La Corte di Cassazione, con ordinanza numero 8506/2023, ha ricordato che «la conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione al giudice dell’impugnazione è un obbligo dell’amministrazione giudiziaria». E tale obbligo non è delegabile alle parti, se non sotto forma di mero invito.
La ricorrente, protagonista della vicenda in esame, sostiene, in particolare, che «l'acquisizione del fascicolo di primo grado è un obbligo imposto alla cancelleria dall'articolo 58 c.p.c., e che pertanto le conseguenze della violazione di tale obbligo non possono essere addossate alle parti, salva l'ipotesi - non ricorrente nella specie - in cui il giudice avesse autorizzato le parti ad esigere una copia dei verbali dalla cancelleria del Tribunale». Inoltre, deduce anche che «un giudizio di “colpa” della parte, consistita nel mancato deposito del fascicolo, sarebbe incongruo rispetto al mero invito, rivolto dal giudice a quella parte, a depositare il fascicolo di primo grado. Un invito, infatti, non fa sorgere obblighi a carico di chi lo riceve, e se manca la violazione di un obbligo non può sorgere la responsabilità». Tali doglianze sono fondate. Infatti, quando «non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudice d'appello può decidere il gravame solo in un caso quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame» Cass. numero 9498/2019 . Nel caso di specie i motivi di gravame avevano ad oggetto la ricostruzione dei fatti, e si basavano sulla interpretazione e valutazione delle prove raccolte. Pertanto, il fascicolo era indispensabile per la decisione dell'appello. Inoltre, l'articolo 123-bis disp. att. c.p.c. consente al giudice d'appello di «ordinare alla parte il deposito di determinati atti del giudizio di primo grado solo in un caso quando l'appello sia proposto avverso una sentenza non definitiva, per l'ovvia ragione che in tal caso la prosecuzione del giudizio di primo grado impedirebbe la sottrazione del fascicolo al giudice di quest'ultimo» Cass. numero 29716/2017 Cass. numero 27691/2017 . Ne consegue che è abnorme la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso , «dichiari inammissibile il gravame senza previamente accertare se il fascicolo risulti ufficialmente smarrito, accertamento che presuppone una espressa attestazione in tal senso della cancelleria» Cass. numero 12223/2012 . Per tutti questi motivi, la S.C. accoglie i suddetti motivi di ricorso.
Presidente Scrima – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2009 R.A. e C.I. , sia in proprio che quali rappresentanti del figlio minore R.M. , convennero dinanzi al Tribunale di Napoli P.M. , chiedendone la condanna risarcimento del danno rispettivamente patito, in conseguenza dell'aggressione subita da R.M. ad opera della convenuta, che lo aveva colpito con un bastone procurandogli lesioni personali. 2. La convenuta si costituì negando la propria responsabilità. Con sentenza 19 dicembre 2017 numero 12321 il Tribunale di Napoli accolse la domanda e condannò P.M. al pagamento in favore del solo R.M. di Euro 4.000. La sentenza venne appellata dalla soccombente. 3. La Corte d'appello di Napoli, dopo avere trattenuto la causa in decisione, con ordinanza 30 marzo 2020 la rimise sul ruolo, adottando i seguenti provvedimenti - mandò alla cancelleria di acquisire il fascicolo del giudizio di primo grado - invitò la parte più diligente che ne fosse eventualmente in possesso a depositare i verbali del giudizio di primo grado. 4. Alla successiva udienza 22 settembre 2020 la Corte d'appello trattenne la causa in decisione e rigettò l'appello. A fondamento della sentenza la Corte d'appello adottò una motivazione così riassumibile - le parti, nonostante l'esplicito invito , non avevano allegato il verbale del giudizio di primo grado - la mancanza dei verbali rendeva impossibile vagliare la fondatezza del gravame, e tale mancanza era addebitabile alle parti medesime - l'unico motivo di gravame che poteva essere esaminato anche in assenza dei verbali era quello con cui si sosteneva l'inefficacia, nel giudizio civile di danno, della sentenza penale di patteggiamento pronunciata a carico del convenuto tale motivo tuttavia fu ritenuto infondato sul presupposto che la suddetta sentenza può essere liberamente apprezzabile dal giudice civile. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da P. con ricorso fondato su otto motivi ed illustrato da memoria. Le controparti non si sono difese. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe priva di motivazione, o almeno motivata solo apparentemente, nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza penale di patteggiamento possa essere liberamente apprezzata dal giudice civile. 1.1. Il motivo è infondato. Una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione o per motivazione apparente solo quando sia assolutamente inintelligibile Sez. U, Sentenza numero 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 . Nel caso di specie la sentenza impugnata, sul punto in esame, inintelligibile non è essa infatti ha affermato un principio di puro diritto, e cioè che la sentenza di cui all'articolo 444 c.p.p. può costituire un indizio liberamente apprezzabile dal giudice civile. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 444 c.p.p Deduce che la sentenza penale c.d. di patteggiamento è priva di qualsivoglia effetto nel giudizio civile di danno, e che di conseguenza sia il Tribunale, sia la Corte d'appello non avrebbero potuto condannarla sulla base unicamente del suddetto provvedimento. 