Il contratto, anche a scadenza, segna l’ingresso irreversibile nel mondo del lavoro e, dunque, la perdita dell’assegno.
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Campobasso è stato chiamato a sciogliere il nodo relativo al mantenimento che il padre si ritrovava a versare verso la figlia maggiorenne impiegata a tempo determinato in una ditta di export. A fondamento del ricorso, l'uomo deduceva il raggiungimento di una sufficiente autonomia e indipendenza economica da parte della figlia, atteso che «fin dall' agosto 2019 la stessa svolge attività lavorativa alle dipendenze della ditta e già in precedenza ha svolto altri lavori seppur di natura occasionale». Questi elementi non sono sufficienti, secondo la ragazza, per mettere in dubbio il mantenimento paterno, poiché la stessa ha contratto un mutuo per l'acquisto dell'immobile ove attualmente abita, e «senza il contributo mensile del padre, certamente adeguato a fronte della relativa condizione reddituale», spiega, «non sarebbe in grado di fronteggiare le complessive spese mensili». Tuttavia, il quadro è sufficiente, secondo i giudici, per revocare l’assegno di mantenimento paterno. In particolare, i giudici sottolineano che il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato o separato infatti, «il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso». Per chiudere il cerchio, infine, i giudici richiamano il principio secondo cui «in tema di divorzio, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già maggiorenni, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura». In sostanza, «il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato». Quanto alla vicenda oggetto di esame, risulta comprovato che la ragazza abbia conseguito «un grado di indipendenza economica tale da determinare il venir meno del relativo diritto al mantenimento paterno» ciò si desume dal fatto che «la stessa, da circa tre anni ormai, lavora come dipendente, percependo un dignitoso stipendio mensile» e, «sebbene il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, esso viene rinnovato da anni, e la ridotta remunerazione è comunque coerente con il basso reddito familiare», chiosano i giudici.
Presidente Di Dedda – Relatore Dei Santi Con il ricorso in esame il ricorrente, omissis chiedeva la revoca, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, dell'obbligo di versamento della somma di euro 400,00 mensili sul medesimo gravante quale contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne omissis nata a Campobasso il omissis come da ultimo stabilito con il decreto reso dal Tribunale di Campobasso in data 11.03.2014 in accoglimento del ricorso proposto dalla figlia omissis in data 11.09.2013 e già previsto, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età della figlia omissis , in sede di accordo per la separazione consensuale dei coniugi omologato con sentenza resa in data 10.08.1990 . A fondamento del ricorso deduceva il raggiungimento di una sufficiente autonomia e indipendenza economica da parte della figlia atteso che fin dall'agosto 2019 la stessa svolge attività lavorativa alle dipendenze della ditta e già in precedenza ha svolto altri lavori seppur di natura occasionale evidenzia, inoltre, il decorso di un significativo lasso temporale dall'adozione del provvedimento giudiziale dell'11.03.2014 che da ultimo ha riconosciuto in capo ad esso ricorrente l'obbligo al mantenimento della figlia maggiorenne, durante il quale la figlia, ormai trentacinquenne, ha conseguito il diploma di laurea e la specializzazione in Lingua per la Comunicazione nell'Impresa e nelle Organizzazioni Internazionali e pertanto ha avuto l'opportunità di raggiungere un 'idonea formazione e un'adeguata capacità lavorativa. A fronte delle circostanze in parola riteneva non più giustificato l'obbligo sul medesimo gravante alla corresponsione mensile del la somma di curo 400,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne. Si costituiva in giudizio la resistente omissis ,- la quale si opponeva all'avversa richiesta rappresentando di non aver conseguito una piena autonomia ed indipendenza economica in quanto assunta con contratto a tempo determinato e percettrice di uno stipendio mensile appena sufficiente a far fronte alle ordinarie esigenze di vita la stessa ha infatti contratto un mutuo nel giugno del 2021 per l'acquisto dell'immobile ove attualmente abita e senza il contributo mensile del padre, certamente adeguato a fronte della relativa condizione reddituale, non sarebbe in grado di fronteggiare le complessive spese mensili. D'altronde, aggiunge la resistente, i figli del omissis nati dal secondo matrimonio, godono di benefici economico-sociali alla stessa preclusi. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso o in subordine per una riduzione dell'importo del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della stessa. Lette le note autorizzate depositate dalle parti all'esito dell'udienza del 7.06.2022, sentita alla successiva udienza del 4.10.2022 la resistente, comparsa personalmente, ed acquisita la documentazione integrativa dalle parti su disposizione del giudice delegato all'istruttoria , la decisione veniva riservata al Collegio all'esito dell'udienza del 7.02.2023. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Va rilevato come in punto di obbligo genitoriale al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne la ormai granitica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato o separato Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. Nella specie, la S C. ha ritenuto insussistenti i presupposti per la persistenza del diritto all'assegno di mantenimento da parte di una figlia, ormai trentenne, convivente con uno dei genitori, evidenziando come l'età della stessa e la sua condizione di madre non economicamente autonoma avrebbero dovuto, responsabilmente, portarla a far ricorso a strumenti di sostegno sociale, cfr. Cassazione civile sez. I, 07/ 10/2022, numero 29264 . A ben veder, infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Legittimità, il figlio divenuto maggiorenne che intenda ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro cfr. Cassazione civ i le sez. I - 14/08/2020, numero 17183 . Ancora, è consolidato nella giurisprudenza anche di merito, il principio secondo cui in tema di divorzio, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già maggiorenni, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato così, tra gli altri, Tribunale sez. I - Cuneo, 13/07/2021, numero 577 . Ciò posto, nel caso di specie risulta comprovato il fatto che la resistente omissis nata a omissis , figlia maggiorenne del ricorrente, ormai ultratrentacinquenne, ha acquisito sia una idonea formazione che una sufficiente capacità lavorativa in quanto, oltre ad aver conseguito il diploma di laurea e una specializzazione nell'anno 2013 , lavora dall'agosto del 2019 come dipendente della medesima azienda omissis con contrato di lavoro a tempo pieno e determinato dette circostanze sono state confermate dalla stessa resistente la quale, oltre ad aver documentato il rapporto di lavoro con la ditta omissis di omissis ha riferito di aver svolio attività lavorativa, sebbene attraverso rapporti di lavoro a termine e di varia natura, sin dall'anno 2006 e ha dichiarato di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa 1.100,00 curo cfr. verbale di udienza del 4.10.2022, documentazione reddituale, contralto di lavoro e buste paga in atti . La stessa, inoltre, ha contratto nel giugno 2021 un mutuo ipotecario cfr. documentazione in atti per l'acquisto dell'immobile, sito in Campobasso alla via omissis ove abita da sola, avendo dunque evidentemente acquisito una sufficiente capacità economica. Non è al contempo possibile ravvisare alcun affidamento legittimo in capo alla resistente sulla persistente corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del padre al fine di giustificare l'assunzione del predetto impegno contrattuale, essendo altri e diversi - come testé rappresentato – i presupposti per la conservazione del contributo in questione. Le predette emergenze fattuali consentono di ritenere, dunque, in ossequio ai principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità, che omissis abbia conseguito un grado di indipendenza economica tale da determinare il venir meno del relativo diritto al mantenimento da parte cieli' odierno ricorrente, quale genitore non convivente. Ciò si desume dal fatto che la stessa, da circa tre anni ormai, lavora come dipendente della ditta omissis di omissis come addetta alle vendite estere, percependo un dignitoso stipendio mensile al contempo, l'ingresso nel mondo del lavoro, avvenuto anni addietro, come dalla stessa riconosciuto, ed i titoli di studio conseguiti, aprono ad a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, così segnando la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, dovendosi in questa sede prescindere dagli aspetti di natura morale ed affettiva che attengono al rapporto padre-figlia non costituente oggetto di giudizio. Alle esposte considerazioni consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna della parte resistente, secondo le regole della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'obbligo previsto a carico del ricorrente di corrispondere l'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne omissis nata a Campobasso il omissis come stabilito con decreto reso dal Tribunale di Campobasso in data 11.03.2014, a far data dalla presentazione del ricorso. 2.Condanna omissis al pagamento in favore di omissis delle spese processuali del presente procedimento che liquida in curo 1.000,00 per compensi, oltre I.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario del 15%. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente alle parti.