Parcheggia il furgone nella piazzetta ma ignora completamente gli stalli di sosta: legittima la multa

Inutile l’opposizione proposta dal legale che ha rappresentato il conducente. Impossibile sostenere che il mezzo non fosse stato parcheggiato in modo irregolare solo perché nell’esatto punto della sosta non erano presenti gli stalli di parcheggio.

Sacrosanta la multa per il conducente che piazza il proprio veicolo nella piazzetta del paese e ignora completamente gli stalli di sosta lì presenti e predisposti ad hoc dal Comune. Concordi i giudici di merito. Sia in primo che in secondo grado, difatti, viene dichiarata la legittimità del verbale con cui il conducente di un furgone era stato sanzionato per aver parcheggiato il proprio veicolo» nella piazzetta del paese ma «fuori dagli appositi stalli» predisposti dal Comune. Col ricorso in Cassazione, però, l’avvocato che rappresenta il conducente sostiene non si possa parlare di sosta vietata poiché «il furgone impediva la sola manovra di uscita e di entrata nella piazzetta», dovendo escludersi, invece, che il mezzo «fosse stato parcheggiato in modo irregolare, poiché nell’esatto punto della sosta non erano presenti gli stalli di parcheggio». Impossibile, ribattono i giudici di Cassazione, mettere in discussione la condotta irregolare tenuta dal conducente del furgone. Innanzitutto, «il luogo della violazione e la presenza della segnaletica » risultano acclarate, poiché è emerso che «il furgone era parcheggiato nella piazzetta, a pochi metri dagli spazi di parcheggio delimitati con segnaletica orizzontale ed allineati su due lati» all’interno dell’area. I magistrati ricordano poi che il codice della strada «dispone che, nelle aree di sosta all’uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica» e, difatti, «la normativa presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. Non a caso, «nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui», annotano i giudici. Ebbene, è acclarato, nel caso preso in esame, che «la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all’interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, mentre il furgone era parcheggiato irregolarmente all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli» e, dunque, concludono i giudici, «in palese violazione del Codice della strada».

Presidente Di Virgilio – Relatore Fortunato Fatti di causa 1. Con sentenza numero 229/2022 il Tribunale di Alessandria, respingendo l'appello proposto da P.I., ha dichiarato la legittimità del verbale con cui l'opponente era stato sanzionato per aver parcheggiato il proprio veicolo in omissis fuori dagli appositi stalli, in violazione dell' articolo 157 C.d.S. , comma 5. La cassazione della sentenza è chiesta da P.I.D. con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Tortona. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell' articolo 157 C.d.S. , comma 5, sostenendo che la condotta sanzionata integrava la violazione dell' articolo 156 C.d.S. , comma 2 lett. b , e non l'ipotesi contestata, poiché il veicolo del ricorrente impediva la sola manovra di uscita e di entrata nella piazzetta, dovendo escludersi che il mezzo fosse stato parcheggiato in modo irregolare, poiché nell'esatto punto della sosta non erano presenti gli stalli di parcheggio. Il motivo è infondato. Il luogo della violazione e la presenza della segnaletica risultano evidenziate a pag. 3 della sentenza, ove si legge che il furgone del P. era parcheggiato in una piazzetta a pochi metri dagli spazi di parcheggio delimitati con segnaletica orizzontale ed allineati su due lati al suo interno. L' articolo 157 C.d.S. , comma 5, dispone che, nelle aree di sosta all'uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l'articolo 351, comma 2, del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui. In caso di violazione si applica, ai sensi dell'articolo 158, comma 8 una sanzione una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 43,00 ed un massimo di Euro 173,00. Nel caso in esame, la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all'interno della piazza se non che negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, mentre il veicolo del ricorrente era parcheggiato irregolarmente all'interno dell'area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell' articolo 157 C.d.S. , comma 5. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell' articolo 115 c.p.c. sostenendo che il Comune non aveva mai contestato il fatto che la possibilità di sostare solo negli stalli era sempre stata segnalata anche con cartelli diversi ed ulteriori a quelli presenti sul luogo della violazione, circostanza che il Tribunale non aveva preso in considerazione. Il motivo è inammissibile. La sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla pronuncia di primo grado, non potendosi denunciare la violazione dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, stante la preclusione dell' articolo 348 ter c.p.c. , commi 5 e 5, e comunque va ricordato che l' articolo 360 c.p.c. , numero 5, come riformulato dal D.L. numero 83 del 2012, articolo 54 conv. con L. numero 134 del 2012 , ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, per tale dovendo intendersi non una questione o un punto , ma un vero e proprio fatto , in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante Cass. 7983/2014 Cass. 17761/2016 Cass. 29883/2017 Cass. 21152/2014 Cass. s.u. 5745/2015 Cass. 5133/2014 , numero 5133 . Non costituiscono, viceversa, fatti , il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 le argomentazioni o deduzioni difensive Cass. 14802/2017 Cass. 21152/2014 o l'eventuale atteggiamento di non contestazione. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 645,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.