Successioni anteriori alla riforma della filiazione del 1975: fra legge applicabile e collazione per imputazione

L’obbligo di collazione incombe anche in capo a colui che subentri come erede all’originario coerede tenuto a collazione, e ciò anche ove non ricorrano i presupposti della rappresentazione ovvero della transmissio delationis. Questo il principio di diritto affermato dalla Seconda Sezione Civile nell’ambito di una causa successoria.

Il caso. L'attore aveva promosso nei confronti del convenuto, previa dichiarazione del proprio stato di figlio naturale del defunto padre nonno del convenuto, azione di petizione ereditaria, poi proseguita dai suoi eredi. Tale azione era rivolta al recupero dei beni che per effetto delle norme in tema di successioni ad intestato erano, però, nella disponibilità e nel godimento esclusivo del figlio nato all'interno del matrimonio. In particolare, quanto alla determinazione delle quote spettanti ai due figli, dato che la successione si era aperta nel 1944, si discuteva su quale fosse la legge sostanziale che doveva trovare applicazione. Oltre a tale profilo, poi, si controverteva circa la mancata comprensione nella massa ereditaria del prezzo di vendita di due immobili oggetto, in realtà, di donazione da parte del de cuius, il quale li aveva a sua volta ricevuti con atto “Antenuziale” nel lontano 1926. Successioni ante riforma filiazione del 1975 e norme applicabili. Con riguardo a tale aspetto, la Cassazione ricorda che la norma di riferimento per la sorte delle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della L. numero 219/2012, che ha dato piena attuazione al principio di non discriminazione in tema di filiazione, completando il percorso già intrapreso con la L. numero 151/1975, è l'articolo 104, VI comma del D.Lgs. numero 154/2013 che detta la disciplina transitoria a seguito della sopraindicata riforma della filiazione e  il quale prevede che «Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012 numero 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 c.c. pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012 numero 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile come modificate dal presente decreto legislativo». Determinazione massa ereditaria e collazione. Per quanto riguarda, invece, la divisione della comunione scaturente dal decesso del padre dell'originario attore e nonno del convenuto, secondo la Cassazione, dal momento che sono partecipi della stessa, a seguito della morte degli originari condividenti, i loro eredi, ciascuno di essi è tenuto a dover effettuare la collazione delle donazioni ricevute in vita dall'originario coerede, essendo gli stessi subentrati a titolo universale nella posizione del loro rispettivo dante causa, e tenuti, quindi, a far fronte a tutti gli obblighi loro incombenti incluso quello della collazione. Del resto, diversamente argomentando, si giungerebbe ad escludere l'operatività dell'istituto della collazione in ragione di un evento del tutto casuale, quale quello della sopravvenuta morte dell'originaria parte condividente, la quale metterebbe al riparo le donazioni ricevute dal coerede, pur quando risultasse ancora inattuata la divisione ereditaria, circostanza che renderebbe l'obbligo di collazione una prestazione destinata ad estinguersi con la semplice morte del coerede donatario, evidentemente risultando poco giustificabile la diversa previsione dell'articolo 740 c.c., che, invece, la impone in ogni caso a carico del discendente che subentra per rappresentazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, sebbene la Corte di Appello avesse preso atto dell'esistenza di una donazione effettuata dal de cuius in favore di uno dei figli e riconosciuto l'assoggettabilità a collazione delle liberalità in tal modo ricevute dal coerede, non aveva dato seguito a tale affermazione, dal momento che si era limitata a procedere alla divisione solo dei beni relitti, senza assicurare l'imputazione della donazione de qua. 

Presidente D'Ascola – Relatore Criscuolo Ragioni in fatto della decisione Con citazione del 13 maggio 1999, M.B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modica V.F., affinché, previa dichiarazione del proprio stato di figlio naturale del defunto V.F., nonno del convenuto, deceduto il Omissis , fosse accertata la sua qualità di erede legittimo, con il riconoscimento dei diritti successori spettantigli per legge, e con la divisione dell'asse relitto. Specificava che il de cuius era deceduto ab intestato e che la sua successione si era devoluta per legge al solo figlio legittimo V.T., il quale era deceduto il Omissis , lasciando a se superstite il convenuto. Nella resistenza del convenuto, che chiedeva disporsi la separazione della causa di riconoscimento delle paternità da quella successoria, e che assumeva la necessità di regolare la successione in base alla previsione di cui all'articolo 574 c.c., vigente alla data di apertura della successione, con sentenza del 10 maggio 2007, pacificamente passata in giudicato, il Tribunale accertava lo stato di figlio naturale dell'attore e quindi proseguiva il giudizio di divisione. Nelle more decedeva l'attore, al quale subentravano gli eredi M.F., + Altri Omessi al quale sono succeduti M.A. del Omissis e M.G. e Mo.Fr. al quale è succeduta Mo.Anumero . Con la sentenza del 18 novembre 2011 il Tribunale adito ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, precisando che la quota attribuita agli aventi causa dell'attore era pari alla metà della quota spettante al convenuto, statuendo altresì che la stessa fosse soddisfatta in denaro nell'importo di Euro 491.593,33 ha accertato altresì l'ammontare delle somme dovute a titolo di rendiconto ha compensato le spese di lite, ponendo quelle di CTU per la metà a carico dei due condividenti. Avverso tale sentenza hanno promosso appello gli eredi di M.B., cui ha resistito V.F La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza numero 158 del 27 gennaio 2017, in parziale accoglimento del gravame ha rideterminato la quota spettante agli attori nella somma pari alla metà del valore dell'asse ereditario, procedendo anche a rideterminare gli importi dovuti a titolo di frutti. Osservava la Corte che il Tribunale aveva fatto applicazione