Il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'articolo 28 l. numero 794/1942 e regolate dal rito di cui all’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011.
Un avvocato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Giudice di pace che ha rigettato per incompetenza la richiesta di liquidazione dei compensi professionali inerenti alcune procedure monitorie intraprese presso quello stresso ufficio in qualità di codifensore. Secondo il Giudice di pace le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, anche per l'opera prestata nei giudizi davanti al giudice di pace, sono soggette al rito sommario di cui all'articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 e sono perciò trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale. Il Collegio richiama i principi già affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze numero 4485/2018 e numero 4247/2020, secondo cui «le controversie previste dall'articolo 28 l. numero 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'articolo 14 d. lgs. numero 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale». In conclusione, viene ribadito il seguente principio di diritto «il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'articolo 28 l. numero 794/1942 e regolate dal rito di cui all'articolo 14 d.lgs. numero 150/2011». Il ricorso viene quindi accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Giudice di pace.
Presidente D'Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa L'avvocato G.R. ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Palermo numero 351/2021 pubblicata il 22 marzo 2021. L'intimato omissis , non ha svolto attività difensive. L'avvocato G.R. propose ricorso ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14 innanzi al Giudice di pace di Palermo per ottenere la liquidazione dei compensi professionali a norma della l. numero 794 del 1942, articolo 28, inerenti ad alcune procedure monitorie intraprese presso quello stesso ufficio quale codifensore del Omissis . L'adito Giudice di pace di Palermo con l'ordinanza del 22 marzo 2021 ha rigettato per l'incompetenza del giudice il ricorso avanzato dall'avvocato G. , evidenziando che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, anche per l'opera prestata nei giudizi davanti al giudice di pace, sono soggette al rito sommario di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14 e sono perciò trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, in quanto rivolto avverso pronuncia appellabile e non ricorribile per cassazione, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375, comma 1, numero 1 , c.p.c., venne fissata l'adunanza della camera di consiglio in data 10 giugno 2022. La ricorrente presentò memoria in prossimità di tale adunanza. Il Collegio affermò, tuttavia, che non ricorresse l'ipotesi prevista dall'articolo 375, comma 1, numero 1, c.p.c. La causa, perciò, con ordinanza interlocutoria numero 21913/2022, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 applicabile a norma del D.L. 29 dicembre 2022, numero 198, articolo 8, comma 8 . Motivi della decisione 1.L'unico motivo del ricorso dell'avvocato G.R. deduce la violazione della l. numero 794/1942, articolo 28 come sostituito dal d. lgs. numero 150/2011, articolo 34 comma 16 lett. a e 14 D.Lgs. numero 150 del 2011, per l'esclusione della competenza del Giudice di pace. La censura richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 4247 del 2020. 2. Occorre premettere che la ricorrente ha introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato con le forme del rito sommario speciale ex d. lgs. numero 150 del 2011, articolo 14. L'adito Giudice di pace ha rigettato per incompetenza il ricorso, affermando che la causa era soggetta al rito sommario di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14 e doveva perciò essere decisa dal tribunale in composizione collegiale. Avuto riguardo alla qualificazione esplicita dell'azione compiuta dallo stesso giudice e al contenuto declinatorio della competenza del provvedimento, l'ordinanza del 22 marzo 2021 del Giudice di pace di Palermo deve intendersi non appellabile, ma ricorribile per cassazione, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, comma 4, nella formulazione applicabile vigente ratione temporis antecedente alla modifiche introdotte dal D.Lgs. numero 149 del 2022, con la decorrenza stabilita dall'articolo 35 del medesimo decreto , neppure applicandosi nei giudizi davanti ai giudici di pace gli articolo 42 e 43 c.p.c. sul regolamento, necessario o facoltativo, di competenza articolo 46 c.p.c. . 2.1. Già l'ordinanza numero 5991 del 2020 resa da questa Corte aveva ritenuto ricorribile per cassazione, e non appellabile, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, comma 4, la decisione del giudice di pace sull'opposizione contro decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di prestazioni professionali dell'avvocato in sede giudiziale civile. 2.2. Un più remoto precedente reputò ricorribile per cassazione, data la sua natura decisoria, il provvedimento con cui il giudice adito, pur dichiarando la propria incompetenza, aveva rigettato l'istanza dell'avvocato per la liquidazione di spese, diritti ed onorari dovutigli dal proprio cliente ex L. 13 giugno 1942, numero 794, articolo 28, in quanto dichiarato dalla legge, nella formulazione all'epoca vigente, espressamente non impugnabile Cass. numero 4215 del 1983 . 3. Il ricorso dell'avvocato G.R. è fondato alla stregua dei principi enunciati nelle sentenze numero 4485 del 2018 e numero 4247 del 2020 rese dalle Sezioni Unite di questa Corte. 3.1. Le controversie previste dalla L. numero 794 del 1942, articolo 28 e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 1 settembre 2011, numero 150, nella formulazione applicabile ratione temporis. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. La competenza - non inderogabile - indicata dal D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, comma 2, concerne specificamente l'ipotesi, quale quella in esame, in cui l'attore agisce con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. rivolto all'ufficio presso il quale ha svolto la propria opera. 3.2. La sentenza della Corte costituzionale numero 65 del 2014, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 3, comma 1, e 14, comma 2, in riferimento alla Cost., articolo 76, nella parte in cui rispettivamente prevedono la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario, affermò che la riserva di collegialità del tribunale si conformava al criterio direttivo posto dalla legge delega numero 69 del 2009, articolo 54, comma 4, lett. a , alla luce di quanto disposto dall'articolo 50-bis c.p.c. e dalla L. numero 794 del 1942, articolo 29, mentre la non convertibilità del rito sommario in ordinario era a sua volta conforme alla legge delega, articolo 54, comma 4, lett. b , numero 2. 3.3. Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale non escludono, quindi, la sussistenza della competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore , non essendo la riserva di collegialità un tratto essenziale di tale procedimento come, del resto, convalida la scelta per la monocraticità del tribunale da ultimo operata con il D.Lgs. numero 149 del 2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione ora regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, norme in parte a loro volta richiamate dall'articolo 320, comma 3, per la trattazione della causa davanti al giudice di pace . 4. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dalla L. numero 794 del 1942, numero 794, articolo 28 e regolate dal rito di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14. 5. Conseguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Palermo in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa uniformandosi ai richiamati principi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Palermo in persona di diverso magistrato.