolo 14 e allegato 6. Tanto premesso, i ricorrenti assumono che nella ricevuta di avvenuta consegna vi è unicamente l' Atto.enc , ottenuto dalla cifratura dell' Atto.msg , che a sua volta contiene tutti gli atti depositati con l'invio all'ufficio giudiziario destinatario e che la cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione ChiaveSessione cifrata con il certificato del destinatario che è possibile, pertanto, unicamente alla Cancelleria aprire tale atto per verificarne il contenuto che i files.enc sono files compressi che vengono creati in fase di deposito e che contengono i dati del deposito in forma criptata che solo il destinatario di tali files, ovvero la Cancelleria, ha la possibilità di aprirli. Aggiungono i ricorrenti che dalle motivazioni della sentenza impugnata si evinceva chiaramente che la Corte d'appello di Bologna aveva proceduto autonomamente all'apertura delle buste telematiche depositate dall'avv. Graziani nel termine assegnato perché a pagina 4 della sentenza, si legge Nel caso di specie deve darsi atto del fatto che l'esame in seguito al deposito delle buste telematiche a cura di parte appellante . non è stato possibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto non apribili e palesemente viziate . 10. Il ricorso propone una questione di interesse nomofilattico, in tema di limiti e modalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e il contenuto degli atti telematici, su cui non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte e che appare perciò meritevole di essere esaminata in pubblica udienza. L'assunto dei ricorrenti, pur prospettato in una censura di violazione di legge, propone una questione di fatto sia pur processuale visto che essi sostengono che, diversamente da quanto affermato dalla Corte bolognese, le buste telematiche si potevano aprire e contenevano i necessari allegati ossia atto di appello, provvedimento impugnato e procura . È ben noto tuttavia che in tema di questione processuale la Cassazione è giudice del fatto processuale a fronte di una specifica deduzione di violazione da parte del ricorrente Sez. U, numero 8077 del 22.5.2012 Sez. U, numero 20181 del 25.7.2019 Sez. L, numero 20924 del 5.8.2019 è lecito interrogarsi quindi se il fatto processuale telematico debba essere verificato allo stesso modo in cui nel sistema cartaceo sarebbe stato necessario controllare l'apposizione di un timbro di cancelleria su di un atto asseritamente depositato. Appare opportuno porre inoltre in evidenza che l'assunto dei ricorrenti trova nella vicenda tre importanti elementi di riscontro a il procedimento di deposito telematico aveva subito una interruzione per fatto incolpevole del notificante e il sistema non aveva generato la terza e la quarta p.e.c. b la parte appellata si era regolarmente costituita e si era difesa nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello, senza nulla eccepire sentenza impugnata, pag.3, capoverso c la Corte di appello non si è basata su alcuna certificazione della propria Cancelleria circa la non leggibilità degli allegati alla predetta busta telematica. 11. La Corte ritiene opportuno affrontare le questioni così delineate in pubblica udienza. Nel frattempo e in una prospettiva di economia processuale intesa a contenere la durata del giudizio in termini ragionevoli, appare opportuno richiedere informazioni alla Cancelleria della Corte di appello di Bologna per verificare se il documento informatico di cui si discute fosse o meno leggibile. Occorre infine disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza. P.Q.M. La Corte rinvia alla pubblica udienza del 28 settembre ore 10.00 manda alla Cancelleria di richiedere informazioni scritte alla Cancelleria della Corte di appello di Bologna con riferimento al proc. r.g.v. 211-2021, deciso con sentenza numero 5 del 29.4.2022 della Sezione civile per i minorenni, con riferimento alla busta telematica del 5.2.2021 proveniente dalla parte appellante e in particolare se i files degli atti in essa contenuta fossero o meno leggibili da parte della stessa Cancelleria. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.