I principi a cui è soggetto il riparto della giurisdizione in tema di diritto alla salute

La controversia in esame risale al 2011, quando un liceale conveniva presso il Tribunale di Firenze il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, nonché il Liceo Scientifico frequentato, essendo stato escluso immotivatamente da una gita scolastica ad Amsterdam, condotta che avrebbe compromesso la sua salute psicofisica.

La questione principale riguarda il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, come sostenuto dalle amministrazioni ricorrenti, l'attore avrebbe basato la propria domanda di risarcimento del danno sul presupposto che il consiglio di classe e il dirigente scolastico del liceo scientifico da lui frequentato avrebbero adottato provvedimenti amministrativi illegittimi, espressivi dell'esercizio di un potere autoritativo discrezionale pertanto, qualsiasi danno causato da quei provvedimenti doveva essere sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo. La doglianza è fondata. Il Collegio sottolinea come il riparto della giurisdizione in tema di diritto alla salute sia soggetto a tre principi una regola, un'eccezione ed un un'eccezione all'eccezione che ovviamente fa risorgere la regola la regola è che la domanda di risarcimento del danno da lesione della salute spetta al giudice ordinario, in quanto avente ad oggetto un diritto soggettivo perfetto e inviolabile l'eccezione è che è la suddetta domanda è devoluta al giudice amministrativo in caso di giurisdizione esclusiva l'eccezione all'eccezione è che anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, del danno alla salute conosce il giudice ordinario quando la lesione è causata da meri comportamenti materiali.   Nel caso di specie, il danno alla salute in oggetto sarebbe stato causato non da una condotta materiale, ma da provvedimenti adottati dal consiglio di classe e dal dirigente scolastico, nell'esercizio delle rispettive funzioni. Ricorre, dunque, una ipotesi di danno arrecato da un provvedimento adottato nello svolgimento di un pubblico servizio, indi per cui spetta esclusivamente al giudice amministrativo decidere a riguardo.

Presidente D'Ascola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2011 B.E. convenne dinanzi al Tribunale di Firenze il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché il omissis di omissis , esponendo che - nell'anno 2007 aveva frequentato la quinta classe, sezione D , del omissis di omissis - nel corso dell'anno scolastico il consiglio dei docenti lo aveva immotivatamente escluso dalla partecipazione ad una gita scolastica ad Amsterdam, oltre ad aver adottato ulteriori condotte discriminatorie nei suoi confronti - tali condotte avevano provocato una compromissione della sua salute psicofisica. L'attore concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato nella somma di circa Euro 375.000. 2. Il Ministero dell'istruzione si costituì ed eccepì, per quanto in questa sede rileva, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale eccezione fu accolta dal Tribunale di Firenze con sentenza 21 luglio 2015 numero 2711. La sentenza fu appellata dal soccombente. 3. Con sentenza 24 luglio 2019 numero 1847 la Corte d'appello di Firenze accolse il gravame e, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, rimise gli atti al primo giudice, ai sensi dell'articolo 353 c.p.c La Corte d'appello ritenne che il danno di cui l'attore aveva chiesto il risarcimento era stato causato da meri comportamenti , e non da un provvedimento amministrativo, e che di conseguenza la giurisdizione spettasse al giudice ordinario. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione, congiuntamente, dal Ministero dell'istruzione e dal omissis . B.E. ha resistito con controricorso. 4. La Terza Sezione civile di questa Corte, cui il ricorso era stato originariamente assegnato, con ordinanza interlocutoria 24 ottobre 2022, numero 31354, rilevato che il ricorso aveva ad oggetto questioni attinenti la giurisdizione, ne ha disposta la trasmissione al Primo Presidente ai fini dell'assegnazione alle Sezioni Unite, ex articolo 374, comma 1, c.p.c Ragioni della decisione 1. Con l'unico, articolato motivo di ricorso, le amministrazioni ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo, per quanto formalmente unitario, contiene plurime argomentazioni che possono essere così riassunte a l'attore ha basato la propria domanda di risarcimento del danno sul presupposto che il consiglio di classe e il dirigente scolastico del liceo scientifico da lui