Riscossione: se il concessionario fallisce, l'ente creditore va ammesso al passivo per i crediti anteriori

Nell'ordinanza numero 7076/23 la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto «Quando debba applicarsi al rapporto controverso, in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti, la disciplina recata dal d.p.r. 28 gennaio 1988, numero 43 poi abrogato dall’articolo 68, comma 1, d.lgs. numero 112 del 1999 , istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall’articolo 32, comma 3, e dall’articolo 44 di tale decreto si desume che quando siano stati consegnati al concessionario per la riscossione dei tributi i ruoli formati dai rispettivi titolari e successivamente la concessione sia stata revocata ovvero il concessionario sia stato dichiarato decaduto dal rapporto derivato dalla concessione dopo l’efficacia del provvedimento dissolutivo di tale rapporto…».

Segue «[…] permane per il concessionario l'obbligo di pagare all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intero ammontare delle somme di danaro iscritte nei ruoli quando i termini dei pagamenti siano scaduti prima dell'efficacia del provvedimento di revoca o di decadenza con la conseguenza che nel caso di successivo fallimento del concessionario revocato o decaduto l'ente impositore ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale per quei crediti divenuti esigibili prima dell'evento dissolutivo del rapporto di concessione». La fattispecie concreta oggetto del giudizio. Nel caso di specie, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nel prosieguo “Cassa Forense” si oppone al decreto di esclusione dal passivo del fallimento relativo a una società di capitali che esercitava l'attività di agente della riscossione per i crediti relativi ai ruoli affidati prima dell'inizio della procedura. Il Tribunale rigetta l'opposizione, mentre la Corte di Appello ammette Cassa Forense al passivo. Nell'ordinanza in rassegna la Suprema Corte dichiara l' inammissibilità del ricorso della curatela fallimentare, giacché l'unico motivo investe questione o tema di contestazione nuovi, non trattati nel giudizio di merito, né rilevabili officiosamente dal giudice infatti, secondo il Collegio, l'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui i ruoli già scaduti ma, nonostante tale scadenza, non riscossi dall'agente della riscossione, erano confluiti nei residui di gestione e, come tali, soggetti alla disciplina recata dall' articolo 44, commi 4 e 5, d.p.r. 28 gennaio 1988, numero 43 , è questione di fatto che non ha mai formato oggetto del thema decidendum per come risultante dalla sentenza impugnata. I rapporti tra l'articolo 32 e l'articolo 44 d.p.r. numero 43/1988. Nonostante l'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ritiene opportuno enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge  ex articolo 363, comma 2, c.p.c. con riferimento ai rapporti tra i precetti recati dall' articolo 32 e dall' articolo 44 d.p.r. numero 43/1988 , che, pur abrogato dall' articolo 68, comma 1, d.lgs. numero 112/1999 , risulta ratione temporis applicabile al caso sub iudice . In via preliminare, il Collegio ricorda che il sistema di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici delineato dal d.p.r. numero 43/1988 è stato sinteticamente descritto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza numero 10667 dell'11 maggio 2009 in CED Cass. , Rv. 607687 come segue «a la consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse articolo 32, comma 3 b il concessionario ha diritto al rimborso delle somme versate per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero al discarico delle somme per le quali non è tenuto a tale obbligo, quando dimostri di non averle potute riscuotere articolo 74, comma 1 c l'ufficio finanziario o l'ente cui la richiesta di rimborso o di sgravio sia stata presentata dal concessionario e che non vi abbia aderito, trasmette le proprie osservazioni all'Intendente di finanza che, in caso di rigetto della domanda di rimborso, trasmette il proprio provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario articolo 83, commi 2 e 3 d contro il provvedimento di rigetto dell'Intendente è ammesso ricorso al Ministro delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione articolo 85, comma 1 e contro la decisione di rigetto del Ministro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notificazione della decisione articolo 85, comma 3 . Da tale disciplina risulta che se rimborso o sgravio non siano stati domandati e/o ottenuti, il concessionario è senz'altro tenuto al pagamento delle somme iscritte nei ruoli, quali che siano state le ragioni della mancata riscossione, in tal caso del tutto irrilevanti per gli enti creditori, che sono comunque destinati a percepire dal concessionario le somme portate dai ruoli». Viene poi menzionato il precetto dell' articolo 32, comma 3, d.p.r. numero 43/1988 , secondo cui il versamento da parte del concessionario all'ente impositore, in esecuzione dell' obbligo del non riscosso come riscosso , ha per oggetto le somme di danaro risultanti dalla detrazione, da quelle iscritte nei ruoli allo stesso concessionario consegnati, del danaro che questi è autorizzato a trattenere ai sensi degli articolo 62 sospensione della riscossione e dilazione del pagamento dei tributi e 86 sgravio provvisorio dell'importo oggetto della domanda di rimborso del medesimo decreto. Viene infine riportata la disciplina contenuta nell' articolo 44 d.p.r. numero 43/1988 e riguardante i residui della gestione del concessionario decaduto dal rapporto di convenzione ovvero destinatario di provvedimento di revoca della concessione, costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o revoca del concessionario, l'intendente di finanza e gli enti interessati procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario comma 1 le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario decaduto o revocato comma 2 il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno del mese successivo, alla Cassa depositi e prestiti comma 3 le somme versate alla Cassa depositi e prestiti eccettuate quelle relative a tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono ripartite a norma dell'articolo 58 tra gli enti interessati secondo le rispettive spettanze comma 4 le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o revocato ovvero dal commissario governativo sono rimborsate a quest'ultimo senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita autorizzazione dell'intendente di finanza e previa corrispondente riduzione della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso comma 5 . Tanto premesso, la Suprema Corte osserva che le disciplina richiamata, da un lato, «presuppone necessariamente che il concessionario decaduto o revocato abbia versato all'ente impositore, prima dell'efficacia del provvedimento di decadenza o revoca, quanto da lui dovuto in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso», mentre, dall'altro, «attribuisce allo stesso concessionario revocato il diritto al rimborso di quanto pagato in esecuzione dell'obbligo in questione quando dimostri che la mancata riscossione sia dovuta a causa a lui non imputabile» non si ha quindi traslazione dell'obbligazione di pagamento in discorso dal concessionario decaduto o revocato al commissario governativo quanto alle somme di danaro che il concessionario aveva l'obbligo di versare all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, prima dell'efficacia del provvedimento di decadenza ovvero di revoca . Ne consegue che «il commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, risponde del non riscosso come riscosso limitatamente ai ruoli, relativi ai residui della gestione del concessionario revocato o decaduto, da lui ricevuti in consegna, mentre il concessionario revocato o decaduto dalla concessione ha sempre l'obbligo di effettuare all'ente impositore i versamenti quando i termini indicati dall'articolo 74 del decreto siano scaduti prima della revoca o decadenza il diritto di ottenere il rimborso di quanto da lui versato, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, quanto ai debiti tributari riconosciuti come inesigibili per causa a lui non imputabile».

Presidente Genovese – Relatore Vannucci Fatti di causa 1. Con sentenza emessa il 6 giugno 2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò l'opposizione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di seguito denominata Cassa per la riforma del decreto con cui il giudice delegato al fallimento della […]s.p.a. ebbe a escludere la Cassa dal passivo della procedura, per quanto qui ancora interessa, per crediti complessivamente par a Euro 115.444,38, derivanti dalla mancata percezione del danaro dovuto a detto ente per rate di ruoli relativi agli esercizi 1993 e 1994, per la relativa riscossione affidati alla […]s.p.a. prima del suo fallimento, in applicazione della disciplina del non riscosso come riscosso , di cui al D.P.R. numero 43 del 1988, articolo 32, comma 2. 2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 26 febbraio 2016, in riforma della citata sentenza di primo grado, ammise la Cassa al passivo del fallimento della […]s.p.a. per crediti complessivamente par a Euro 115.444,38, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 23 settembre 1994 fino al giorno della pronuncia di fallimento di tale società. 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata dal contenuto dei documenti acquisiti al processo risulta che con D.M. numero del 21 dicembre 1989 venne affidato in concessione a […]il servizio di riscossione dei tributi per l'ambito B della provincia di Caserta con decreto del 24 giugno 1994, seguito da determinazione del 23 settembre 1994, […]venne dichiarata decaduta dalla concessione ai sensi del D.P.R. numero 43 del 1988, articolo 20, comma 1 il Banco di Napoli s.p.a. venne nominato commissario governativo in applicazione dello stesso D.P.R. numero , articolo 24 per effetto della consegna dei ruoli il concessionario è debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, ancorché non riscosse, da versare entro scadenze predeterminate, previa detrazione delle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenere fatto salvo il diritto al rimborso D.P.R. numero 43 del 1988, articolo 32, 72 e 74 per effetto della revoca ovvero della decadenza dalla concessione l'ex concessionario rimane debitore delle anticipazioni che avrebbe dovuto già effettuare, ove i termini di pagamento siano scaduti prima di revoca o decadenza l'interpretazione secondo cui l'estinzione del rapporto concessorio fa venir meno, cancellandoli, anche i debiti già scaduti, non può trarsi dalle disposizioni rispettivamente contenute negli articolo 26 e 44 citato D.P.R. da cui si desume che il commissario governativo, provvisoriamente delegato alla riscossione, in luogo del concessionario revocato risponde del non riscosso come riscosso quanto ai ruoli ricevuti in consegna, ma ciò non esclude, anzi conferma, che residua in capo al concessionario revocato, da un lato, l'obbligo di effettuare i versamenti ove i termini siano scaduti prima della revoca e, dall'altro, il diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato prima della revoca ove sussistano le condizioni, ossia per i debiti riconosciuti come inesigibili per causa non imputabile al concessionario in coerenza, dunque, con il fatto che la revoca rectius la decadenza della concessione ha efficacia ex nunc alla luce del contenuto dei documenti acquisiti agli atti del processo, i crediti della Cassa verso […] erano, al 23 settembre 1994 data di efficacia della revoca della concessione , complessivamente pari a Euro 115.444,38 come indicato nei prospetti allegati alla domanda di ammissione al passivo, cui sono da aggiungere interessi al tasso legale fino alla pubblicazione della sentenza di fallimento. 3. La curatela del fallimento della […]s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo d'impugnazione. 4. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con l'unico motivo di ricorso la curatela del fallimento di […] deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione del del D.P.R. numero 43/88, articolo 22, 32, comma 3, 42 e 44 nella parte in cui afferma che la revoca della concessione del servizio di riscossione non aveva determinato per il concessionario revocato […] il venir meno dell'obbligo di versare agli enti le somme dovute in virtù del cd. non riscosso come riscosso , in quanto in virtù del principio del non riscosso come riscosso , il concessionario, una volta ricevuti in consegna i ruoli dagli enti impositori, era tenuto a versare, entro scadenze prestabilite dal D.P.R. numero 43 del 1988, articolo 72, comma 1 , gli importi relativi agli stessi, a prescindere dall'effettiva riscossione, salvo ottenere il diritto al rimborso degli importi se non fosse stato in grado di riscuotere, secondo le modalità indicate dal D.P.R. numero 43/88, articolo 74 e ss., previa dimostrazione di aver posto in essere tutte le attività necessarie alla riscossione coattiva dei tributi la disciplina delle conseguenze della revoca o della decadenza della concessione era contenuta, quanto ai rapporti pendenti relativi a tributi riscuotibili mediante ruoli per i quali era previsto l'obbligo del non riscosso per riscosso , negli articolo 22, 42 relativo ai residui di gestione e 44 del citato decreto del 1988 nell'ipotesi in cui il concessionario non avesse già anticipato all'ente impositore gli importi relativi al c.d. non riscosso per riscosso , gli importi riscossi dal commissario governativo previamente versati alla Cassa Depositi e Prestiti venivano ripartiti tra i vari enti impositori, secondo le relative spettanze D.P.R. numero 43 del 1988, articolo 44, comma 4 nel caso, invece, in cui il concessionario cessato avesse già anticipato all'ente impositore dette somme di danaro, i residui di gestione, riscossi dal commissario governativo o dal nuovo concessionario venivano dalla Cassa Depositi e Prestiti rimborsati al concessionario revocato o decaduto articolo 44, comma 5, dello stesso decreto una volta revocata la concessione, l'ente impositore non aveva dunque alcun titolo per esigere alcunché dal concessionario revocato, o perché aveva già ottenuto le anticipazioni o perché, sopracitato la sentenza impugnata erra dunque nell'affermare che il concessionario cessato era tenuto a rispondere degli importi iscritti in ruoli consegnati e già scaduti al momento della revoca o decadenza della concessione , contrastando l'affermazione con i precetti rispettivamente contenuti nei commi 4 e 5 del citato articolo 44 essendo pacifico che quanto richiesto dal Consorzio era riferibile a ruoli già scaduti al momento della revoca della concessione, è fuori dubbio che gli stessi sono andati a confluire nei cd. residui di gestione, da affidare al commissario governativo per la riscossione ed il successivo riversamento o al concessionario revocato, nel caso in cui questi avesse effettivamente già anticipato le somme relative all'obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero all'Ente Impositore nel caso in cui quest'ultimo non avesse già ricevuto le relative anticipazioni in buona sostanza, proprio il fatto che gli importi iscritti nei ruoli azionati dal omissis  fossero già scaduti al momento della revoca della concessione, esclude qualsiasi obbligo della […]di rispondere dei relativi importi la regola imposta dall'articolo 32, comma 3, del citato decreto era applicabile solo in costanza di rapporto di concessione, non anche quando tale rapporto fosse venuto meno per effetto di revoca o decadenza ricorrendo tale ultima ipotesi, nella definizione dei rapporti di dare-avere trovava applicazione il citato articolo 44 sì che deve ritenersi che tutti i tributi contenuti in ruoli già scaduti ma non riscossi dalla […] nel periodo di concessione, compresi quelli consegnati dalla Cassa Forense, fossero andati a confluire nei cd. residui di gestione che avrebbero dovuto essere individuati ed elencati ai sensi del D.P.R. numero 43/88, articolo 44 dall'Intendenza di Finanza ed affidati per la gestione e la riscossione al Commissario Governativo ai sensi del D.P.R. numero 43/88, articolo 44 . 2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile. L'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui i ruoli già scaduti ma, nonostante tale scadenza, non riscossi da […], erano confluiti nei residui di gestione costituiti, ex decreto del 1988, articolo 42 dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato e, come tali, soggetti alla disciplina recata dall'articolo 44, commi 4 e 5, del decreto, è questione di fatto che non ha mai formato oggetto del thema decidendum per come risultante dalla sentenza impugnata dovendosi anzi ritenere il contrario in forza della presunzione di avvenuta riscossione prevista dalla legge, salva la possibilità di rimborso prevista dall'articolo 74, comma 1, del medesimo decreto. Il motivo, per come dedotto, investe questione o tema di contestazione nuovi, non trattati nel giudizio di merito, nè rilevabili officiosamente dal giudice ed è, per tale motivo, inammissibile in questo senso, cfr., fra le altre Cass. numero 20694 del 2018 Cass. numero 15430 del 2018 Cass. numero 16632 del 2010 Cass. numero 7981 del 2007 . È tuttavia opportuna l'enunciazione di principio di diritto nell'interesse della legge articolo 363, comma 3, c.p.c. quanto ai rapporti fra i precetti rispettivamente recati dal citato D.P.R. numero 43 del 1988, articolo 32 e dall'articolo 44 abrogato dal D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 68, comma 1, ma applicabile al caso di specie in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti fondanti l'invocato diritto di credito del Consorzio nei confronti di XXXXX . Cass. S.U., numero 10667 del 2009, così descrive, in motivazione, il sistema di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici delineato dal D.P.R. numero 43 del 1988 a la consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse articolo 32, comma 3 b il concessionario ha diritto al rimborso delle somme versate per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero al discarico delle somme per le quali non è tenuto a tale obbligo, quando dimostri di non averle potute riscuotere articolo 74, comma 1 c l'ufficio finanziario o l'ente cui la richiesta di rimborso o di sgravio sia stata presentata dal concessionario e che non vi abbia aderito, trasmette le proprie osservazioni all'Intendente di finanza che, in caso di rigetto della domanda di rimborso, trasmette il proprio provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario articolo 83, commi 2 e 3 d contro il provvedimento di rigetto dell'Intendente è ammesso ricorso al Ministro delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione articolo 85, comma 1 e contro la decisione di rigetto del Ministro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notificazione della decisione articolo 85, comma 3 . Da tale disciplina risulta che se rimborso o sgravio non siano stati domandati e/o ottenuti, il concessionario è senz'altro tenuto al pagamento delle somme iscritte nei ruoli, quali che siano state le ragioni della mancata riscossione, in tal caso del tutto irrilevanti per gli enti creditori, che sono comunque destinati a percepire dal concessionario le somme portate dai ruoli . È inoltre da precisare che, secondo il precetto del citato articolo 32, comma 3, il versamento da parte del concessionario all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ha per oggetto le somme di danaro risultanti dalla detrazione, da quelle iscritte nei ruoli allo stesso concessionario consegnati, del danaro che questi è autorizzato a trattenere ai sensi degli articolo 62 sospensione della riscossione e dilazione del pagamento dei tributi e 86 sgravio provvisorio dell'importo oggetto della domanda di rimborso dello stesso decreto numero 43. La disciplina dei residui della gestione del concessionario decaduto dal rapporto di convenzione ovvero destinatario di provvedimento di revoca della concessione costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato articolo 42 del D.P.R. contenuta nell'articolo 44 del decreto in esame era la seguente per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o revoca del concessionario, l'intendente di finanza e gli enti interessati procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario comma 1 le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario decaduto o revocato comma 2 il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno del mese successivo, alla Cassa depositi e prestiti comma 3 le somme versate alla Cassa depositi e prestiti eccettuate quelle relative a tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono ripartite a norma dell'articolo 58 tra gli enti interessati secondo le rispettive spettanze comma 4 le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o revocato ovvero dal commissario governativo sono rimborsate a quest'ultimo senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita autorizzazione dell'intendente di finanza e previa corrispondente riduzione della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso comma 5 . Il contenuto precettivo dei testè citati commi 4 e 5 dell'articolo 44 del decreto a presuppone necessariamente che il concessionario decaduto o revocato abbia versato all'ente impositore, prima dell'efficacia del provvedimento di decadenza o revoca, quanto da lui dovuto in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso b attribuisce allo stesso concessionario revocato il diritto al rimborso di quanto pagato in esecuzione dell'obbligo in questione quando dimostri che la mancata riscossione sia dovuta a causa a lui non imputabile. In buona sostanza, per effetto di tale meccanismo, quanto alle somme di danaro che il concessionario aveva l'obbligo di versare all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, prima dell'efficacia del provvedimento di decadenza ovvero di revoca, non si ha traslazione dell'obbligazione di pagamento in discorso dal concessionario decaduto o revocato al commissario governativo. Il commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, risponde del non riscosso come riscosso limitatamente ai ruoli, relativi ai residui della gestione del concessionario revocato o decaduto, da lui ricevuti in consegna, mentre il concessionario revocato o decaduto dalla concessione ha sempre l'obbligo di effettuare all'ente impositore i versamenti quando i termini indicati dall'articolo 74 del decreto siano scaduti prima della revoca o decadenza il diritto di ottenere il rimborso di quanto da lui versato, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, quanto ai debiti tributari riconosciuti come inesigibili per causa a lui non imputabile. Può quindi affermarsi, nell'interesse della legge, il seguente il seguente principio di diritto quando debba applicarsi al rapporto controverso, in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti, la disciplina recata dal D.P.R. numero 28 gennaio 1988, numero 43 poi abrogato dal D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 68, comma 1 , istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall'articolo 32, comma 3, e dall'articolo 44 di tale decreto si desume che quando siano stati consegnati al concessionario per la riscossione dei tributi i ruoli formati dai rispettivi titolari e successivamente la concessione sia stata revocata ovvero il concessionario sia stato dichiarato decaduto dal rapporto derivato dalla concessione, dopo l'efficacia del provvedimento dissolutivo di tale rapporto permane per il concessionario l'obbligo di pagare all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intero ammontare delle somme di danaro iscritte nei ruoli quando i termini dei pagamenti siano scaduti prima dell'efficacia del provvedimento di revoca o di decadenza con la conseguenza che nel caso di successivo fallimento del concessionario revocato o decaduto l'ente impositore ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale per quei crediti divenuti esigibili prima dell'evento dissolutivo del rapporto di concessione . 3. In applicazione del principio di soccombenza, la curatela ricorrente è condannata a rimborsare alla Cassa controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso ed enuncia, ai sensi dell 'articolo 363 c.p.c ., il principio di diritto di cui in motivazione condanna la curatela ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione da questa anticipate, liquidate in Euro. 200 per esborsi e in Euro. 7.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p. A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 30 maggio 2002, articolo 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 22 8, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.