Impossibile ridimensionare il comportamento tenuto dal lavoratore. I Giudici sottolineano la gravità dell’infrazione da lui compiuta e idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro.
Legittimamente messo alla porta il dirigente che favorisce, di nascosto, ovviamente, società che fanno concorrenza a quella per cui lavora da tempo. A dare ragione all’azienda, con conseguente conferma del licenziamento del dirigente , sono innanzitutto i giudici di merito, i quali pongono in rilievo «le condotte sleali e infedeli» del lavoratore, inquadrato come direttore tecnico. Nello specifico, all’uomo viene addebitato di «avere consentito la partecipazione di sua moglie nelle attività di società concorrenti» e di «avere lui stesso avvantaggiato l’attività di società concorrenti, approfittando del proprio inserimento all’interno della organizzazione imprenditoriale» dell’azienda in cui occupava, all’epoca dei fatti, «il ruolo di direttore tecnico e responsabile di un’area regionale». Per i giudici di merito, come già per l’azienda, il dirigente si è reso colpevole di « gravissima violazione del proprio obbligo di fedeltà », violazione aggravata poi «dall’occultamento alla proprietà ed al consiglio di amministrazione» della propria «situazione di conflitto di interessi». Di conseguenza, i fatti provati «rivelano un comportamento sleale, contrario al principio di fedeltà» e di «una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario» e legittimare, quindi, secondo i giudici di merito, il licenziamento deciso dall’azienda. Sulla stessa linea di pensiero dell’azienda si attesta anche la Cassazione, rendendo definitivo il licenziamento dell’oramai ex dirigente della società. Per i Magistrati non vi sono dubbi è logico parlare di « giusta causa di recesso », una volta accertato che «il lavoratore è stato coinvolto direttamente negli interessi di altre società» in concorrenza con l’azienda di cui era dipendente. In particolare viene sottolineata «la gravità dell’infrazione» compiuta dal lavoratore e «la sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario », poiché la condotta censurata «si è concretizzata in plurimi atti gravemente sleali, in radicale conflitto di interessi con la società datrice di lavoro».
Presidente Doronzo – Relatore Ponterio Rilevato che 1. La Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da D.G. nei confronti della Security Service srl, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il omissis . 2. La Corte d'appello ha premesso che al D. erano state contestate una serie di condotte sleali e infedeli, poste poi a base della decisione di recesso in cui era ribadito che L'avere consentito la partecipazione di sua moglie nelle attività di società nostre concorrenti e l'avere lei stesso avvantaggiato l'attività della srl Fantastic Service, della srl Argo e della srl Holding Service approfittando del suo inserimento all'interno della nostra organizzazione imprenditoriale con il ruolo elevato fiduciario - di direttore tecnico e responsabile dell'area Campania - costituisce evidente gravissima violazione dell' articolo 2105 c.c. aggravata dall'occultamento alla proprietà ed al Consiglio di Amministrazione della sopra descritta situazione di conflitto di interessi che coinvolgeva anche l'operato del precedente amministratore. Ugualmente infedele ed in contrasto con il dovere di diligenza è l'indebita percezione di buoni pasto per cifre assai elevate prive di causale da lei perpetrata almeno dall'anno 2015 e sino ad oggi . Nella lettera di licenziamento era specificato che gli addebiti sia singolarmente considerati e ancor più nel loro complesso, costituiscono gravissima violazione dei doveri di diligenza e fedeltà che le derivano dal rapporto di lavoro con noi in corso, come previsti dagli articolo 2104 e 2105 c.c. . 3. La Corte di merito ha circoscritto l'esame degli addebiti agli episodi che hanno visto il D. direttamente coinvolto in interessi di altre società, tralasciando la parte di contestazione sui buoni pasto e sulla disdetta dell'appalto da parte della Terna spa ha ritenuto che i fatti esaminati, descritti nella lettera di contestazione, fossero provati nella loro oggettività e rivelassero un comportamento sleale, contrario al principio di fedeltà ed avessero gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario ha respinto l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare risalente al 28.11.2016, osservando come la società avesse avuto contezza delle condotte poi contestate, e ben più gravi e diverse notizia appresa nel 2015 , solo a seguito della confessione resa dal sig. C. e delle verifiche, anche tramite agenzia di investigazione, concluse nel novembre 2016 ha ritenuto integrata la giusta causa di recesso escludendo che la condotta accertata fosse riconducibile alla fattispecie di chi esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio , per cui il c.c.numero l. prevede una sanzione conservativa. 