La nullità della costituzione dell’appellante per inosservanza delle forme può essere sanata a seguito della costituzione dell’appellato ma solo se dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell’atto di appello. Se invece mancano i file attestanti la notifica dell’appello effettuata via PEC, così come le copie analogiche della stessa, il giudice di seconde cure deve dichiarare improcedibile l’impugnazione.
Nell'ambito di un procedimento di opposizione all'esecuzione, la Corte d'appello dichiarava improcedibile l'impugnazione in quanto all'atto della costituzione, avvenuta in forma telematica, la parte appellante non aveva dato prova della notificazione dell'atto di appello, «non depositando né i file telematici della sua effettuazione con posta elettronica certificata, né copie analogiche della stessa». La Corte riscontrava dunque un'ipotesi di nullità non sanabile per effetto della costituzione della parte appellata, la quale aveva depositato la copia dell'atto di appello e la relata di notifica in formato .pdf – anziché .xml -. Risultavano comunque mancanti i «documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione». Tale decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte di legittimità. Con il ricorso viene censurata la declaratoria di improcedibilità dell'appello per non aver il giudice territoriale reputato la nullità della costituzione della parte appellante sanata per effetto della costituzione dell'appellata, poiché compiuta con l'allegazione con file in formato pdf dell'atto di citazione in appello unitamente alla relazione di notifica recante la medesima data di esecuzione indicata dall'appellante e senza contestazione «in merito alla conformità delle ricevute delle notifiche eseguite via PEC ed allegate in PDF da parte appellante». Il motivo risulta privo di fondamento. Il Collegio ribadisce l'applicabilità dei principi giurisprudenziali secondo cui la sanzione dell'improcedibilità è ricollegata solo all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme. Viene ribadita anche la generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo, «potendosi predicare l'applicazione di essi anche all'ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell'appellante avvenga non già con una copia cartacea c.d. velina dell'atto di appello, bensì con il deposito di un file in formato pdf che riproduca informaticamente l'immagine del documento rappresentato». Puntualizza però la pronuncia in oggetto come «la sanatoria della nullità della costituzione dell'appellante da inosservanza delle forme in conseguenza della costituzione dell'appellato incontri un limite occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello». Nel caso di specie invece la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione si fonda proprio sulla mancata prova, al momento di celebrazione della udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell'atto di appello. il giudice dà conto - correttamente - del fatto che parte appellante non abbia depositato i file telematici della notifica dell'appello, effettuata via PEC, «né copie analogiche della stessa». Anche nella produzione degli appellati non è presente «il file della notificazione loro indirizzata telematicamente». Infine, gli appellati non hanno depositato «al pari dell'appellante, documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione». Era in conclusione impossibile accertare la tempestiva costituzione della parte appellante, non sussistendo un elemento idoneo da cui dedurre la data di notifica dell'atto di appello alla parte appellata. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.
Presidente De Stefano – Relatore Rossi Fatti di causa 1. In forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, la AMA S.p.A. intimò alla Tecnosud s.a.s. ed al socio C.E. precetto per il pagamento della somma di Euro 96.025,86, oltre interessi moratori e spese di procedura. Avverso tale precetto, gli intimati spiegarono uno actu opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., contestando la debenza degli interessi moratori e la violazione delle tariffe professionali nella determinazione delle competenze di precetto. 2. L'opposizione venne accolta in prime cure dall'adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 3. L'appello interposto dalla AMA S.p.A. è stato dichiarato improcedibile dalla decisione in epigrafe indicata. A fondamento della declaratoria, la Corte partenopea ha rilevato che all'atto della costituzione, avvenuta in forma telematica, la parte appellante non aveva dato prova della notificazione dell'atto di appello, non depositando nè i files telematici della sua effettuazione con posta elettronica certificata, nè copie analogiche della stessa ritenuto che la nullità per inosservanza delle forme così verificatasi non era sanata per effetto della costituzione della parte appellata, avendo quest'ultima depositato la copia dell'atto di appello e della relata di notifica in files di formato pdf diverso e non equipollente al prescritto file in formato xml e mancando comunque - tanto nella produzione dell'appellante quanto in quella degli appellati - documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione valutato irrilevante il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi della notificazione effettuato dopo la conclusione della udienza di trattazione, a causa già riservata in decisione. 