della disciplina di cui all'articolo 574 c.c., nella formulazione anteriore alla riforma della L. numero 151 del 1975, e ciò in considerazione del fatto che la successione si era aperta nel 1944, avendo la stessa Corte Costituzionale ritenuto che la sopravvivenza della norma fosse assicurata per le successioni anteriori alla riforma del 1975 Corte Cost. numero 167-1992 .Tuttavia evidenziava che nelle more era intervenuta la riforma della filiazione con la L. numero 219 del 2012 che ha dato piena attuazione al principio di non discriminazione in tema di filiazione, con la totale equiparazione tra i vari figli, a prescindere se siano nati all'interno o al di fuori del matrimonio, completando quindi il percorso già intrapreso con la L. numero 151 del 1975. L'appello doveva quindi ritenersi fondato, quanto alla determinazione delle quote spettanti ai due figli. Invero, sebbene non potesse pervenirsi alla disapplicazione dell'articolo 574 c.c. per il preteso contrasto con le norme della CEDU articolo 8 e 14 , non trattandosi di norme equiparabili a quelle unionali, ed ancorché non potesse pervenirsi ad un'interpretazione dell'articolo 574 c.c. conforme alle norme della CEDU, soccorreva quanto disposto dal D.Lgs. numero 154 del 2013, articolo 104 che detta la disciplina transitoria a seguito della riforma della filiazione. La giurisprudenza della CEDU ha ripetutamente affermato la contrarietà alla Convezione di ogni discriminazione dei figli nati al di fuori del matrimonio per effetto di legislazioni nazionali, ravvisando il contrasto sia con l'articolo 8 che accorda tutela alla vita privata e familiare che con l'articolo 14 che vieta ogni forma di discriminazione idonea a pregiudicare il godimento dei diritti e delle libertà assicurati dalla Convenzione . Doveva reputarsi priva di giustificazione ogni distinzione, anche ai fini successori, tra famiglia legittima e illegittima, anche perché l'articolo 14 citato vieta ogni discriminazione fondata sulla nascita. La normativa del 2013 garantisce quindi la parificazione tra le varie tipologie di figli ed esclude quindi la necessità di dover rimettere la questione alla Corte Costituzionale. Il richiamo alla nuova nozione di parentela di cui all'articolo 74 c.c., con la piena equiparazione tra i figli, anche ai fini successori trovava il conforto del comma 8 dell'articolo 1C 4 citato che, pur facendo espresso riferimento alle disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, ne giustifica l'applicazione estensiva anche a tutte le nuove norme del codice in tema di figli nati fuori del matrimonio. Poiché ai sensi dell'articolo 315 c.c. tutti i figli hanno lo stesso status giuridico, tale idoneità si riflette anche in materia di successioni, il che elide anche il potenziale contrasto con i parametri mediati di legittimità costituzionali, stante la potenziale conflittualità con le norme Euroconvenzionali. Ne conseguiva quindi che i due figli avevano diritto al medesimo trattamento successorio con identità delle quote sui beni relitti. Passando poi ad esaminare il secondo motivo di appello con il quale si contestava la corretta individuazione dei beni caduti in successione, la Corte d'Appello riteneva che non potessero includersi anche i beni asseritamente alienati dal convenuto prima della proposizione della domanda. Infatti, il contenuto dell'atto di citazione in merito all'individuazione dei beni destinati a comporre la massa era del tutto generico, e ciò anche in relazione all'indicazione del corrispettivo percepito a seguito della vendita. Mancava la produzione dei titoli di provenienza dei beni a favore del de cuius, non potendo supplire a tale mancata allegazione quanto accertato dal CTU, posto che le sue conclusioni si fondavano su documenti in realtà mai acquisiti ritualmente al processo. Quanto alla vendita di due complessi immobiliari con atti del 1980 e del 1990, i documenti comprovanti tale vendita erano stati prodotti solo all'udienza del 29/1/2009, allorché erano già maturate le preclusioni istruttorie. Ancorai la prova per testi non poteva essere ammessa non avendo parte appellante contrastato la motivazione in punto di inammissibilità della prova offerta dal Tribunale. Ne' poteva includersi nella massa il corrispettivo della vendita percetto dal convenuto dei beni in contrada Omissis che erano pervenuti al genitore con atto cd. antenuziale del 3 aprile 1926. Tali beni erano stati dati dal de cuius al figlio con il menzionato atto, ed erano poi stati a loro volta donati da V.T. al convenuto con atto del 1951, per essere poi venduti verosimilmente proprio con gli atti del 1980 e del 1990. Tuttavia, a fronte di tale ricostruzione, gli appellanti non potevano pretendere di includere nella massa il ricavato della vendita, anche perché non era dato conoscere il corrispettivo percepito. Inoltre, non poteva accogliersi la richiesta di collazionare i beni oggetto delle due compravendite, in quanto oltre a non essere stati acquisiti gli atti di vendita nei termini prescritti, al più la collazione avrebbe dovuto avere ad oggetto i beni trasferiti con l'antenuziale del 1926. Stante il rigetto del secondo motivo, la Corte rideterminava la somma dovuta agli appellanti, sulla base della diversa ripartizione effettuata, ricalcolando in aumento per gli appellanti anche l'importo delle somme dovute per la fruttificazione dei beni caduti in successione. In punto di spese di lite, la sentenza confermava la compensazione delle spese del primo grado, attese le particolari ragioni che avevano portato alla rideterminazione delle quote, mentre compensava solo per la metà quelle di appello, ponendo la residua parte a carico dell'appellato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso sulla base di un motivo V.F Gli intimati hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha depositato memorie in prossimità dell'udienza. Ragioni in diritto della decisione 1. Con il motivo di ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. numero 218 del 1995, articolo 46, del D.Lgs. numero 104 del 2013, articolo 104 nonché dell'articolo 574 c.c Si deduce che la successione si è aperta nel 1944, e che la soluzione alla quale è tradizionalmente pervenuta la giurisprudenza di legittimità è nel senso dell'applicazione