4. Avverso tale sentenza D.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Security Service srl ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell' articolo 380 bis.1. c.p.c. . Considerato che 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione degli articolo 7 e 18 St. Lav . novellato, dell' articolo 2119 c.c. e della L. numero 604 del 1966, articolo 5, per avere la Corte di merito ritenuto legittimo il recesso sulla scorta di una valutazione complessiva della condotta, omettendo di verificare puntualmente la sussistenza o meno delle specifiche condotte materiali come contestate al lavoratore. 6. Il motivo è infondato. 7. Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati v. Cass. numero 11540/2020 Cass. numero 8293/2019 Cass. numero 26678/2017 . La violazione del principio in esame non si verifica, invece, nel caso opposto in cui, a fronte della contestazione di plurime e autonome condotte di rilievo disciplinare, che anche singolarmente considerate costituiscono, secondo la prospettazione datoriale, una gravissima violazione dei doveri di diligenza e fedeltà, il giudice prenda in esame solo alcune di esse, connotate da maggiore gravità, e le reputi esaustive ai fini della integrazione della giusta causa di recesso. La Corte di merito ha sul punto premesso di circoscrivere l'esame agli episodi che hanno visto il D. direttamente coinvolto in interessi di altre società tralasciando la parte di contestazione sui ticket pasto e sulla disdetta della Terna spa attesa la gravità degli stessi sentenza pag. 6 . 8. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, violazione dell' articolo 7 St. Lav . in relazione alla tardività della contestazione disciplinare, e violazione dell' articolo 2697 c.c. Si sostiene che già nel 2015 in seguito all'accesso agli atti effettuato il 20.2.2015 la datrice di lavoro era a conoscenza della partecipazione della moglie del D. alla compagine societaria della Fantastic Service srl e che fosse pertanto tardiva la contestazione disciplinare del novembre 2016 si sostiene ancora la violazione dell' articolo 2697 c.c. , avendo il lavoratore provato la tardività della contestazione. 9. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Si ribadisce l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sul rilievo che già nel febbraio 2015 la società datoriale fosse a conoscenza della partecipazione della moglie del D. alla società concorrente, Fantastic Service srl, a nulla rilevando la circostanza della dismissione delle quote societarie in data 19.2.2015, ossia il giorno prima della richiesta di accesso agli atti. 10. Il secondo e il terzo motivo, che si trattano congiuntamente, sono inammissibili. 11. Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro Cass. numero 1248 del 2016 numero 19115 del 2013 Cass. numero 15649 del 2010 Cass. numero 19424 del 2005 ed espressione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ha carattere relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti Cass. numero 1248 del 2016 numero 281 del 2016 numero 15649 del 2010 Cass. numero 22066 del 2007 , restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo Cass. numero 23346 del 2018 numero 16841 del 2018 numero 281 del 2016 numero 20719 del 2013 numero 19115 del 2013 . 12. Nel caso in esame, la Corte di merito, nel respingere l'eccezione di tardività della contestazione, ha rilevato come il dato in sé della partecipazione societaria della moglie del D. nella concorrente Fantastic Service srl, acquisito nel febbraio 2015, non fosse da solo sufficiente a fondare la contestazione, considerato peraltro che proprio nel mese di febbraio esattamente il giorno prima della richiesta di accesso agli atti della gara d'appalto presso la Regione Campania vi era stata la dismissione delle citate quote, avendo la società acquisito i dati relativi alla condotta del proprio dipendente solo nel novembre 2016, all'esito delle indagini svolte sulla base della confessione resa dal sig. C Le censure mosse col motivo di ricorso in esame, in quanto dirette a contestare l'accertamento fattuale del momento in cui l'illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentirne la contestazione in via disciplinare, si collocano fuori dal perimetro di cui all' articolo 360 c.p.c. , numero 5 v. Cass. S.U. numero 8053 enumero 8054 del 2014 e non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 13. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione dell' articolo 116 c.p.c. , per avere la Corte di merito considerato elemento di prova della circostanza per cui la moglie del D. avesse un conto corrente cointestato con V.B., esponente del Fantastic Service srl la relazione redatta dalla società di investigazione. 14. Neppure questo motivo può trovare accoglimento. 15. Non è pertinente la eccepita violazione delle regole di formazione della prova atteso che l' articolo 116 c.p.c. preclude al giudice di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale Cass. numero 27000 del 2016 Cass. numero 13960 del 2014 , mentre esula dall'ambito applicativo di tale disposizione ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all' articolo 360 c.p.c. , numero 5 v. Cass., S.U. nnumero 8053 e 8054 del 2014 , attraverso la denuncia di omesso esame di un fatto storico, determinato e avente valore decisivo v. Cass., S.U., numero 20867/2020 v. anche Cass. numero 6774/2022 . 16. Il motivo di ricorso in esame investe, non un fatto inteso in senso storico ed avente valenza decisiva, ma elementi probatori suscettibili di valutazione, come appunto la relazione investigativa rientrante tra le prove atipiche di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova v. Cass. numero 1593 del 2017 numero 18025 del 2019 Cass. numero 3689 del 21 su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. numero 15094 del 2018 Cass. numero 11697 del 2020 . 17. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza d'appello, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione dell' articolo 18, comma 4, St. Lav ., per avere la Corte di merito escluso la riconducibilità dell'addebito alla previsione di cui all'articolo 101, lettera c , del c.c.numero l. applicato dalla società, che punisce con sanzione conservativa la condotta di chi esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio . 18. Con il sesto motivo indicato a pag. 69 del ricorso come V motivo si censura la decisione impugnata, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, per violazione e falsa applicazione dell' articolo 18, comma 5, St. Lav ., per non avere considerato sproporzionato il licenziamento in ragione della mancata prova di una serie di condotte contestate, tra cui la rivelazione alla Fantastic Service srl dell'offerta economica per la partecipazione al bando di gara della Regione Campania, gli interessi nella società Argo srl, l'abuso dei buoni pasto, le inadempienze nella gestione dell'appalto con la società Terna spa, lo svolgimento di attività lavorativa presso la Holding durante la malattia del Omissis . 19. Il quinto e sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 20. La Corte d'appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa cfr. Cass. numero 18715 del 2016 numero 6901 del 2016 numero 21214 del 2009 numero 7838 del 2005 e di proporzionalità della misura espulsiva cfr. Cass. 18715 del 2016 Cass. numero 21965 del 2007 Cass., numero 25743 del 2007 ed ha motivatamente valutato la gravità dell'infrazione e la sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario ha preso in esame la fattispecie disciplinare punita dal contratto collettivo con sanzione conservativa e incentrata sulla esecuzione con negligenza grave del lavoro e sulla mancata segnalazione ai superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio ed ha motivatamente escluso la riconducibilità a tale previsione della condotta del D., concretatasi in plurimi atti gravemente sleali, in radicale conflitto di interessi con la società datoriale. Parte ricorrente non sottopone a questa Corte errori di diritto imputabili ai giudici di merito nell'applicazione dei paradigmi normativi di giusta causa e di proporzionalità del licenziamento, ma pretende soltanto una diversa valutazione dei dati probatori raccolti al fine di ottenere un esito diverso della lite, così collocandosi al di fuori della cornice del vizio di cui all' articolo 360 c.p.c. , numero 3. 21. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali Cass. S.U. 20 settembre 2019, numero 23535 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 1 3 comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.