frequentato avrebbero adottato provvedimenti amministrativi illegittimi tali provvedimenti sono espressivi dell'esercizio di un potere autoritativo discrezionale pertanto qualsiasi danno causato da quei provvedimenti doveva essere sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo b nulla rileva, ai fini del riparto di giurisdizione, stabilire se i provvedimenti dell'amministrazione scolastica furono adottati per finalità didattiche o disciplinari, in quanto nell'uno come nell'altro caso a fronte del potere dell'amministrazione stava soltanto una situazione di interesse legittimo dello studente c erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che nel caso di specie la giurisdizione spettasse al giudice ordinario perché non vi era alcun atto amministrativo che il preteso danneggiato avrebbe potuto impugnare, per far valere la propria pretesa dinanzi al TAR osservano le amministrazioni ricorrenti che l'attore era stato escluso dalla partecipazione alla gita scolastica con un atto formale del consiglio di classe aggiungono che in ogni caso la domanda di risarcimento del danno causato da un provvedimento amministrativo illegittimo non presuppone l'impugnazione di quest'ultimo d erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la decisione di esclusione dello studente dalla partecipazione alla gita scolastica non fosse all'ordine del giorno del consiglio di classe e l'attore aveva posto a fondamento della domanda un abuso del diritto o eccesso di potere del dirigente scolastico, e cioè tipici vizi del provvedimento amministrativo, prospettabili soltanto davanti al giudice amministrativo f in ogni caso lo studente non vantava un diritto soggettivo di partecipare alla gita scolastica. In subordine, le amministrazioni ricorrenti deducono che la giurisdizione sulla domanda di danno proposta da B.E. sarebbe spettata al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. numero 104-10, articolo 132, comma 1, lettera c , in quanto concernente una controversie in materia di pubblici servizi. 1.1. Il ricorso è fondato. Il riparto della giurisdizione in tema di diritto alla salute è - per diritto vivente - soggetto a tre principi una regola, un'eccezione ed un un'eccezione all'eccezione che ovviamente fa risorgere la regola . La regola è che la domanda di risarcimento del danno da lesione della salute spetta al giudice ordinario, in quanto avente ad oggetto un diritto soggettivo. L'eccezione è che è la suddetta domanda è devoluta al giudice amministrativo in caso di giurisdizione esclusiva. L'eccezione all'eccezione è che anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, del danno alla salute conosce il giudice ordinario quando la lesione è causata da meri comportamenti materiali. 1.2. La regola generale è che il diritto alla salute nel suo nucleo essenziale che necessariamente comprende la tutela risarcitoria causata da vulnera mentis ha consistenza di diritto soggettivo perfetto e inviolabile. La domanda con la quale si chieda il risarcimento d'un danno alla salute provocato vuoi da un mero comportamento dell'amministrazione, vuoi da un provvedimento amministrativo, è devoluta perciò alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il diritto alla salute non è suscettibile di affievolimento da parte di provvedimenti amministrativi. 1.3. La giurisdizione del giudice ordinario in tema di risarcimento del danno alla salute causato dalla pubblica amministrazione è stata affermata, tra l'altro - nel caso di danni alla salute provocati dalla mancata adozione, da parte della pubblica amministrazione, di provvedimenti volti a contenere le immissioni intollerabili di odori e polveri provenienti da un'azienda agricola privata Sez. U -, Sentenza numero 23436 del 27/07/2022, Rv. 665277 - 01 Sez. U -, Ordinanza numero 25578 del 12/11/2020, Rv. 659460 - 01 - nel caso di danno alla salute provocato da inquinamento ambientale, derivante da attività private autorizzate dalla pubblica amministrazione Sez. U -, Ordinanza numero 8092 del 23/04/2020, Rv. 657588 - 01 - nel caso di danno alla salute derivante da immissioni acustiche intollerabili provenienti da una impresa privata, non impediti dalla pubblica amministrazione Sez. U, Sentenza numero 4848 del 27/02/2013, Rv. 625169 - 01 - nel caso di danno alla salute derivante dall'illegittimo rifiuto del rilascio del porto d'armi, basato su attestazioni inveritiere circa le condizioni di salute psicofisica del richiedente Sez. U, Ordinanza numero 7948 del 27/03/2008, Rv. 602523 - 01 . Infine, basterà ricordare la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Ordinanza numero 13659 del 13/06/2006, Rv. 589535 - 01, secondo cui la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta . quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo . . Pertanto, l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili come la salute o l'integrità personale . 