Il TAR Lazio sulla nomina delle giurie del 73° Festival di Sanremo 2023

Con sentenza numero 4170/2023, il TAR Lazio ha affrontato la controversia avente ad oggetto il regolamento del Festival di Sanremo circa la composizione delle giurie e l’annessa competenza o meno del giudice amministrativo nel decidere a riguardo.

Il Codacons impugnava e chiedeva l'annullamento del provvedimento attraverso il quale la RAI aveva nominato i 300 componenti della Giuria demoscopica del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023. La controversia in oggetto arriva presso il Tribunale Amministrativo Regionale. Il ricorso è, però, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Festival di Sanremo è da qualificare come «una manifestazione culturale, caratterizzata da finalità di spettacolo, promozione di talenti e diffusione di opere dell'ingegno musicale, organizzata in forma di competizione e presentata al pubblico sia dal vivo in teatro che mediante il sistema audiovisivo e radiofonico». Ne deriva che «le previsioni del regolamento del Festival di Sanremo circa la composizione delle giurie devono intendersi riferite alla disciplina interna delle regole competitive, improntata indubbiamente alla liceità della gara canora nell'ambito della quale vanno contestualizzate le previsioni del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul servizio di televoto ed alla tutela del diritto d'autore in particolare, si deve considerare l'articolo 2 della legge 633 del 1941 in tema di tutela delle opere dell'arte sonora , ma avulse dai caratteri di pubblicità che alludono ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione». Indi per cui, il TAR Lazio conferma che «è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo un ricorso finalizzato all'annullamento del provvedimento con cui la RAI ha nominato i componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa relative al 73° Festival della Canzone Italiana Sanremo 2023».

Presidente Politi – Estensore Fanizza Fatto e diritto Il Codacons Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., ha nominato i 300 componenti della Giuria demoscopica del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023 del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, ha nominato i 150 componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, nonché degli atti presupposti, tra i quali il provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale l'ufficio stampa della RAI, Radio Televisione Italiana, ha indicato i criteri per selezionare 150 rappresentanti dei media accreditati a Sanremo 2023 ha chiesto, altresì, l'accertamento dell'obbligo a provvedere in merito alla previa predeterminazione dei criteri per procedere alle nomine dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 che soddisfino i requisiti di imparzialità, trasparenza e pluralismo e assenza di conflitto di interessi anche potenziale alla nuova nomina dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 sulla base dei suddetti criteri alla esclusione dei seguenti 15 soggetti che hanno già ascoltato le canzoni in gara se eventualmente nominati come componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web F.F., A.L., M.B., E.E., M.M., F.V., M.M., C.G., S.Z., E.A., L.D., A.G., D.F., F.B., V.C. alla pubblicazione sul sito web della RAI dei criteri predisposti per le nomine dei componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa, tv, radio e web nonché dei nomi dei componenti di entrambe le giurie. La ricorrente ha premesso che l'organizzazione del Festival sarebbe affidata all'ufficio della RAI, “incaricato di gestire il progetto di Sanremo 2023”, pubblicando “sul proprio sito web il regolamento del Festival della canzone italiana Sanremo 2023 … . Nel citato regolamento viene disciplinato tutto il funzionamento della gara che si svolgerà nelle 5 serate dal 7 all'11 febbraio 2023 in cui si contenderanno la vittoria 28 canzoni”. Ha, poi, riepilogato, serata per serata, i sistemi di votazione delle canzoni, segnatamente “giuria della carta stampata e tv un terzo giuria delle radio un terzo giuria del web un terzo” per le serate del 7 e 8 febbraio “Televoto 50% Demoscopica 50%” per la serata del 9 febbraio voto proveniente “ i dal pubblico con il Televoto ii dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto iii dalla Demoscopica. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito Televoto 34% Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33% Demoscopica 33%” e ciò per la serata del 10 febbraio “le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione i del pubblico con il Televoto ii della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta, come unica componente di voto iii della Demoscopica. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito Televoto 34% Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33% Demoscopica 33%” e ciò per la serata finale dell'11 febbraio cfr. pagg. 5 – 6 . La ricorrente ha soggiunto di aver espresso rilievi sulla legittimità della formazione sia della giuria della stampa, tv, radio e web, sia della giuria demoscopica, diffidando la RAI in data 1.2.2023 ad annullare in autotutela il provvedimento di nomina dei componenti della giuria demoscopica “in quanto avvenuta senza la previa predeterminazione dei criteri per procedere alle nomine in palese violazione dei principi sanciti dall'articolo 97 Cost. dalla convenzione di concessione, dal contratto di servizio RAI e dal codice etico” a predisporre criteri per la nomina dei componenti della Giuria demoscopica “che soddisfino i requisiti di imparzialità, trasparenza e pluralismo e assenza di conflitto di interessi anche potenziale e provvedere a nuove nomine sulla base di tali criteri” ad annullare le nomine dei 15 soggetti già indicati, i quali, peraltro, avrebbero “già ascoltato le canzoni in gara se eventualmente nominati come componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web” a pubblicare sul sito web della RAI i criteri predisposti per le nomine dei componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa, tv, radio e web nonché i nomi dei componenti di entrambe le giurie. Sulla ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo e sull'altrettanto ritenuta legittimazione a ricorrere del Codacons in ragione della sua iscrizione nell'elenco delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137 del d.lgs. 206/2005 codice del consumo sono stati dedotti i seguenti motivi 1° con riguardo alla composizione della giuria demoscopica violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 4 e 5 della convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui al D.P.C.M. del 28 aprile 2017 dell'articolo 2 e dell'articolo 4 del codice etico RAI del contratto di servizio RAI dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 3 del regolamento AGCOM sul televoto di cui all'Allegato A alla delibera numero 38/11/CONS come modificato ed integrato dalla delibera numero 443/12/CONS. La ricorrente ha contestato che “nel Regolamento Sanremo 2023, con riferimento alla giuria demoscopica, si legge unicamente il seguente assunto a pag. 18 “La Demoscopica è formata da trecento componenti selezionati che voteranno attraverso un'applicazione ad essi dedicata e realizzata per l'occasione””, lamentando che sarebbe mancata “la predeterminazione dei parametri per la corretta individuazione dei componenti di tale giuria di guisa che il provvedimento di nomina potrebbe palesarsi illegittimo in quanto sottratto ad una effettiva verifica del rispetto dei suddetti principi di imparzialità, trasparenza e pluralismo sia la pubblicazione dei nomi dei componenti facenti parte di tale giuria” cfr. pag. 17 . Un profilo, a dire della ricorrente, particolarmente pregiudizievole in considerazione del non marginale peso dei voti espressi da tale giuria in occasione di alcune serate del Festival 50% in occasione della terza serata del 9 febbraio 33% in occasione della quarta serata del 10 febbraio e della quinta finale serata dell'11 febbraio e, non secondariamente, in contrasto con le previsioni del regolamento in materia di trasparenza e efficacia del servizio di televoto di cui all'allegato A alla delibera numero 38/11/CONS di AGCOM, in cui è previsto che “il servizio di televoto è improntato a criteri di eguaglianza, trasparenza e imparzialità nel trattamento del voto espresso al fine di garantire ai votanti pari opportunità di incidere sull'esito finale della competizione cui il servizio è abbinato”. 