La sentenza in esame ha il pregio di essere tra le prime ad analizzare i poteri dei Presidi a tutela della sicurezza e della serenità dell’ambiente scolastico e di contrasto al bullismo, fenomeno sempre più dilagante nelle nostre scuole è lecito espellere sino a fine anno e bocciare chi, a scuola ed al di fuori di essa, ha commesso gravi violenze tali da far insorgere preoccupazioni per una sua riammissione nelle famiglie della vittima e degli altri studenti. Inoltre, è degna di nota la sottointesa “ramanzina” ai genitori che anziché educare i figli, rei confessi di bullismo, chiedono i danni per la loro giusta condanna.
È quanto sancito dal TAR Umbria 90/2023 del 24 febbraio. L'Istituto frequentato dal figlio dei ricorrenti, informato delle gravi violenze ed atti contrari al rispetto della dignità altrui , commessi assieme ad un altro alunno contro un compagno sia a scuola che fuori , come da regolamento d'istituto pubblicato sul sito web, li aveva sottoposti a procedimento disciplinare. Il Consiglio d'Istituto su parere del Collegio di educatori aveva proposto di infliggere la massima sanzione l'espulsione sino a fine anno scolastico, l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale con conseguente bocciatura. La decisione firmata dal Preside era suffragata anche dalla piena ammissione di colpa dei due minori interrogati alla presenza di un genitore . Gli attuali ricorrenti, ritenendo l'innocenza del figlio che «avrebbe agito sotto l'influenza negativa di un compagno scuola fortemente problematico e con trascorsi disciplinari, nei cui confronti era diffuso un senso di sudditanza psicologica , e che la condotta del proprio congiunto sarebbe stata di minore gravità rispetto a quella del compagno di scuola» neretto, nda , chiesero 10mila euro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Nelle more del processo, accogliendo la loro istanza cautelare, Il TAR aveva ordinato che il minore fosse sottoposto a scrutinio finale riportando «giudizi insufficienti nella valutazione del comportamento 5 – “irrispettoso e non corretto verso gli altri” e del rispetto del regolamento della scuola e della convivenza civile 4 – “singola violazione con sanzione D” e, inoltre, gravi insufficienze voto 4 in tre materie, insufficienze voto 5 in due materie e “non classificato” in tre materie, oltre che in scienze motorie e sportive e in religione cattolica/attività alternativa» fu bocciato. Per questa bocciatura, dato che loro figlio, a causa delle sanzioni disciplinari, non aveva potuto integrare le mancanti ore né in presenza in un'altra scuola né con la DAD, chiesero ulteriori 15mila euro di danni il TAR ha respinto il ricorso condannandoli alle spese di lite. «Non è colpa di mio figlio» non è una valida giustificazione per chiedere i danni per la punizione del figlio bullo. Il TAR ha bocciato come infondate le censure dei ricorrenti. L'espulsione e l'allontanamento dalla comunità scolastica comportano che il minore non possa iscriversi ad altra scuola in detto periodo e che una volta scontata la “pena”, se vi sono fondate ragioni, non possa più iscriversi alla sua vecchia scuola . Ciò è giustificato dal fatto che questi «provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica » neretto, nda e quindi accettare di ammettere il bullo alla DAD o di farlo iscrivere ad altra scuola snaturerebbe tale ratio . Orbene il regolamento interno, in questi frangenti, consente al preside di adottare provvedimenti urgenti previa convalida del collegio degli educatori. Non avrebbe, perciò, avuto senso ridurre la durata della sanzione, essendo solo un escamotage per aggirarla. Il Regolamento interno «consente l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva o di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana , oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale , qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico» neretto, nda . Nella fattispecie le sanzioni contestate sono giustificate dalla confessione dei ragazzi, dai timori della famiglia della vittima e di quelle degli altri alunni per il loro reinserimento in classe e nell'istituto e dalle dettagliate motivazioni in cui sono riportati «passaggi relativi alle suppliche urlate dalla vittima ai propri compagni perché ponessero fine all'aggressione ed alla considerazione della prestanza fisica dell'odierno ricorrente, che gli avrebbe consentito di fermare la violenza dell'altro - omissis - o, quanto meno, di rifiutarsi di proseguirne l'azione». Il figlio dei ricorrenti è colpevole quanto chi asseritamente lo avrebbe istigato alle violenze. Il bullismo rileva a scuola e negli altri ambienti sociali. La legge è molto chiara le violenze e gli atti contrari al rispetto della dignità altrui passibili di queste sanzioni disciplinari sono sia quelli che avvengono a scuola che al di fuori della stessa se possono avere ripercussioni nell'ambiente scolastico come nella fattispecie. Ergo , era corretto punire anche le violenze avvenute in altri luoghi. Si noti come sembra evincersi una sorta di abuso del processo da parte dei ricorrenti che si ritengono lesi dalla giusta punizione del figlio, seppur consapevoli della sua confessione e delle loro carenze educative.
