Respinta l’obiezione difensiva mirata a vedere riconosciuta la buonafede del conducente sanzionato. Insufficiente il richiamo al presunto malore lamentato dalla fidanzata, poiché non è emerso che ella versasse in una situazione di effettivo pericolo.
La mera apprensione per il presunto malore della fidanzata non può giustificare l’illecita condotta dell’automobilista che, nonostante la precedente sospensione della patente, si è messo alla guida con l’intenzione di portarla al Pronto Soccorso o di accompagnarla a casa. Ricostruito l’episodio oggetto del processo, i giudici di merito ritengono indiscutibile la validità del verbale redatto dalla Polizia Stradale e con cui «è stata contestata la violazione del Codice della strada per avere condotto una autovettura nonostante la sospensione della patente di guida ». Sfornita di prova, secondo i giudici, l’obiezione difensiva secondo cui l’uomo si sarebbe posto alla guida dell’autoveicolo «per lo stato di necessità di soccorrere la propria compagna, che accusava forti dolori e perdita di sensi». Col ricorso in Cassazione l’avvocato che rappresenta l’automobilista sostiene nuovamente l’errore in buonafede del proprio cliente. Nello specifico, il legale lamenta l’erronea interpretazione delle disposizioni in materia di scriminante dello stato di necessità, poiché, spiega, è stata negata «qualsiasi efficacia alla pur erronea ma incolpevole convinzione del conducente di trovarsi in una situazione di pericolo per la salute della propria fidanzata, che accusava fortissimi dolori lombari, e quindi di doverla condurre immediatamente al locale Pronto Soccorso». Questa obiezione non convince però i Giudici del Palazzaccio, i quali confermano la pronuncia del Tribunale e sanciscono, in via definitiva, la legittimità del verbale redatto dalla Polizia Stradale. I magistrati respingono la giustificazione addotta dall’automobilista. In sostanza, «il mettersi alla guida del veicolo per soccorrere la fidanzata colta da malore» non consente di riconoscere «l’esimente dello stato di necessità», anche perché, annotano i Giudici, «tale versione del fatto contrasta con quanto risulta dal verbale, ove si dava atto che il trasgressore aveva dichiarato di essersi posto alla guida per spostare la macchina ed accompagnare la ragazza a casa», senza, quindi, alcun riferimento all’asserito malore della compagna. Per fare chiarezza, comunque, i Giudici di Cassazione precisano che «per la scriminante dello stato di necessità è indispensabile che ricorra un’ effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona , non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete ed oggettive». In sostanza, Codice della strada alla mano, «non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che quest’ultimo versasse in una situazione di effettivo pericolo e qualora non risulti l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso», concludono i Giudici.
Presidente Di Virgilio – Relatore Bertuzzi Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza numero 1224 del 21. 9. 2021 il Tribunale di Brindisi confermò la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta da B.A. avverso il verbale redatto dalla Polizia stradale che gli contestava la violazione dell' articolo 218, comma 6, codice della strada , per avere condotto una autovettura nonostante la sospensione della patente di guida, reputando, per quanto qui ancora rileva, del tutto sfornita di prova e contrastante con le stesse risultanze di causa la sua difesa di essersi posto alla guida dell'autoveicolo per lo stato di necessità di soccorrere la propria compagna, che accusava forti dolori e perdita di sensi. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 17. 3. 2022, ha proposto ricorso B.A., affidandosi ad un unico motivo. La Prefettura UTG di Brindisi non ha svolto attività difensiva. La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata. Con l'unico motivo, il ricorrente denunzia violazione della L. numero 689 del 1981, articolo 3, comma 2, e 4, comma 1, in relazione agli articolo 54 e 59 c.p. , censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato le disposizioni in materia di scriminante dello stato di necessità, escludendo qualsiasi efficacia alla pur erronea ma incolpevole convinzione del ricorrente di trovarsi in una situazione di pericolo per la salute della propria fidanzata, che accusava fortissimi dolori lombari, e quindi di doverla condurre immediatamente al locale Pronto soccorso. Il motivo è inammissibile in quanto non investe la parte della motivazione della sentenza impugnata che, dopo avere rilevato che la giustificazione addotta dal ricorrente di essersi posto alla guida del veicolo per soccorrere la fidanzata colta da malore, non integrava l'esimente dello stato di necessità, ha altresì precisato che tale versione del fatto contrastava con quanto risultante dal verbale, ove si dava atto che il trasgressore aveva dichiarato di essersi posto alla guida per spostare la macchina ed accompagnare la ragazza a casa e che tale dichiarazione non aveva niente a che fare con l'asserito malore della compagna. La censura è inoltre manifestamente fondata, risultando la motivazione della decisione del tutto conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino Cass. numero 16155 del 2019 Cass. numero 4834 del 2018 Cass. numero 14515 del 2009 Cass. numero 21918 del 2006 . In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada , non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso Cass. numero 14286 del 2010 . Il ricorso dev'essere, pertanto, respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la Prefettura svolto attività difensiva. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.