2° Con riguardo alla composizione della giuria della stampa, tv, radio e web violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 4 e 5 della convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui al D.P.C.M. del 28 aprile 2017 dell'articolo 2 e dell'articolo 4 del codice etico RAI del contratto di servizio RAI dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 3 del regolamento AGCOM televoto di cui all'Allegato A alla delibera numero 38/11/CONS come modificato ed integrato dalla delibera numero 443/12/CONS. La ricorrente ha richiamato le previsioni del regolamento del Festival di Sanremo, secondo cui “la giuria della sala stampa, tv, radio e web è composta – secondo criteri indicati dall'ufficio stampa RAI da 150 rappresentanti dei media accreditati a Sanremo 2023 e voterà secondo modalità che saranno descritte prima dell'inizio delle dirette di Sanremo 2023 sempre dal suddetto ufficio stampa RAI. Le tre componenti di voto della suddetta giuria che voteranno ognuna in maniera autonoma nel corso della prima e della seconda serata sono la giuria della carta stampata e tv, composta da rappresentanti di giornali/magazine e di televisioni specializzati nel settore la giuria delle radio, composta da rappresentanti di radio specializzati nel settore la giuria del web, composta rappresentanti del web specializzati nel settore”. In particolare, è stato evidenziato che i predetti criteri, “seppur citati, non risultano pubblicati e dunque è opportuno … che la RAI li pubblichi sul proprio sito web pena l'inesistenza degli stessi”, a ciò aggiungendo che, sulla base di notizie circolate, “la Rai avrebbe già fatto ascoltare le canzoni in gara al Festival a 15 giornalisti di 15 testate e costoro avrebbero espresso i propri voti e i risultati delle votazioni sono stati pubblicati sul web” cfr. pag. 21 . La ricorrente ha concluso sottolineando l'importanza “che le operazioni di voto siano, senza il minimo margine di errore, del tutto imparziali e trasparenti in modo da scongiurare eventuali ricorsi giurisdizionali degli artisti, dei propri produttori, delle proprie etichette avverso la graduatoria” cfr. pag. 23 . A tal fine ha chiesto la concessione della tutela cautelare ai sensi dell'articolo 56 c.p.a. Con decreto presidenziale numero 747 del 4 febbraio 2023 la domanda è stata respinta, rilevandosi che “l'organizzazione e realizzazione della 73^ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono state affidate dal Comune di Sanremo titolare della manifestazione canora di cui trattasi e, peraltro, non destinatario di notificazione del presente gravame a RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. … che il Comune di Sanremo, titolare della manifestazione canora, ha stipulato con RAI Radiotelevisione Italiana, una convenzione finalizzata alla realizzazione del predetto evento canoro, con affidamento alla RAI medesima della connessa attività organizzativa e che, pertanto, il rapporto che ne è scaturito non è disciplinato da norme pubblicistiche, ma dalla convenzione privata stipulata per l'effetto, escludendosi – sia pure nel quadro della sommaria cognizione che caratterizza la presente fase cautelare monocratica – che possa essere inquadrata in ambito pubblicistico l'attività di selezione dei componenti delle previste giurie, la cui funzione è preordinata alla valutazione dei brani musicali in gara né tale attività può ragionevolmente dirsi rivolta in via diretta ed immediata a realizzare un pubblico servizio, indirizzato alla generalità dei cittadini, in quanto è noto che le manifestazioni canore si svolgono ordinariamente in ambito privatistico e non trovano alcuna regolamentazione normativa di natura pubblicistica richiamate le considerazioni espresse, in punto di giurisdizione, dalla Sezione III Ter di questo Tribunale sentenza numero 955 del 30 gennaio 2012 , in ragione delle quali e del richiamo, nell'anzidetta pronunzia contenuto, al convincimento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, di cui alle ordinanze nnumero 28329 e 28320 del 22 dicembre 2011 viene rilevato che “RAI, seppure soggetta ad una disciplina particolare per determinati aspetti ed a determinati fini, riguardanti anche la giurisdizione, chiaramente dettata da interessi di natura pubblica, per tutto quanto non diversamente previsto non può che essere regolata secondo il regime generale delle società per azioni” e che “Rai Radiotelevisione s.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione” cfr. Cass. SS.UU., ord. nnumero 28329 e 28320 del 22 dicembre 2011 ritenuto quindi, ad una prima e sommaria delibazione propria della presente fase – e salvo l'approfondimento delle successive fasi cautelare collegiale dapprima, e, quindi, di merito – che non sussistano i presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica, poiché la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria cfr., in termini, decreto del Presidente della Sezione III di questo Tribunale, 12 febbraio 2021, numero 853 ”. Si è costituita in giudizio la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. 20.2.2023 . In vista dell'udienza in Camera di Consiglio dell'8 marzo 2023 la ricorrente ha depositato una memoria 2.3.2023 nella quale ha fatto presente di aver proposto appello al decreto presidenziale numero 747/2023 e che il Consiglio di Stato, con decreto numero 496 dell'8 febbraio 2023 ha respinto l'appello che, sulla base di notizie apprese dai media, la RAI avrebbe “affidato ad una società esterna la gara di appalto per scegliere la composizione della giuria demoscopica e che “la Rai non partecipa alla selezione di questa giuria che viene gestita in autonomia e massima riservatezza dalla società” cfr. pag. 10 ha, però, insistito nella domanda cautelare “limitatamente alla richiesta di pubblicazione dei nomi dei componenti delle giurie demoscopica e sala stampa, web, radio e tv ed i criteri utilizzati per le nomine”. La società RAI si è motivatamente opposta ai motivi di ricorso nella memoria del 4.3.2023, eccependo che “la circostanza che RAI sia gestore del servizio pubblico televisivo non è di per sé sufficiente ad attrarre qualunque controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo” cfr. pag. 4 e che “la controversia in esame non ha ad oggetto la regolarità delle operazioni di televoto, di cui non si dubita. Gli spettatori hanno votato regolarmente e il peso del loro voto, centrale, è disciplinato chiaramente nel Regolamento del Festival, pubblico e accessibile a tutti” cfr. pag. 6 . All'udienza in Camera di Consiglio dell'8 marzo 2023 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'articolo 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza 22 dicembre 2011, numero 28329 richiamata nel decreto presidenziale numero 474/2023 , hanno osservato che “la RAI -Radiotelevisione italiana s.p.a. è designata direttamente dalla legge vedi ora d.lgs. 31 luglio 2005, numero 177, articolo 49 comma 1 – “T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” -, e già L. 3 maggio 2004, numero 112, articolo 20, comma 1 quale concessionaria fino al 6-5-2016 del servizio pubblico generale radiotelevisivo in precedenza sulla natura di s.p.a. “di interesse nazionale ex articolo 2461 c.c.” ora articolo 2451 c.c. della società concessionaria v. L. numero 206 del 1993, articolo 1 e sulla previsione della concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica v. L. numero 223 del 1990, articolo 2, comma 2 e, prima ancora, L. numero 103 del 1975, articolo 3 da ultimo, invece, sulla previsione dell'avvio del processo di dismissione della partecipazione dello Stato v. L. numero 112 de 2004, articolo 21 richiamato nell'articolo 49, comma 13 ” hanno specificato che “il comma 2, poi, del citato articolo 49 del T.U. stabilisce espressamente che “per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la Rai Radiotelevisione s.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione””. Hanno, dunque, statuito che “la RAI è … una società per azioni per volontà stessa del legislatore che peraltro con la L. numero 112 del 2004, articolo 21 ha previsto anche la incorporazione della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. nella RAI-Holding s.p.a. nonchè, per l'effetto , la assunzione da parte della incorporante della denominazione sociale di RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. e, seppure soggetta ad una disciplina particolare per determinati aspetti ed a determinati tini, riguardanti anche la giurisdizione, chiaramente dettata da interessi di natura pubblica, per tutto quanto non diversamente previsto non può che essere regolata secondo il regime generale delle società per azioni”. Hanno, pure, profilato che “il T.U. citato, all'articolo 7 chiarisce che la RAI è la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo istituita al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale , con il contributo pubblico da essa percepito, costituito dal canone versato dagli utenti, che è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessà all'uopo l'articolo 47 dello stesso T.U. prevede la tenuta di una contabilità separata e il divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico in tal senso v. già L. numero 112 del 2004, articolo 18 . La norma, peraltro, precisa che l'informazione radiotelevisiva di qualsiasi emittente costituisce comunque un “servizio di interesse generale””. Tale inquadramento – sempre ad avviso della Cassazione – depone per una qualificazione alla stregua di una “impresa pubblica sotto forma societaria, in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante operante nel settore dei servizi pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione, assoggettata ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e costituita per soddisfare finalità di interesse generale, essa deve essere qualificata come organismo di diritto pubblico tenuto ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti” per tutti gli appalti di valore eccedente le soglie comunitarie. Il giudice della giurisdizione ha, perciò, concluso che “tali aspetti particolari, costituiscono pur sempre dei segmenti speciali di una disciplina che, comunque, per tutto quanto non diversamente disposto si rifà al regime proprio delle società per azioni. Del resto la espressa configurazione per legge in tal senso non potrebbe di certo assumere una valenza assolutamente neutrale” e che, dunque, “la RAI-Radiotelevisione Italiana, anche se fortemente caratterizzata dagli evidenziati peculiari aspetti e tuttora in mano pubblica, resta pur sempre una società per azioni”. Nella specie, occorre considerare che “il Comune di Sanremo è titolare dei diritti di sfruttamento commerciale del “Festival della canzone italiana” e degli eventi collegati, tra cui la manifestazione denominata “Sanremo giovani” l'organizzazione di tali eventi è stata affidata alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a.” cfr. TAR Liguria, 19 maggio 2022, numero 397 . È, pertanto, evidente che l'affidamento in questione è estraneo all'ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture. Senza contare che, in ogni caso, l'articolo 17 del d.lgs. 50/2016 rubricato “esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” prevede che “le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi … b aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»”. Di conseguenza, non è ravvisabile l'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica evocata dalla ricorrente con riferimento alla “trasparenza nello svolgimento delle operazioni di un Festival canoro”, come, del resto, espressamente osservato nel decreto numero 496 dell'8.2.2023 del Consiglio di Stato. Il Festival di Sanremo è, infatti, da qualificare come una manifestazione culturale, caratterizzata da finalità di spettacolo, promozione di talenti e diffusione di opere dell'ingegno musicale, organizzata in forma di competizione e presentata al pubblico sia dal vivo in teatro che mediante il sistema audiovisivo e radiofonico. Ne deriva che le previsioni del regolamento del Festival di Sanremo circa la composizione delle giurie “La giuria della sala stampa, tv, radio e web è composta – secondo criteri indicati dall'Ufficio Stampa RAI da 150 rappresentanti dei media accreditati a Sanremo 2023 e voterà secondo modalità che saranno descritte prima dell'inizio delle dirette di Sanremo 2023 sempre dal suddetto Ufficio Stampa RAI. Le tre componenti di voto della suddetta Giuria che voteranno ognuna in maniera autonoma nel corso della Prima e della Seconda Serata sono la giuria della carta stampata e tv, composta da rappresentanti di giornali/magazine e di televisioni specializzati nel settore la giuria delle radio, composta da rappresentanti di radio specializzati nel settore la giuria del web, composta rappresentanti del web specializzati nel settore. La Demoscopica è formata da trecento componenti selezionati che voteranno attraverso un'applicazione ad essi dedicata e realizzata per l'occasione” devono intendersi riferite alla disciplina interna delle regole competitive, improntata indubbiamente alla liceità della gara canora nell'ambito della quale vanno contestualizzate le previsioni del regolamento AGCOM sul servizio di televoto ed alla tutela del diritto d'autore in particolare, si deve considerare l'articolo 2 della legge 633/1941 in tema di tutela delle opere dell'arte sonora , ma avulse dai caratteri di pubblicità che alludono ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, la cui violazione è stata infondatamente dedotta dalla ricorrente. Ciò comporta, altresì, l'inesistenza di un obbligo di pubblicazione nei termini da ultimo ribaditi nella memoria del 2.3.2023 , che al contrario riguarda “i provvedimenti amministrativi” articolo 23 del d.lgs. 33/2013 , “i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e “tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni” articolo 29 del d.lgs. 50/2016 incombenti che parimenti attengono alla sfera pubblicistica dell'attività della RAI. In conclusione, il ricorso è inammissibile, nei sensi espressi in motivazione. La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi espressi in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.