1.4. L'eccezione alla regola suddetta è che la domanda di risarcimento del danno alla salute è devoluta al giudice amministrativo nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, poiché non esiste nell'ordinamento un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti Sez. U, Ordinanza numero 9956 del 29/04/2009, Rv. 607638 - 01 . Quest'ultima affermazione è stata mutuata dalla giurisprudenza costituzionale, ed è pertanto insuperabile Corte Cost. 27.4.2007 numero 140, ove si afferma che il giudice amministrativo è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione amministrativa in quel caso il giudizio a quo aveva ad oggetto per l'appunto un ricorso ex 700 c.p.c. volto ad inibire un'attività industriale che si assumeva nociva per la salute . In applicazione di questo principio sono state ritenute devolute al giudice amministrativo - la controversia concernente la messa a disposizione, da parte della scuola, di un insegnante di sostegno Sez. U, Ordinanza numero 7103 del 25/03/2009, Rv. 607481 - 01 Sez. U, Ordinanza numero 1144 del 19/01/2007, Rv. 594331 - 01 - la controversia concernente le deliberazioni comunali in tema di mense scolastiche Sez. U, Ordinanza numero 26790 del 07/11/2008, Rv. 605281 - 01 - la domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico Sez. U, Ordinanza numero 1781 del 20/01/2022, Rv. 663724 - 01 - la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno alla salute in tesi causato da una bocciatura illegittima Sez. U, Ordinanza numero 9322 del 19/04/2007, Rv. 596970 - 01 . Quest'ultima decisione, in particolare, riguardava un caso in cui uno studente aveva chiesto dinanzi al giudice ordinario il risarcimento del danno alla salute provocato da una bocciatura che si assumeva illegittima, e con essa si stabilì che la giurisdizione in simili casi spetta al giudice amministrativo, se la posizione soggettiva del privato si presenti . come connessa ad un provvedimento amministrativo anche in precedenza annullato . Tale conclusione venne motivata richiamando il d. lgs. 80-98, articolo 35, comma 4, che stabiliva, con norma ora trasfusa nel d. lgs. 104-10, il Tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno . 1.5. L'eccezione all'eccezione, infine, è che la domanda di risarcimento del danno alla salute, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, spetta al giudice ordinario quando la lesione sia stata provocata non dall'adozione d'un provvedimento amministrativo, ma da una mera attività materiale. È stata di conseguenza ritenuta spettante alla giurisdizione del giudice ordinario - la domanda di risarcimento del danno causato da un illecito scarico in mare di una fognatura, quando a fondamento della domanda siano denunciate una mera attività materiale e l'omissione di condotte doverose in violazione del generale principio del neminem laedere, e non l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi Sez. U -, Ordinanza numero 23908 del 29/10/2020, Rv. 659613 - 01 - la domanda di risarcimento del danno alla salute causato dalle concrete modalità di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti Sez. U -, Ordinanza numero 20824 del 21/07/2021, Rv. 662032 - 01 . 2. Nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione attorea, il danno alla salute sarebbe stato causato non da una condotta materiale, ma da provvedimenti adottati dal consiglio di classe e dal dirigente scolastico, nell'esercizio delle rispettive funzioni. L'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, infatti, esordisce affermando che durante un consiglio di classe dei docenti . venne presa . la decisione di escludere il B. dal viaggio di istruzione ad Amsterdam e prosegue affermando che l'esclusione del B. dalla gita venne decisa nel consiglio di classe del 15.3.2007 p. 3 e che l'attore percepì come una ingiustizia tale provvedimento p. 7 . Ricorre, dunque una ipotesi di danno arrecato da un provvedimento adottato nello svolgimento di un pubblico servizio, in quanto tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione dell'esito alterno dei gradi di merito. Per questi motivi la Corte di cassazione - accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.