Fermo restando che il procuratore extra districtum deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli articolo 125 e 366 c.p.c. e sino all’entrata in vigore dell’articolo 16-sexies d.l. numero 179/2012, conv. con modif. in l. numero 221/2012, può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.
La Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune perché depositata oltre il termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c. dalla notificazione della sentenza di prime cure eseguita presso il difensore nel domicilio eletto per il giudizio dalla parte, notifica ritenuta rituale dalla Corte secondo quanto risultante dall'epigrafe dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato in primo grado. Il Comune ha impugnato la pronuncia in Cassazione affermando che la notifica doveva invece essere eseguita presso all'indirizzo PEC del procuratore costituito il quale che aveva espressamente indicato tale riferimento come recapito da utilizzare per comunicazioni e notificazioni. In ogni caso, la notifica avrebbe potuto al più essere eseguita presso la cancelleria del Tribunale di Parma, in difetto di indicazione da parte del procuratore extra districtumdi un domicilio all'interno del circondario dell'ufficio giudiziario adito. A sostegno della tesi del ricorrente, viene citato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 10143/2012 secondo cui «a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli articolo 125 e 366 c.p.c., apportate dall'articolo 25 legge numero 183/2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'articolo 82 r.d. numero 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'articolo 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'articolo 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». Analizzando la questione alla luce del mutato contesto normativo, con particolare riferimento al concetto di domicilio digitale, il Collegio attualizza il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2012 che ha anticipato l'espresso recepimento dell'istituto da parte del legislatore e afferma che «ai sensi dell'articolo 82 r.d. numero 37/1934 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli articolo 125 e 366 c.p.c., apportate dall'articolo 25 l. 12 novembre 2011, numero 183, e sino all'entrata in vigore dell'articolo 16-sexies d.l. numero 179/2012, conv. con modif. in l. numero 221/2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti». La sentenza impugnata viene dunque annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna.
Presidente Manna – Relatore Fedele Rilevato che 1. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune di omissis perché depositata in data 26 marzo 2014, oltre il termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c. dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 10 dicembre 2013, sul rilievo della ritualità della predetta notifica, eseguita al difensore del Comune nel domicilio eletto dalla parte per il giudizio, in conformità a precedente di questa Corte 2. avverso tale decisione il Comune di omissis propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste il F. con controricorso 3. il Comune ricorrente ha depositato memoria 4. il processo giunge in decisione a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte Sezione Sesta - sottosezione lavoro numero 13052 del 24 maggio 2018. Considerato che 1. con il primo motivo il Comune censura, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e/o falsa applicazione del R.d. numero 37 del 1934, articolo 82, 125 c.p.c., 149-bis c.p.c. e 170 c.p.c. in materia di comunicazioni e notificazioni, oltre che degli articolo 325 e 326 c.p.c. sui termini di impugnazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della sentenza del Tribunale di Parma eseguita presso il domicilio eletto dalla parte presso il Servizio Affari Legali del Comune di omissis invece che presso il procuratore costituito, con studio sito in omissis , che aveva espressamente optato per l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni relative al processo 2. con il secondo motivo il Comune censura, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 108 del testo unico enti locali e delle norme contrattuali, oltre che errata valutazione del ruolo del direttore generale e dell'obbligo per lo stesso di autocollocarsi in ferie, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti 3. con il terzo motivo il Comune censura, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 e numero 5, c.p.c., la violazione ed errata interpretazione circa l'autonomia dei rapporti contrattuali intercorsi fra il Comune di omissis ed il F. , con conseguente errata valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione, oltre che della eccezione di prescrizione, omettendo l'esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti 4. con il quarto motivo il Comune censura, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. per errata valutazione della documentazione prodotta dalle parti e conseguente errata valutazione dell'onus probandi 5. il primo motivo riveste carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi, relativi al merito della controversia insorta fra il Comune ed il F. per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute 5.1. la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione della sentenza del Tribunale di Parma presso il domicilio eletto per il giudizio, secondo quanto risultante dall'epigrafe dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato in primo grado, non emergendo contrarie risultanze dalla procura rilasciata in calce. Il Comune ricorrente assume invece che il procuratore costituito non aveva eletto domicilio presso la parte, preferendo indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che doveva essere utilizzato per le notificazioni, dovendosi, al più, eseguire la notificazione presso la cancelleria del Tribunale di Parma, in difetto di indicazione da parte del procuratore extra districtum di un domicilio all'interno del circondario dell'ufficio giudiziario adito 5.2. sul punto, è stato affermato il seguente principio di diritto Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'articolo 325 c.p.c., ove risulti dall'intestazione dell'atto di appello un domicilio eletto dalla parte, la notificazione della sentenza va effettuata presso detto luogo, dovendosi ritenere che il difensore che operi fuori dalla circoscrizione di appartenenza , con la sottoscrizione del ricorso e la correlata autenticazione della firma della parte, abbia fatto proprio l'intero contenuto dell'atto, ivi compresa l'elezione di domicilio, la quale deve solo essere necessariamente espressa con la forma scritta, ma non richiede formule predeterminate. Cass. 25/03/2009, numero 7196 in senso conforme, Cass. 03/09/2015, numero 17452, richiamata espressamente nella sentenza impugnata 5.3. nondimeno, in precedenza, era stato affermato che Ai sensi del R.D. numero 37 del 1934, articolo 82 - non abrogato neanche per implicito dalla L. numero 27 del 1997, articolo 1 e 6 ed applicabile anche al rito del lavoro - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. Cass. Sez. U, 05/10/2007, numero 20845 in senso conforme, Cass. 08/06/2012, numero 9298 5.4. nella specie, il difensore di parte ricorrente ha dedotto di aver indicato nel proprio atto l'indirizzo di posta elettronica certificata quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni relative al processo, invocando l'applicazione del principio espresso da Cass. Sez. U., 20/06/2012, numero 10143, secondo cui a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli articolo 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, articolo 25, numero 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. numero 37 del 1934, articolo 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'articolo 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'articolo 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine 5.5. la Sesta Sezione - sottosezione lavoro - ha quindi ritenuto opportuno un approfondimento della questione sollevata con il primo motivo di ricorso, al fine di tener conto anche del mutato contesto normativo, per valutare l'incidenza dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore 5.6. in proposto, occorre rilevare che nelle more della fissazione dell'udienza, questa Corte ha affermato che L'elezione di domicilio prescritta dal R.D. numero 37 del 1934, articolo 82 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio. Cass. Sez. 6-2, 21/03/2019, numero 8081 . In motivazione, è stato richiamato il principio già espresso dalle Sezioni Unite Cass. Sez. U, 05/10/2007, numero 20845 , non adeguatamente confutato da Cass. 25/03/2009, numero 7196 5.7. il Collegio ritiene di dare continuità a tale interpretazione, in applicazione del principio già espresso dalle Sezioni Unite nel 2007 e non convenientemente superato dalla giurisprudenza successiva, principio che va attualizzato nel nuovo contesto rappresentato dalla disciplina sul processo civile telematico, con particolare riferimento al concetto di domicilio digitale, in linea con l'interpretazione evolutiva resa dalle Sezioni Unite nel 2012, che ha anticipato l'espresso recepimento di tale nuovo istituto da parte del legislatore 5.8. con riferimento al caso di specie, non poteva reputarsi correttamente eseguita la notifica presso il domicilio indicato dalla parte e non già dal procuratore costituito e, in difetto di domiciliazione presso la circoscrizione dell'ufficio adito, la notificazione in cancelleria risultava comunque preclusa per effetto dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, secondo l'indirizzo ermeneutico aperto dalle Sezioni Unite nel 2012 in ordine al regime applicabile ratione temporis, che prevedeva, ai sensi della l. numero 183 del 2012, articolo 125 c.p.c., come modificato, l'espressa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, sino all'eliminazione di tale obbligo, disposta dal D.L. 24 giugno 2014, numero 90, articolo 45-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, numero 114, in parallelo con l'istituzione del domicilio digitale, introdotto con il D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16 sexies, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, numero 221 articolo inserito dall'articolo 52, comma 1, lett. b , del D.L. numero 90 del 2014, cit . 5.9. la fondatezza del primo motivo determina l'assorbimento degli ulteriori motivi 6. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e che si atterrà al seguente principio di diritto Ai sensi del R.D. numero 37 del 1934, articolo 82 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli articolo 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, numero 183, articolo 25, e sino all'entrata in vigore del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 sexies, conv. con modif. in l. numero 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. . P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna.