Escluso ogni possibile addebito a carico del Comune. I dettagli dell’episodio consentono di presumere, secondo i Giudici, la condotta imprudente tenuta dalla persona che è finita a terra mentre guidava il proprio motociclo e ha riportato la frattura di tibia e perone.
Niente risarcimento per il motociclista, finito rovinosamente a terra a causa del dislivello tra due tombini , se il contesto era tale da permettergli di avvedersi facilmente della sconnessione stradale. Scenario dell’episodio oggetto del processo è la città di Napoli. Lì un uomo «è alla guida del proprio motociclo e transita per una strada centrale» quando, all’improvviso, «cade a causa della presenza sul manto stradale di un dislivello tra due tombini». Successivi controlli medici certificano che il motociclista «si è procurato la frattura di tibia e perone». Logica, quindi, la conseguente richiesta di risarcimento avanzata dall’uomo nei confronti del Comune di Napoli. Per i giudici di merito, però, va esclusa la responsabilità del Comune, poiché è ritenuta palese «la condotta imprudente del motociclista », condotta che «ha interrotto il rapporto causale tra la custodia ed il danno» e così «è assurta a causa esclusiva della caduta». I giudici d’Appello precisano che, «considerate le condizioni di piena visibilità della strada, l’ora diurna» in cui si è verificato l’incidente «ed il traffico scarso, deve presumersi che il motociclista abbia tenuto «una condotta imprudente, tale da determinare», come detto, «l’ interruzione del nesso causale tra la custodia e il danno ». Nel contesto della Cassazione l’avvocato che rappresenta il motociclista prova a mettere in discussione le valutazioni compiute dai giudici d’Appello. In particolare, il legale lamenta la mancata indicazione del «il comportamento negligente del danneggiato» ritenuto «idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno» e in questa ottica sottolinea la mancata valorizzazione del dato costituito dalla «presenza di una sconnessione stradale quale causa certa del sinistro». Allo stesso tempo, il legale sostiene che «stante la natura oggettiva della responsabilità del custode», cioè, in questo caso, del Comune, «essa deve ritenersi non elisa ma solo proporzionalmente ridotta in ragione del concorso colposo della persona danneggiata nella produzione del sinistro». I Magistrati di Cassazione respingono le obiezioni proposte dal legale del motociclista e ribadiscono che «il comportamento del danneggiato, ancorché prevedibile, può determinare l’interruzione del nesso causale tra il rapporto di custodia ed il danno». Analizzando l’episodio oggetto del processo, i Magistrati ritengono acclarata la prova del fortuito , con conseguente esclusione della responsabilità del Comune di Napoli. In questa ottica i Giudici richiamano alcuni inequivocabili elementi , ossia «piena visibilità, perfette condizioni atmosferiche, manto stradale asciutto, senso unico di marcia, mancanza di traffico e di ostacolo sulla carreggiata» che consentono di presumere con ragionevolezza «la condotta imprudente del motociclista».