della legge sostanziale vigente in quel momento. Nella specie deve quindi trovare applicazione la previsione di cui all'articolo 574 c.c. nella formulazione anteriore all'abrogazione operata dalla L. numero 151 del 1975, che appunto prevede che il figlio nato al di fuori del matrimonio all'epoca ritenuto illegittimo avesse diritto ad una quota pari alla metà di quella assegnata al figlio legittimo. Tale previsione normativa è stata considerata quindi ancora suscettibile di applicazione, pur dopo la novella del 1975, avendo tale applicazione superato il vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza numero 167/1992 che, tenuto conto del disposto di cui alla Cost., articolo 30, ha ritenuto che tale disciplina, sebbene severa e penalizzante alla luce del mutato sentire sociale, non si poneva in contrasto con la detta norma costituzionale, che nell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza costituzionale, giustificava delle differenze di trattamento tra figli a favore dei componenti della famiglia legittima ed a discapito dei figli nati al di fuori del matrimonio. Si ricorda, quindi, come la successione, anche in base alle norme richiamate in rubrica, debba essere retta dalla legge esistente al momento della sua apertura cfr. Cass. numero 543/1986 Cass. numero 6040/1980 Cass. numero 6667/1982 , con la conseguenza che al ricorrente compete una quota maggiore rispetto all'altro figlio. Ne' a diverse conclusioni può indurre la disposizione di cui al D.Lgs. numero 154 del 2013, articolo 104, il cui comma 8, richiamato dal giudice di appello, si limita a disporre la portata retroattiva delle norme in tema di riconoscimento dei figli, ma senza dettare una disciplina suscettibile di determinare analoga retroattività delle nuove disposizioni anche alla materia successoria. In assenza di una norma esplicitamente diretta in tale direzione, non si giustifica la determinazione delle quote operata dal giudice di appello, né si comprende perché quella raggiunta sia l'unica soluzione che meriti di essere sostenuta in base a logica. Infine, nemmeno è invocabile la necessità del rispetto delle norme della CEDU, tenuto conto che la previsione di cui all'articolo 574 c.c. ha passato indenne il vaglio di legittimità costituzionale, rientrando appieno nella discrezionalità del legislatore, anche in considerazione del testo della Cost., articolo 30, stabilire se ed in che termini assicurare equiparazione tra figli nati all'interno ed al di fuori del matrimonio. Il motivo è infondato, ritenendo il Collegio di dover condividere e confermare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello, ancorché si imponga una parziale correzione della motivazione. Infatti, ferma restando la necessità di far riferimento alla disciplina transitoria di cui all'articolo 104 citato, la norma di riferimento per la sorte delle successioni apertesi prima della novella del 2012 va individuata non già nell'comma 8, come appunto sostenuto dal giudice di appello, ma nella previsione del comma 6 che così recita Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012 numero 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 c.c. pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla L. 10 dicembre 2012 numero 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo. La legge del 2012, come noto, ha inteso assicurare una piena e completa equiparazione dello status e del trattamento dei figli, indipendentemente dal contesto nel quale sono stati generati, intervenendo poi radicalmente sulla nozione di parentela, che a mente del novellato articolo 74 c.c. è legata al solo vincolo di sangue la discendenza da uno stesso stipite , dovendosi prescindere anche, come invece richiesto in precedenza, dalla circostanza che la filiazione sia avvenuta o meno all'interno del matrimonio. Tra le norme modificate del libro secondo del codice civile per effetto del D.Lgs. numero 154 del 2013 rientra anche quella di cui all'articolo 566, dedicata alla successione dei figli, ipotesi qui ricorrente, che nel prevedere la successione paritaria dei figli ai genitori, ha soppresso ogni riferimento alla diversa condizione di figlio naturale o legittimo, riportata nella norma previgente, nonché il richiamo all'istituto della commutazione di cui all'articolo 537 c.c Occorre altresì, e sempre in vista della necessità di dover dare applicazione al comma 6 dell'articolo 104 citato, ribadire che l'azione promossa da M.B. nei confronti del fratello, e poi proseguita dagli eredi del primo, rientra evidentemente nell'azione di petizione ereditaria, essendo appunto rivolta al recupero dei beni che pur spettanti per effetto delle norme in tema di successione ab intestato, erano però nella disponibilità e nel godimento esclusivo del figlio nato all'interno del matrimonio, beni poi pervenuti all'odierno ricorrente, succeduto al padre morto in epoca anteriore alla proposizione del presente giudizio. La L. numero 219 del 2012 si limitava a prevedere che Il Governo è delegato ad adottare . uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione . per eliminare ogni discriminazione tra i figli , in guisa tale da consentire adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articolo 533 e seguenti del codice civile . Sebbene le soluzioni del legislatore delegato si siano concretate in una generale scelta a favore della retroattività delle norme sopravvenute, con l'attribuzione dei diritti successori anche a favore di coloro che hanno acquisito la qualità di parenti per effetto della novella dell'articolo 74 c.c., ritiene il Collegio che la parificazione del trattamento successorio dei figli, con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 574 c.c., anche in relazione alle successioni apertesi in epoca anteriore ed anche prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 , risponda ai criteri della legge delega, non si ponga in alcun modo in contrasto con i principi della Costituzione e che anzi, come appunto sottolineato anche dalla Corte distrettuale, assicuri il pieno adeguamento del diritto nazionale ai principi della CEDU, sottraendo quindi il trattamento successorio dei figli ad ogni valutazione di incompatibilità con le norme sovranazionali. A favore della piena portata retroattiva