Protagonista della vicenda in esame è un avvocato che ha proposto opposizione al precetto notificatogli da parte di un Comune, in forza di un credito vantato da quest'ultimo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Velletri, per spese di lite resesi necessarie per il recupero di un credito per l’erogazione di acqua potabile.
La doglianza è, però, infondata. La Corte d'Appello di Roma ha rilevato che l'IVA sulle spese di lite era stata correttamente calcolata in relazione alle tabelle professionali e che l'ente pubblico territoriale è, nella specie, «cliente finale» ed è a tale titolo soggetto all'imposta, «cioè non può scaricarla ulteriormente, ossia, secondo la prospettazione insita in ricorso, sul difensore di cui si è avvalso, che, però, a questo punto non potrebbe più recuperare l'IVA e sarebbe indebitamente inciso dal prelievo fiscale» Cass. numero 11877/2007 . Inoltre, è da escludere che «nell'avvalersi di un legale esterno per la propria difesa in giudizio l'ente pubblico abbia posto in essere un'attività di tipo commerciale». Ne consegue che ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. numero 115/2002, stante il rigetto del ricorso in oggetto, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Presidente Cirillo – Relatore Valle Fatti di causa P.S. propose opposizione al precetto a lui notificato dal Comune di omissis in forza di un credito vantato da quest'ultimo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Velletri, per spese di lite resesi necessarie per il recupero di un credito del Comune per erogazione di acqua potabile. L'opposizione contestava, tra l'altro, la debenza dell'IVA sulle prestazioni professionali, rilevando che il Comune è titolare di partita I.V.A. e la può, quindi, far valere in discarico. Il Tribunale di Velletri rigettò l'opposizione e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza numero 7142 depositata il 29/10/2021, ha confermato la decisione del primo giudice. Avverso la decisione della Corte territoriale ricorre P.S. con atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di omissis . Per l'adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione I due motivi censurano come segue la sentenza d'appello violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme di legge, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, articolo 1 e 4 comma 5, 115 cod. proc. civ e 2697 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme di legge, di cui all'articolo 91 cod. proc. civ in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c Il primo motivo si incentra sull'affermazione della non debenza dell'imposta. Il secondo invoca una compensazione delle spese, almeno parziale. Il ricorso è infondato, in quanto la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con motivazione corretta in diritto, ha rigettato l'impugnazione, rilevando, tra l'altro, che l'I.V.A. sulle spese di lite era stata correttamente calcolata in relazione alle tabelle professionali e che l'ente pubblico territoriale è, nella specie, cliente finale ed è a tale titolo soggetto all'imposta cioè non può scaricarla ulteriormente, ossia, nel caso di specie, secondo la prospettazione insita in ricorso, sul difensore di cui si è avvalso, che, però, a questo punto non potrebbe più recuperare l'1.V.A. e sarebbe indebitamente inciso dal prelievo fiscale in generale, sul punto della spettanza dell'imposta sulle spese legali si veda utilmente Cass. numero 11877 del 22/05/2007 Rv. 596718 - 01 . Il motivo ribadisce le prospettazioni già disattese nel merito, senza peraltro contrastare le argomentazioni della Corte territoriale e confondendo, volutamente, l' eventuale attività commerciale del Comune con il caso in esame, nel quale si doveva solo pagare un avvocato che aveva seguito il recupero del credito per prestazioni idriche . È, peraltro, da escludere che nell'avvalersi di un legale esterno per la propria difesa in giudizio l'ente pubblico abbia posto in essere un'attività di tipo commerciale. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. Il secondo mezzo concerne la compensazione delle spese legali, che sono state poste del tutto legittimamente a carico del P. in considerazione dell'infondatezza dell'opposizione in entrambi i gradi di merito, cosicché non risultava alcun margine per la loro compensazione, nè la statuizione del giudice di merito è utilmente censurabile in punto di mancata compensazione Cass. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 - 01 . Il ricorso, inoltre, non contesta in alcun modo il computo delle stesse. La censura di cui al secondo mezzo è, pertanto, anch'essa infondata, ove non inammissibile. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l'attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla l. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.