2.1. Il motivo è infondato alla luce del consolidato principio secondo cui la sentenza penale di patteggiamento costituisce un elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice civile, ove ricorrano i tre requisiti previsti dall'articolo 2729 c.c. Sez. 3 -, Sentenza numero 20170 del 30/07/2018, Rv. 650182 - 01 Sez. 2 -, Ordinanza numero 7363 del 7/03/2022 Sez. 1 -, Ordinanza numero 40796 del 20/12/2021 Sez. 3 -, Sentenza numero 20170 del 30/07/2018 . Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto - e ciò è corretto - che la sentenza di patteggiamento costituisca un mero indizio, e che il Tribunale l'aveva valutata unitamente alle altri fonti di prova ritualmente acquisite così la sentenza impugnata, p. 6, terzo capoverso . Lo stabilire, poi, se tali indizi possedevano o meno i requisiti di cui all'articolo 2729 c.c. è valutazione di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 3. Coi restanti motivi la ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto addebitabile alle parti l'impossibilità di disporre del fascicolo di primo grado e dei verbali istruttori in esso contenuti. In particolare, col terzo motivo la ricorrente deduce che l'acquisizione del fascicolo di primo grado è un obbligo imposto alla cancelleria dall'articolo 58 c.p.c., e che pertanto le conseguenze della violazione di tale obbligo non possono essere addossate alle parti, salva l'ipotesi - non ricorrente nella specie - in cui il giudice avesse autorizzato le parti ad esigere una copia dei verbali dalla cancelleria del Tribunale. Col quarto motivo la ricorrente deduce che la Corte d'appello, decidendo la causa senza esaminare le prove raccolte in primo grado ha violato l'articolo 112 c.p.c Col quinto motivo la ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe violato gli articolo 2697 e 2729 c.c., per avere deciso il gravame pur formalmente dichiarando di non avere a disposizione le prove raccolte in primo grado. Col sesto la ricorrente deduce che la Corte d'appello non avrebbe potuto trarre alcuna conseguenza sfavorevole, per le parti, dalla inottemperanza ad un mero invito ad acquisire copia del verbale di primo grado. Col settimo motivo prospetta una censura analoga a quella appena esposta, ma questa volta presentata come vizio di motivazione, e conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c Osserva che un giudizio di colpa della parte, consistita nel mancato deposito del fascicolo, sarebbe incongruo rispetto al mero invito, rivolto dal giudice a quella parte, a depositare il fascicolo di primo grado. Un invito, infatti, non fa sorgere obblighi a carico di chi lo riceve, e se manca la violazione di un obbligo non può sorgere la responsabilità. La motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe assente o meramente apparente. Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce che la Corte d'appello, dinanzi alla mancanza del fascicolo di primo grado, non avrebbe potuto trattenere la causa in decisione, ma avrebbe dovuto disporre ulteriori ricerche. 3.1. Il terzo motivo ed il settimo motivo sono fondati, e il loro accoglimento rende superfluo l'esame dei restanti motivi. Quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudice d'appello può decidere il gravame solo in un caso quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 9498 del 04/04/2019 . Nel caso di specie i motivi di gravame avevano ad oggetto la ricostruzione dei fatti, e si basavano sulla interpretazione e valutazione delle prove raccolte. Il fascicolo era dunque indispensabile per la decisione dell'appello. 3.2. La conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione al giudice dell'impugnazione è un obbligo dell'amministrazione giudiziaria. Tale obbligo non è delegabile alle parti, se non sotto forma di mero invito. Prova ne sia che l'articolo 123 bis disp. att. c.p.c. consente al giudice d'appello di ordinare alla parte il deposito di determinati atti del giudizio di primo grado solo in un caso quando l'appello sia proposto avverso una sentenza non definitiva, per l'ovvia ragione che in tal caso la prosecuzione del giudizio di primo grado impedirebbe la sottrazione del fascicolo al giudice di quest'ultimo Sez. 2, Ordinanza numero 29716 del 12/12/2017 ma si veda pure Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 27691 del 21/11/2017, secondo cui non sussiste in capo all'appellante alcun onere di produrre in copia, nel giudizio d'appello, atti presenti nel fascicolo d'ufficio . 3.3. I principi appena esposti hanno per conseguenza che le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme - e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo - la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso , dichiari inammissibile il gravame Sez. 3, Sentenza numero 12223 del 17/07/2012, Rv. 623295 - 01 , senza previamente accertare se il fascicolo risulti ufficialmente smarrito, accertamento che presuppone una espressa attestazione in tal senso della cancelleria. 3.4. Oltre che irrispettosa dei principi appena esposti, la sentenza impugnata è altresì intrinsecamente contraddittoria e sostanzialmente apparente - come denunciato dalla ricorrente col settimo motivo di ricorso v. p. 26 e 29 del ricorso - nella parte in cui dapprima afferma che le parti ricevettero dalla Corte territoriale un invito ad estrarre copia dei verbali del giudizio di primo grado p. 4 , e successivamente aggiunge che la Corte stessa non era tenuta a disporre ulteriori invii in conseguenza di un inadempimento imputabile alla parte . Affermazioni, queste ultime, tra loro non coerenti, dal momento che un mero invito non fa sorgere obblighi di sorta in chi lo riceve. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. - rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso accoglie il terzo ed il settimo dichiara assorbiti i restanti - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.