delle norme di cui alla novella del 2012, giusta il dettato dell'articolo 104 citato, si è espressa già questa Corte con la sentenza numero 19790 del 2014, sebbene non specificamente dettata in materia di successioni, e tale conclusione ha ricevuto il conforto anche della giurisprudenza costituzionale. Corte Costituzionale numero 146-2015 ha infatti ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 104, sollevata dal Tribunale di Genova, in relazione ad una controversia ereditaria, già pendente alla data di entrata in vigore della novella del 2012, nella quale erano vantati diritti successori da parte di un soggetto che aveva acquisito il rapporto di parentela solo a seguito della riforma dell'articolo 74 c.c Nell'ordinanza di rimessione che investiva i commi 2 e 3 dell'articolo 104 sebbene in dottrina sia stato sottolineato che il vero bersaglio dovesse essere il comma 6, che come detto prevede l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai giudizi di petizione d'eredità pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo si prospettava a fondamento della questione di legittimità costituzionale la violazione della Cost., articolo 76, assumendo che il legislatore delegato - nella parte in cui legittima indistintamente tutti i nuovi parenti a esercitare le pretese conseguenti al riconoscimento della loro qualità di erede sulle successioni apertesi in data anteriore al conseguimento dello status parentale - avesse travalicato il confine tracciato dal legislatore delegante. Inoltre, si prefigurava la violazione della Cost., articolo 2 e 3, sostenendosi che la L. numero 219-12, nella parte in cui novella tra gli altri gli articolo 74 e 258 c.c., non detta norme di interpretazione autentica, di per sé retroattive, così che la sua applicabilità alle successioni apertesi prima dell'1 gennaio 2013 discende esclusivamente dall'espressa previsione di retroattività recata dal D.Lgs. numero 154-13, articolo 104. Tuttavia, si dubitava che la retroattività de qua fosse conforme al criterio della ragionevolezza, avendo il legislatore ecceduto i limiti concessi alla scelta politica, avuto riguardo al fatto che la previgente disciplina degli articolo 74 e 258 c.c. era stata reputata rispettosa della Costituzione. Ne derivava che lo ius superveniens non mirava a sanare l'illegittimità del quadro normativo previgente, non potendo la finalità di tutelare i figli nati fuori del matrimonio, assicurando loro la piena parità di trattamento anche sul fronte dei diritti successori, rendere di per sé ragionevole la retroattività. Nella specie, secondo il giudice remittente, all'interesse dei figli nati fuori del matrimonio a partecipare alle successioni intestate dei parenti dei propri genitori - anche se apertesi prima dell'entrata in vigore della L. numero 219-12 - sarebbe stata accordata una prevalenza assoluta, senza operare un bilanciamento con gli interessi antagonisti dei titolari di diritti ereditari acquisiti sulla base delle norme successorie previgenti. Inoltre, l'efficacia retroattiva non trovava adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale , ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU . Il giudice delle leggi ha però ritenuto infondati i dubbi proposti, osservando che nella materia extra-penale al legislatore ordinario non è precluso di emanare norme retroattive, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale . Nel caso in esame la retroattività della normativa denunciata trovava adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare il valore - di rilevo costituzionale della completa parificazione dei figli naturali ai figli nati all'interno del matrimonio . specificamente riconducibile alla Cost., articolo 30, comma 1 un valore coerente anche al bene della vita familiare , di cui all'articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU , . come interpretato dalla Corte di Strasburgo, nel senso della sua tutelabilità anche con riguardo alla famiglia costruita fuori dal matrimonio. Ritiene la Corte che le argomentazioni del giudice delle leggi siano del tutto meritevoli di condivisione e che quindi, avendo la norma di cui all'articolo 104, anche in relazione alla sua incidenza sulle vicende successorie pregresse, ricevuto l'avallo della Consulta, si manifesti la palese infondatezza del motivo che richiama il principio della irretroattività delle norme che regolano i rapporti successori a vicende che trovano la loro genesi in epoca anteriore alla loro emanazione, atteso il contrario indirizzo adottato dal legislatore delegato, con scelta che è stata reputata essere coerente e razionale, oltre che in linea con l'esigenza di tutela di diritti e costituzionale, aventi riconoscimento anche in sovra nazionali. Non ignora peraltro il Collegio come anche monte del legislatore delegato nel 2013 e la dalla Consulta non abbiano avuto il pieno beni di rango fonti normative la soluzione a risposta offerta consenso della dottrina, ma trattasi di obiezioni che non sono confacenti alla vicenda qui in esame, in cui il figlio cd. illegittimo, poi divenuto naturale ed oggi nato fuori del matrimonio, è stato sempre ab origine, ed anche in base alla norma di cui all'abrogato articolo 574 c.c., chiamato a succedere al genitore, sia pur ricevendo un trattamento deteriore rispetto al figlio legittimo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo attesa l'attribuzione solo ai figli legittimi del diritto di commutazione . In tal senso le perplessità della dottrina si appuntano, quanto alla portata retroattiva della novella, sul diverso aspetto per cui, con un'asserita compromissione di diritti ormai acquisiti al patrimonio di determinati soggetti, l'articolo 104 accorderebbe per la prima volta diritti successori, ed anche in relazione a successioni già apertesi, a favore di soggetti che sono divenuti parenti del de cuius solo a seguito della novella dell'articolo 74, ed inoltre sul fatto che la riforma avrebbe non solo avvantaggiato i nuovi parenti, ma avrebbe altresì prodotto i suoi effetti in ordine a successioni di soggetti che, in quanto nati al di fuori del matrimonio, non potevano vedere il concorso di coloro che solo oggi hanno acquisito la qualità di parenti. Ulteriore premessa di tali critiche è rappresentata dal fatto che lo stesso articolo 74 c.c., nel creare il vincolo di parentela rispetto a soggetti che prima non erano tali, abbia natura successoria, e che quindi debba essere applicato nel testo vigente alla data di apertura della successione. La criticità della retroattività delle norme risiederebbe, come accennato, nel fatto che la deroga al principio per il quale la legge opera solo per il futuro, in assenza di una sua connotazione interpretativa, dovrebbe trovare giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscano altrettanti motivi imperativi d'interesse generale, ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ben potendosi includere in questi anche la salvaguardia del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nella tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, e nella coerenza e certezza nell'ordinamento giuridico cfr. ex multis Corte Cost. numero 78-2012 . L'attribuzione in via retroattiva, e per la prima volta, di diritti successori a soggetti che prima non potevano nemmeno vantare lo status di parenti, secondo alcuni confliggerebbe con il principio della certezza delle situazioni giuridiche e dell'affidamento che su di esse ripongono i soggetti che abbiano già acquistato diritti sulla base delle predette successioni, e ciò in quanto si permette anche ai nuovi parenti del figlio premorto di far valere la corrispondente qualità sulla di lui eredità conosciuta come successione contro il figlio . Ma, in disparte il richiamo alle motivazioni della Corte Costituzionale, che ha già avuto modo di ribadire la conformità a Costituzione della norma in esame, in relazione alla vicenda oggetto di causa, le perplessità sopra esposte sono destinate a dissolversi. Come detto, in caso di morte del genitore, il figlio nato al di fuori del matrimonio ha sempre potuto far valere il proprio diritto a succedere, sia pure con le limitazioni poste dalle norme previgenti, limitazioni che sia pure reputate compatibili con la Costituzione con la non recente sentenza numero 167 del 1992, si palesavano ormai in evidente contrasto con le norme sovranazionali, alla luce della costante giurisprudenza della CEDU, puntualmente richiamata dalla Corte d'Appello nella sentenza gravata. Con la sentenza Marcks c. Belgio del 13 giugno 1979, per la prima volta la CEDU ha ravvisato un'ipotesi di violazione del diritto al rispetto della vita familiare articolo 8 della Convenzione nella legislazione belga, che all'epoca analogamente a quella italiana previgente - non riconosceva rilevanza giuridica al vincolo di sangue che astringe i figli naturali ai parenti dei loro genitori, e per conseguenza elargiva ai figli extramatrimoniali un trattamento successorio deteriore. La successiva giurisprudenza ha poi confermato l'orientamento della Corte Inze c. Austria del 28.10.1987, che ha ritenuto contraria all'articolo 14 della Carta EDU la disciplina austriaca che negava diritti successori al figlio naturale, in assenza di testamento Vermeire c. Belgio del 29 novembre 1991 Johnston e altri c. Irlanda del 18 dicembre 1986 Mazurek c. Francia del 01.02.2000, che in relazione ad una vicenda nella quale al ricorrente, nato da una relazione adulterina, veniva ridotta della metà la quota successoria a causa di un figlio legittimato avente anch'egli diritto al patrimonio della madre, in base alla legge in vigore all'epoca 1990 , ha affermato che in presenza di una chiara tendenza in Europa verso l'abolizione della discriminazione nei confronti dei figli che si trovavano nella situazione del ricorrente, sussisteva una violazione dell'articolo 1 del Protocollo numero 1 in combinato disposto con l'articolo 14 Camp e Bourimi c. Paesi Bassi del 03.10.2000, relativa ad una vicenda in cui i ricorrenti avevano dovuto lasciare l'abitazione familiare dopo la morte del padre di uno dei ricorrenti, deceduto ab intestato prima di riconoscere il figlio e di sposare la madre di questi, nonostante fosse stata manifestata tale intenzione, ove si è affermato che l'esclusione del figlio dall'eredità paterna fosse sproporzionata, in violazione degli articolo 8 e 14 Brauer c. Germania del 28.05.2009, relativa ad un'ipotesi in cui la ricorrente non aveva potuto ereditare da suo padre, che l'aveva riconosciuta in base a una legge che riguardava i figli nati fuori dal matrimonio prima del 1 luglio 1949, senza che la parità dei diritti successori sancita dalla legislazione dell'ex Repubblica Democratica tedesca, ove ella aveva vissuto per la maggior parte della sua vita, fosse applicabile al suo caso perché il padre aveva vissuto nella Repubblica federale di Germania prima della riunificazione della Germania, e per la quale la Corte ha concluso per le violazioni degli articolo 8 e 14 . Infine, anche in relazione ai profili di retroattività delle norme volte alla parificazione del trattamento successorio dei figli, di particolare rilevanza è Fabris c. Francia del 7 febbraio 2013, richiamata anche dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto discriminatorie, e quindi in violazione dei suddetti articolo 8 e 14, le norme successorie adottate dalla Francia nel 2001 L. numero 1135-2001 , al fine di rimuovere il contrasto con le norme della CEDU riconosciuto dalla sentenza Mazurek sopra citata, ed ha reputato che il limite alla retroattività delle nuove norme che faceva salve, non solo le sentenze passate in cosa giudicata, ma anche la semplici divisioni anteriormente intervenute , così come interpretato dalla Cassazione francese, fosse a sua volta in contrasto con le norme della Convenzione, ritenendo quindi reiterata la violazione degli articolo 14 ed 8 della CEDU. In motivazione è stato evidenziato che non potesse avere seguito l'argomento speso dal Governo francese, secondo cui la disciplina introdotta si giustificava, in quanto non era possibile pregiudicare diritti già acquisiti da terzi, come nel caso in esame dagli altri eredi. E' stato però osservato dalla Corte che, ancorché la tutela dei diritti acquisiti possa rispondere all'interesse della certezza del diritto, valore fondamentale della Convenzione, tuttavia il permanere della disparità di trattamento deve essere proporzionata allo scopo perseguito. Nella specie, tale proporzionalità non è stata ravvisata, facendosi leva anche sul fatto che i fratelli unilaterali della parte ricorrente, che avevano beneficiato della divisione fatta dalla testatrice, sapessero - o avrebbero dovuto sapere - che i loro diritti potevano essere contestati. Ancorché l'Italia non sia mai stata direttamente convolta nel contenzioso dinanzi alla Corte di Strasburgo per rispondere della violazione della Convenzione con riferimento ai diritti ereditari negati ai parenti naturali dall'ordinamento interno e con riferimento alla discriminazione tra figli legittimi e naturali, è evidente che i principi affermati da quest'ultima chiamino in causa la conformità alla CEDU delle scelte del legislatore italiano, proprio in ragione del trattamento discriminatorio che dapprima l'articolo 574 c.c. e poi la riforma del 1975 continuavano a riservare ai figli nati fuori del matrimonio né la sentenza del 1992 della Corte Costituzionale sull'articolo 574 c.c. è di per sé risolutiva, trattandosi di intervento che precede di quasi tre lustri le famose sentenze nnumero 348 e 349 del 2007, che, alla luce della riforma della Cost., articolo 117, intervenuta solo nel 2001, hanno individuato il rimedio per sottoporre alla Corte Costituzionale anche le violazioni della normativa nazionale delle norme della CEDU . La scelta quindi di far retroagire anche per le successioni apertesi prima del 2012 la disciplina successoria, che attualmente assicura una piena parificazione tra tutti i figli, appare quindi come una sorta di sanatoria ex tunc della situazione di illegittimità della normativa nazionale, sebbene non espressamente conclamata, ma evidente in rapporto ai principi declinati dalla Corte EDU, situazione che non tollerava una sua protrazione, non solo per il futuro, ma anche in relazione alle successioni già aperte. La necessità quindi di espungere dal sistema la previgente disciplina successoria, discriminatoria e quindi illegittima perché fondata sulle condizioni della nascita degli individui è indice della razionalità della scelta normativa e giustifica anche l'eventuale compromissione dell'affidamento di coloro che avevano confidato nella norma vigente alla data di apertura della successione in tal senso si veda anche il principio ispiratore della legge delega numero 219 del 2012, che è quello di eliminare ogni discriminazione tra figli , richiedendo al legislatore delegato di adeguare la disciplina delle successioni . al principio di unicità dello stato di figlio , prevedendo, non solo per i giudizi pendenti, una disciplina che assicuri anche per il passato - la produzione degli effetti successori a favore di quanti hanno appena conseguito lo stato parentale . Peraltro, in assenza di una norma transitoria che disponesse anche per il passato, ove la successione fosse stata ancora regolata dal previgente articolo 574 c.c., il deteriore trattamento successorio riservato al M. con il correlativo vantaggio invece mantenuto al V., avrebbe poi evidentemente legittimato un'azione dello stesso M. e dei suoi successori dinanzi alla Corte di Strasburgo al fine di recuperare con la condanna dello Stato italiano, quanto non conseguito in via successoria nei confronti del fratello. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, quanto alla concreta determinazione della massa ereditaria, per la mancata inclusione di beni venduti da V.F. junior e dai suoi danti causa, beni invece rientranti nell'asse ereditario. Si sostiene che la consistenza dei beni caduti in successione si poteva ricavare dalle indagini espletate dal CTU nonché da quelle del CTP, che avevano individuato una serie di immobili alienati nel corso degli anni, così che di tale risultanze non poteva non tenersi conto. Il motivo è inammissibile ex articolo 348 ter ultimo comma c.p.c., atteso che la Corte d'Appello, in parte qua ha deciso sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione del Tribunale, concretando in tal modo un'ipotesi di cd. doppia conforme. Ne' appare correttamente dedotto il fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, dolendosi i ricorrenti incidentali piuttosto della mancata considerazione di elementi probatori, ma in relazione ad un fatto inclusione nella massa anche di altri beni oltre quelli effettivamente relitti , che è però stato oggetto di valutazione da parte del giudice di appello. Questi, nella sentenza impugnata, ha però disatteso l'analoga censura mossa in appello, rilevando che negli atti introduttivi del giudizio sequestro giudiziario ante causam e citazione non risultava articolata una precisa individuazione dei beni caduti in successione, nonché del corrispettivo ricavato dall'erede dalla vendita dei beni ereditari affermazione questa rilevante evidentemente in vista dell'applicazione dell'articolo 535 c.c. , aggiungendo che non poteva superarsi tale carenza di allegazione e di prova facendo leva sulle indagini compiute dal CTU, trovando tale ultima affermazione anche il conforto della più recente giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'articolo 161 c.p.c. Cass. S.U. numero 3086 del 01/02/2022 . A tal fine rileva che l'individuazione dei beni in origine facenti parte della massa relitta, e successivamente alienati da parte del convenuto, con l'individuazione degli atti traslativi dallo stesso compiuti e del prezzo conseguito, costituiscono evidentemente, secondo la dizione adottata dalle Sezioni Unite, dei cc.dd. fatti avventizi, per la cui prova non è dato supplire con l'attività dell'ausiliario all'inerzia della parte. 3. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, circa la mancata comprensione nella massa ereditaria del prezzo di vendita degli immobili di cui agli atti pubblici del 29 ottobre 1980 a notar Pulino e del 28 dicembre 1990 a notar Sciacca, per essere stati tardivamente prodotti. Deduce il motivo che in realtà tali atti comproverebbero la vendita di beni che erano stati oggetto di donazione da parte del de cuius in favore del figlio V.T., e fornirebbero quindi la prova del corrispettivo percetto, che dovrebbe quindi essere incluso nella massa. Si deduce che sul punto la Corte d'Appello ha ritenuto che tali documenti fossero stati tardivamente prodotti, all'udienza del 29/1/2009, a preclusioni istruttorie maturate, senza però avvedersi che erano stati prodotti già con la memoria istruttoria del 16/6/2000. Si aggiunge poi che i beni oggetto delle compravendite indicate erano pervenuti a V.F. junior dal padre V.T., giusta atto di donazione del 23 aprile 1951 e costituivano i beni che a sua volta V. aveva ricevuto in donazione dal de cuius con atto Antenuziale del 3 aprile 1926, nnumero 3099 e 4492 rep. Nel motivo si assume che in realtà tale atto del 1926 avrebbe trasferito il solo possesso e non la proprietà, con la conseguenza che gli stessi beni non possono considerarsi fuoriusciti dall'asse ereditario e vanno quindi presi in esame ai fini successori in relazione al loro prezzo di vendita. In subordine, si deduce che, anche a voler opinare nel senso che l'atto del 1926 costituisca una donazione come peraltro ritenuto anche da Corte d'Appello in un passaggio della motivazione , quanto oggetto di tale donazione andrebbe posto in collazione. Il motivo che, a prescindere dalla rubrica ed avuto riguardo al suo contenuto sostanziale, è volto a denunciare oltre che il vizio di cui al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., anche la violazione delle norme sostanziali in materia di determinazione dei beni costituenti la massa ereditaria ed in materia di collazione, è per quanto detto inammissibile in relazione alla denuncia del vizio di omesso esame di fatto decisivo, stante l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 348 ter ultimo comma c.p.c., ma si palesa in parte fondato quanto alla denuncia di violazione di legge. Dalla ricostruzione offerta in ricorso, e sostanzialmente non contestata dal ricorrente principale nel proprio controricorso al ricorso incidentale, può trarsi il convincimento che i beni oggetto degli atti di vendita del 1980 e del 1990 atti la cui produzione è stata reputata tardiva dalla Corte d'Appello , sono proprio quei beni pervenuti al venditore V.F. junior, giusta atto di donazione del 1951 del genitore V Questi a sua volta aveva ricevuto tali beni per effetto dell'atto Antenuziale del 3 aprile 1926 dal padre V.F. senior. Sempre dalla lettura degli atti, e poiché il ricorso denuncia in sostanza anche una violazione di legge processuale, quanto alle regole in materia di produzione documentale nel rispetto delle preclusioni istruttorie, risulta che gli atti di vendita del 1980 e del 1990, sebbene nuovamente prodotti in un'udienza del 2009, come appunto riferito dalla Corte d'Appello, erano stati già prodotti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 184 c.p.c., con la memoria istruttoria del 27 marzo 2000, trovando la generica indicazione dell'elenco degli allegati alla memoria specificazione proprio nella lettura dei capitoli di prova di cui al Capo C , che fa riferimento alla vicenda traslativa documentata da tali atti. Risulta altresì, ed è peraltro incontestato tra le parti, oltre che implicitamente sostenuto nella sentenza d'appello, che è stato ritualmente prodotto già alla data del 17 maggio 1999 l'atto cd. Antenuziale del 1926, con il quale i beni poi alienati nel 1980 e nel 1990 fondi in contrada Omissis erano stati trasferiti dal padre al figlio V Tenuto conto della successione cronologica delle vicende traslative che hanno interessato i beni de quibus e considerata l'operatività delle norme in tema di collazione, si palesa con immediatezza l'assoluta irrilevanza ai fini della successione oggetto di causa delle vicende concernenti la vendita del 1980 e del 1990. Giova a tal fine sottolineare che, difformemente da quanto sostenuto in via principale dai ricorrenti incidentali, l'atto cd. Antenuziale del 1926, che la Corte d'Appello a pag. 19 qualifica come atto a titolo gratuito, costituisce una vera e propria donazione e precisamente una donazione in vista del matrimonio, conclusa secondo la disciplina di cui all'articolo 1062 del codice civile del 1865, vigente alla data cui risale l'atto. Infatti, l'utilizzo nell'intestazione dell'atto della qualificazione di atto Antenuziale si spiega in ragione del carattere complesso dell'atto stesso che non conteneva solo la donazione in vista del matrimonio effettuata dal padre, V.F., in occasione delle imminenti nozze del figlio V. con B.A., ma altresì la costituzione di dote da parte dei genitori della futura sposa, mirandosi quindi a precostituire il patrimonio, immobiliare e non, sul quale avrebbero potuto fare affidamento i futuri sposi. Nell'ambito di tale assetto, si inserisce anche la donazione effettuata dal de cuius in favore del padre dell'odierno ricorrente principale, avvenuta ai sensi della citata norma del codice previgente, dovendosi disattendere le contrarie deduzioni dei ricorrenti incidentali, atteso che l'interpretazione come atto di liberalità traslativo della proprietà offerta dalla Corte d'Appello non appare adeguatamente contrastata con la dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, e trovando il conforto nello stesso atto del 1926, ove all'ultima pagina, nel far riferimento ai beni trasferiti dal padre al figlio, si utilizza l'espressione beni immobili donati , con la successiva specificazione che si trattava dei fondi donati dai padre al figlio sposo , la quale appare idonea a dissipare ogni incertezza nascente dal fatto che nel corpo dell'atto si fosse sostituita l'espressione dona con quella, però non idonea a confortare la tesi del passaggio della sola disponibilità di fatto, dà e come di diritto sin da ora , ovvero l'utilizzo del verbo assegnare per indicare l'effetto prodotto dall'atto. In presenza quindi di una donazione effettuata dal de cuius in favore del figlio, donazione che esula dal novero delle attribuzioni in vista delle nozze esenti dalla collazione ex articolo 742 c.c. eccedendo evidentemente il carattere della ordinarietà , quanto oggetto della stessa è quindi destinato ad essere oggetto di collazione, peraltro necessariamente per imputazione, emergendo la prova che il donatario abbia poi alienato i beni ricevuti, con la successiva donazione in favore dell'odierno ricorrente con atto del 1951, trovando al riguardo applicazione il disposto di cui all'articolo 746 comma 2 c.c., e ciò anche in ragione del fatto che emergendo l'esistenza della donazione dalla documentazione versata in atti, della stessa deve tenersi conto, una volta proposta