Cassa Forense: disposta un’indennità per i periodi di gravidanza a rischio a favore delle mamme-avvocato

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 13 aprile 2023, ha recepito la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. v , d.lgs. numero 105/2022 che ha novellato l’articolo 70, comma 1, d.lgs. numero 151/2001 con la quale è stata prevista un’indennità per i periodi di “gravidanza a rischio” anche a favore delle libere professioniste iscritte alle Casse di Previdenza.

A seguito della entrata in vigore della nuova disposizione normativa, l'indennità di maternità diventa forma tipica di tutela della “gravidanza a rischio”. Cosa prevede il cit. d.lgs. numero 105/2022? L'indennità di maternità potrà essere richiesta/corrisposta anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'art 17, comma 3. Cosa prevede la suddetta indennità? L'indennità verrà erogata, previa domanda dell'interessata con allegazione del certificato medico della ASL competente che attesta la gravidanza a rischio, nonché il prescritto periodo di astensione dall'attività lavorativa. Il periodo indennizzato può essere compreso dal momento dell'accertamento fino all'inizio del periodo tutelato, ovvero avere una durata più breve. In questo caso, la professionista, persistendo i motivi di rischio e previo nuovo accertamento della ASL, potrà presentare una domanda di integrazione della indennità per “gravidanza a rischio”. Come si presenta la domanda? Per la stessa gravidanza ciascuna professionista potrà, quindi, presentare una o più domande in relazione al tipo di attestazioni che riceverà dalla ASL competente all'emissione del certificato. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite l'apposita procedura online nell'area personale riservata del sito Cassa.