Presidente Cirillo – Relatore Moscarini Rilevato che P.G. convenne davanti al Tribunale di Napoli il Comune della stessa città rappresentando che, mentre era alla guida del proprio motociclo e transitava per una strada centrale, era caduto a causa della presenza sul manto stradale del dislivello tra due tombini e si era procurato la frattura di tibia e perone chiese, pertanto, al Comune convenuto il risarcimento dei danni in ragione del rapporto custodiale ai sensi dell' articolo 2051 c.c. nel contraddittorio con la parte convenuta il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 7/6/2021, ritenne che la responsabilità del Comune fosse da escludersi in ragione della condotta imprudente del danneggiato che aveva interrotto il rapporto causale tra la custodia ed il danno così assurgendo a causa esclusiva del medesimo, ai sensi dell' articolo 1227, ult. co. c.c. considerate le condizioni di piena visibilità della strada, l'ora diurna ed il traffico scarso, doveva presumersi che il P. avesse tenuto una condotta imprudente tale da determinare l'interruzione del nesso causale tra la custodia e il danno avverso la sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi ha resistito il Comune di Omissis con controricorso il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ricorrendo i presupposti dell' articolo 380 bis, 1 co. c.p.c. in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell' articolo 2051 c.c. , dell'articolo 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. Nullità della sentenza ai sensi dell' articolo 132 numero 4 c.p.c. per motivazione apparente il ricorrente lamenta che la Corte del merito non abbia precisato quale fosse il comportamento negligente del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, basandosi su mere presunzioni e non valorizzando il dato -reso evidente dalle prove raccolte in giudizio costituito dalla presenza di una sconnessione stradale quale causa certa del sinistro. La Corte del merito, limitandosi a replicare gli argomenti della sentenza di primo grado, non avrebbe consentito di individuare, nella condotta del danneggiato, gli estremi del ‘`fortuito , quale comportamento imprevedibile, potendosi configurare la responsabilità esclusiva del danneggiato solo in presenza di un comportamento, per l'appunto, imprevedibile Cass., numero 4035 del 2021 ad avviso del ricorrente la sentenza si sarebbe discostata dall'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in base al principio cd. di vicinanza della prova doveva essere il Comune a provare che il danno si fosse verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso Cass., 3, numero 39965 del 14/12/2021 . con il secondo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell' articolo 1227 c.c. in tema di concorso colposo del danneggiato in relazione all' articolo 2051 c.c. -il ricorrente lamenta che i giudici del merito non abbiano fatto applicazione dell'articolo 1227,1 co. c.c., con ciò omettendo di valutare che, stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, la stessa dovesse ritenersi non elisa ma solo proporzionalmente ridotta in ragione del concorso colposo del danneggiato nella produzione del sinistro i motivi sono infondati. La sentenza impugnata non ha fatto propria la tesi della imprevedibilità della condotta del danneggiato quale criterio indefettibile per configurare il fortuito ai sensi dell' articolo 2051 c.c. ma si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte, ribadito in recenti pronunce in linea con la pregressa giurisprudenza del 2018, secondo cui il comportamento del danneggiato, ancorché prevedibile, può determinare l'interruzione del nesso causale tra il rapporto di custodia ed il danno la giurisprudenza di questa Corte, S.U. 30/06/22, numero 20943 cui questo Collegio intende dare continuità, afferma che il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell' articolo 1227, comma 1 c.c. e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., articolo 2 . Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale . Questa Corte ha avuto in più occasioni modo di precisare che quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto del danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato integrato il caso fortuito Cass., 31/8/2020 numero 18100 se, allora, l'astratta prevedibilità di una condotta non esclude, di per sé, che il custode possa andare integralmente esente da responsabilità, la pronuncia in esame ha correttamente ritenuto che la prova del fortuito fosse raggiunta, con la conseguente esclusione della responsabilità del custode ai sensi dell' articolo 2051 c.c. . Con il terzo motivo di ricorso violazione dell' articolo 2051 c.c. in materia di responsabilità da cose in custodia, 2697 c.c. in materia di onere della prova, 2727, 2728, 2729 c.c. il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia fatto propria una erronea e preconcetta interpretazione del caso fortuito basandosi su un ragionamento presuntivo senza osservare le condizioni richieste da questa Corte in materia di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi il motivo è inammissibile perché volto a sindacare l'apprezzamento che il giudice del merito ha seguito per dedurre da una serie di elementi noti piena visibilità, perfette condizioni atmosferiche, manto stradale asciutto, senso unico di marcia, mancanza di traffico e di ostacolo sulla carreggiata il fatto ignoto della condotta imprudente del danneggiato, valutazione rientrante nell'insindacabile valutazione del giudice del merito conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata con il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2800 oltre Euro 200 per esborsi , più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato articolo 13, se dovuto.