la domanda di divisione, trattandosi di un effetto necessariamente correlato alla proposizione della domanda di scioglimento della comunione tra soggetti per i quali opera l'istituto della collazione cfr. Cass. numero 23403-2022, secondo cui l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa conf. Cass. numero 19833/2019 Cass. numero 8510/2018 . Va altresì affermato il principio di diritto secondo cui l'obbligo di collazione incombe anche in capo a colui che subentri come erede all'originario coerede tenuto a collazione, e ciò anche ove non ricorrano i presupposti della rappresentazione ovvero della transm issi delation is. Infatti, poiché nella fattispecie è oggetto di divisione la comunione scaturente dal decesso di V.F. senior, e poiché sono partecipi della stessa, a seguito della morte degli originari condividenti, i loro eredi, ognuno di essi è tenuto a dover effettuare la collazione delle donazioni ricevute in vita dall'originario coerede, essendo gli stessi subentrati a titolo universale nella posizione del loro rispettivo dante causa, e tenuti quindi a far fronte a tutti gli obblighi loro incombenti, ivi incluso quello relativo alla collazione. Diversamente opinando, si escluderebbe l'operatività dell'istituto della collazione in ragione di un evento del tutto casuale, quale quello della sopravvenuta morte dell'originaria parte condividente, evento che metterebbe al riparo le donazioni ricevute dal coerede, e ciò sebbene sia ancora inattuata la divisione ereditaria, rendendo quindi l'obbligo di collazione una prestazione destinata ad estinguersi con la semplice morte del coerede donatario, e risultando poco giustificabile la diversa previsione di cui all'articolo 740 c.c. che invece la impone in ogni caso a carico del discendente che subentra per rappresentazione. Ai fini che qui rilevano non hanno poi interesse le successive vicende che abbiano attinto i beni oggetto dell'originaria donazione effettuata dal de cuius, il che rende del tutto ininfluente ai fini della divisione ereditaria l'accertamento del prezzo per il quale tali beni sarebbero stati venduti dall'avente causa del donatario nel 1980 e nel 1990, dovendo la collazione avere ad oggetto il valore dei beni donati nel 1926 calcolato alla data di apertura della successione come appunto previsto dall'articolo 747 c.c La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in quanto, pur avendo preso atto dell'esistenza di una donazione effettuata dal de cuius in favore di uno dei figli, giusta il contenuto dell'atto del 1926, e pur riconoscendo l'assoggettabilità a collazione delle liberalità in tal modo ricevute dal coerede, ha omesso di dare seguito a tale affermazione, limitandosi a procedere alla divisione solo dei beni relitti, senza assicurare l'imputazione della donazione de qua. Il giudice di rinvio dovrà pertanto disporre il rinnovo delle operazioni peritali, onde accertare il valore della donazione ricevuta dal dante causa del convenuto, e disporre la collazione per imputazione. 4. Il terzo motivo del ricorso incidentale erroneamente riportato sub 4 , deduce l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, consistenti nella prova per testi volta a stabilire il prezzo di vendita degli immobili di Contrada Omissis , tenere di Omissis , ove attualmente sorge il villaggio turistico Omissis . Il motivo è inammissibile, sia perché non tiene conto del disposto di cui all'articolo 348 ter ultimo comma c.p.c., sia in ragione dell'assenza del carattere della decisività del fatto di cui si lamenta la mancata ammissione delle prove volte a dimostrarne l'esistenza, e ciò alla luce di quanto esposto nel motivo che precede, nel quale si è dato conto delle ragioni della assoluta irrilevanza ai fini della decisione del presente giudizio delle vicende traslative che hanno riguardato i beni a seguito dell'atto di vendita posto in essere dall'avente causa dell'originario donatario, stante la necessità di considerare ai fini della collazione i soli beni oggetto della donazione originaria, ma secondo il criterio dell'imputazione. 5. Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, e precisamente per il mancato richiamo del CTU, per la corretta individuazione dell'asse ereditario e della conseguente corretta quantificazione della quota ereditaria spettante agli eredi di M.B Il motivo è inammissibile ex articolo 348 ter ultimo comma c.p.c. quanto alla pretesa di disporre il rinnovo della CTU per quei beni che costituiscono oggetto anche del primo motivo del ricorso incidentale, mentre deve ritenersi in parte assorbito, in relazione invece ai beni oggetto dell'Antenuziale del 1926, atteso l'accoglimento parziale del secondo motivo di ricorso incidentale, e la necessità per il giudice di rinvio di provvedere alla collazione per imputazione dei beni in quella circostanza donati. 6. Il quinto motivo di ricorso incidentale che denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quanto alla compensazione integrale fra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado, resta assorbito per effetto del parziale accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, atteso che a seguito della cassazione, al giudice di rinvio è devoluta la regolamentazione ex novo anche delle spese dei precedenti gradi di merito. 7. In definitiva, il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione, mentre è rigettato il ricorso principale, e sono inammissibili il primo, il quarto ed in parte il terzo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del quinto motivo e di parte del terzo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per la prosecuzione delle operazioni di divisione, quanto alla collazione dei beni donati con l'atto del 1926, alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà sulle spese del presente giudizio nonché su quelle delle precedenti fasi di merito. PQM Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione rigetta il ricorso principale dichiara inammissibili il primo, il quarto ed in parte il terzo motivo del ricorso incidentale dichiara assorbiti il quinto ed in parte il terzo motivo del ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio e delle spese delle precedenti fasi di merito, alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.