4. Ricorre per cassazione la AMA S.p.A., affidandosi ad un motivo resistono, con unico controricorso, la Tecnosud s.a.s. e C.E. . 5. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, si rileva come il ricorso non presenti vizi di regolarità formale l'originale in forma analogica di esso, depositato nel fascicolo, reca la sottoscrizione autografa dell'Avvocato Filippo Caprara, difensore abilitato al patrocinio innanzi la Suprema Corte. Del pari, validamente conferita appare la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, per tale collocazione topografica da ritenersi in tutto equiparata alla procura estesa a margine o in calce allo stesso e tanto pur se detta procura non contenga un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, in quanto da essa non risulta, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione. 2. Ancora in via preliminare, è inammissibile per tardività il controricorso, siccome notificato a mezzo PEC il 28 agosto 2020 a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 1 luglio 2020, elasso quindi il termine all'uopo fissato dall'articolo 370 del codice di rito. Deve al riguardo rammentarsi che per le cause di opposizione all'esecuzione - quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto del R.D. 30 gennaio 1941, numero 12, articolo 92 e della L. 7 ottobre 1969 numero 742, articolo 1 e 3 quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le opposizioni all'esecuzione , locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione , proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva. L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame , e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, numero 1127 Cass. 13/02/2020, numero 3542 Cass. 18/12/2019, numero 33728 Cass. 03/07/2018, numero 17328 Cass. 20/04/2017, numero 9963 Cass. 07/02/2017, numero 3214 Cass. 08/04/2014, numero 8137 Cass. 11/01/2012, numero 171 circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, numero 20594 Cass. 28/02/2020, numero 5475 Cass. 11/04/2019, numero 10212 Cass. 10/04/2017, numero 9234 Cass. 27/01/2017, numero 2179 Cass. 04/10/2016, numero 19836 Cass. 20/05/2015, numero 10252 Cass. 25/02/2015, numero 3889 Cass. 03/02/2015, numero 1892 . 2.1. Dalla tardiva notificazione del controricorso ad opera di parte intimata discende l'inammissibilità della memoria e dei documenti depositati dalla stessa con conseguente divieto per la Corte di prendere conoscenza del contenuto di tali atti , per essere stata avviata la causa a trattazione camerale, subendo la parte inosservante delle regole del rito la preclusione di cui all'articolo 370 c.p.c. così Cass. 29/10/2020, numero 23921 Cass. 11/02/2022, numero 4428 . 3. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 165 c.p.c. in combinato disposto con la L. 21 gennaio 1994, numero 53, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter. Censura la declaratoria di improcedibilità dell'appello per non aver il giudice territoriale reputato la nullità della costituzione della parte appellante sanata per effetto della costituzione dell'appellata, poiché compiuta con l'allegazione con file in formato pdf dell'atto di citazione in appello unitamente alla relazione di notifica recante la medesima data di esecuzione indicata dall'appellante e senza contestazione in merito alla conformità delle ricevute delle notifiche eseguite via PEC ed allegate in PDF da parte appellante . Richiama, a suffragio dell'assunto, le pronunce di questa Corte secondo cui la mancata allegazione della prova di notifica, rilevabile di ufficio ai fini della valutazione di tempestività della costituzione ex articolo 165 c.p.c., non comporta di per sé la declaratoria di improcedibilità dell'appello, bensì la mera nullità della costituzione dell'appellante che può essere sanata mediante la costituzione della parte appellata o altro elemento ritraibile dagli atti, che consenta al giudice di verificare la tempestività della costituzione medesima Cass., Sez. U, 05/08/2016, numero 16598 e secondo cui la tempestiva costituzione dell'appellante, compiuta mediante la copia dell'atto di citazione c.d. velina in luogo dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una mera nullità sanabile a seguito di costituzione dell'appellato, che non contesti la conformità della copia all'originale Cass. 19/03/2019, numero 7679 . 3.1. Il motivo non è fondato. Non si intende qui certo confutare i principi di diritto enunciati dalle citate pronunce e ribaditi anche in più recenti arresti da ultimo, Cass. 15/11/2022, numero 33601 anzi, a siffatti principi - fondati sul rilievo che la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme e sulla generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo - va data espressa e convinta continuità, potendosi predicare l'applicazione di essi anche all'ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell'appellante avvenga non già con una copia cartacea c.d. velina dell'atto di appello, bensì con il deposito di un file in formato pdf che riproduca informaticamente l'immagine del documento rappresentato. È tuttavia doveroso puntualizzare come la sanatoria della nullità della costituzione dell'appellante da inosservanza delle forme in conseguenza della costituzione dell'appellato incontri un limite occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello. Così, specificamente, si esprime sul punto la citata Cass. numero 16598 del 2016 Qualora l'appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all'originale notificatogli, poiché l'esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell'appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell'appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell'originale risulta sanata . L'articolo 347 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 165 c.p.c., esige che la costituzione avvenga entro i dieci giorni o i cinque, nel caso di riduzione dalla notificazione e tale termine decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell'appellato. Se l'appellato non produce la copia della citazione a lui notificata, così evidenziando quando la notificazione si è perfezionata nei suoi riguardi, risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d'ufficio al relativo controllo, accertare se la costituzione dell'appellante è avvenuta tempestivamente. In questo caso l'inosservanza della forma della costituzione rappresentata dal deposito dell'originale non è sanata dal comportamento di costituzione dell'appellato . In senso conforme, Cass. 09/02/2017, numero 3527 La costituzione in giudizio dell'appellante con il deposito della copia dell'atto di citazione in luogo dell'originale determina l'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'articolo 348, comma 1, c.p.c., ove la velina non contenga alcuna indicazione sull'avvenuta notifica, nè la stessa possa trarsi dall'atto prodotto dall'appellato, e l'appellante abbia depositato l'originale dell'atto di citazione notificato oltre l'udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso che, in detta situazione, il giudice, all'udienza ex articolo 350 c.p.c., è nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione in causa dell'appellante . 3.2. Proprio la descritta situazione si è verificata nel caso in esame. A giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione il giudice territoriale ha infatti posto la mancata prova, al momento di celebrazione della udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell'atto di appello. Nella gravata sentenza si dà conto del fatto che parte appellante non ha depositato i files telematici della notifica dell'appello, effettuata con posta elettronica certificata, nè copie analogiche della stessa si rileva che anche nella produzione degli appellati non è presente il file della notificazione loro indirizzata telematicamente si evidenzia, conclusivamente, che gli appellati non hanno depositato al pari dell'appellante, documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione . Nell'illustrato contesto, effettivamente la Corte d'appello versava, all'udienza ex articolo 350 c.p.c., nella impossibilità di riscontrare la tempestiva costituzione della parte appellante, mancando idoneo elemento attestante la data di notifica dell'atto di appello alla parte appellata irrilevante la mancata contestazione di quest'ultima sul punto in materia sottratta alla disponibilità delle parti , priva di significatività a tal fine risultando la relazione di notifica prodotta dagli appellati con file in formato pdf , siccome, trattandosi di notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita da avvocato ai sensi della L. numero 53 del 1994, costituita da documento informatico separato redatto dall'avvocato notificante ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata, inidoneo ad attestare l'epoca di effettiva spedizione e, a maiori, di consegna dell'atto. 3.3. Per tali ragioni, il motivo di ricorso va disatteso. Solo per completezza argomentativa, si osserva come il motivo di ricorso sia altresì argomentato sulla scorta di una circostanza fattuale la mancata contestazione da parte appellata delle ricevute di notifica allegate in pdf da parte appellante contraria a quanto accertato nella sentenza impugnata, nella quale si esclude, reiteratamente, che l'appellante abbia, in uno alla iscrizione a ruolo o comunque anteriormente alla prima udienza di trattazione, depositato la notifica dell'atto di appello, tanto in formato xml quanto in formato pdf cfr. pag. 3, § 3., secondo capoverso pag. 11, penultimo capoverso , sicché la asserita non contestazione non può essersi realizzata. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della tardività della costituzione del controricorrente. 6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Cass., Sez. U, 20/02/2020, numero 4315 per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.