Presidente Potenza – Estensore De Grazia fatto 1. – Con ricorso notificato il omissis e depositato il omissis -, i sigg. omissis e omissis -, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore omissis -, hanno impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale due provvedimenti disciplinari emessi nei confronti del figlio, e precisamente l'espulsione dal omissis annesso all'Istituto di istruzione superiore omissis e l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dello scrutinio finale, irrogati in conseguenza dei gravi atti commessi nei confronti di un compagno omissis in data omissis -. 2. – I ricorrenti riferiscono che il figlio, prima dell'episodio contestato, ha sempre tenuto un comportamento corretto nella scuola, nel omissis e fuori dall'ambiente scolastico, che nella vicenda che ha originato i provvedimenti impugnati lo stesso minore avrebbe agito sotto l'influenza negativa di un compagno scuola fortemente problematico e con trascorsi disciplinari, nei cui confronti era diffuso un senso di sudditanza psicologica, e che la condotta del proprio congiunto sarebbe stata di minore gravità rispetto a quella del compagno di scuola. 3. – Secondo i ricorrenti, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per i motivi di seguito sintetizzati 1 in relazione alla sanzione dell'espulsione dal omissis - mancata adozione o, comunque, mancanza della pubblicazione, del regolamento di disciplina del omissis -, contenente la previsione dei comportamenti suscettibili di sanzione disciplinare, delle sanzioni e degli organi competenti alla loro irrogazione incompetenza dell'organo che ha irrogato la sanzione, essendo competente il Consiglio d'istituto su proposta del Collegio degli educatori difetto di istruttoria sul comportamento tenuto, nella vicenda oggetto di contestazione, dai due omissis coinvolti difetto di motivazione in ordine alla decisione di irrogare la sanzione massima dell'espulsione dal omissis - 2 in relazione alla sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dello scrutinio finale violazione della regola secondo cui, ancorché le sanzioni disciplinari possano essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, esse devono comunque essere collegate a fatti o eventi scolastici ed essere di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambito scolastico insufficienza della motivazione in ordine alla irrogazione della sanzione più grave ed alla scelta di non consentire allo studente di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola articolo 4, comma 10, del D.P.R. numero 249/1998 o di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica comma 5, ultimo periodo e di escludere l'ammissione allo scrutinio finale insufficienza di motivazione con riguardo alla paventata situazione di pericolo per la vittima dell'aggressione difetto di istruttoria con riguardo alla distinta responsabilità dei -OMISSIS coinvolti nell'aggressione. 4. – Per i suddetti motivi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale amministrativo regionale l'annullamento dei due provvedimenti disciplinari impugnati, previa la loro sospensione cautelare. I ricorrenti hanno altresì chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla perdita dell'anno scolastico ed ai disagi psicologici ed esistenziali patiti dal minore, nella misura da determinarsi equitativamente e comunque non inferiore a € 10.000,00. 5. – Il Ministero e l'Istituto scolastico si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso. 6. – Con ordinanza numero omissis -, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare limitatamente alla esclusione dello studente dallo scrutinio finale, respingendola in relazione a tutti i restanti profili. 7. – Con ordinanza numero omissis -, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare dell'Amministrazione resistente, avendo ritenuto il provvedimento sanzionatorio nel suo complesso giustificato dalla gravità dei fatti e, in considerazione degli interessi pubblici e privati sottesi alla vicenda per cui è causa, avendo ritenuto di dover dare prevalenza l'esigenza di tenere incondizionatamente fermo l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. 8. – Nelle more dell'appello cautelare, in data omissis -, il Consiglio di classe aveva sottoposto lo studente allo scrutinio di fine anno, all'esito del quale l'allievo aveva riportato giudizi insufficienti nella valutazione del comportamento 5 – “irrispettoso e non corretto verso gli altri” e del rispetto del regolamento della scuola e della convivenza civile 4 – “singola violazione con sanzione D” e, inoltre, gravi insufficienze voto 4 in tre materie, insufficienze voto 5 in due materie e “non classificato” in tre materie, oltre che in scienze motorie e sportive e in religione cattolica/attività alternativa. Alla luce delle suddette valutazioni, il Consiglio di classe aveva deliberato all'unanimità la non ammissione dell'allievo alla classe successiva. 9. – Con motivi aggiunti notificati e depositati il omissis -, i ricorrenti hanno impugnato dinnanzi a questo Tribunale anche il provvedimento appena citato, che sarebbe illegittimo perché allo studente non sarebbe stata data la possibilità di seguire le lezioni, in presenza o da remoto, per le ore necessarie alla validazione dell'anno scolastico e, comunque, per la valutazione della sua preparazione e, quanto al voto riservato al comportamento, senza che fosse data al discente la possibilità di porre in essere condotte riparatorie. Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore a € 15.000,00. 10. – Le Amministrazioni resistenti hanno depositato memoria. 11. – All'udienza pubblica del 10 gennaio 2022, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 12. – Il collegio ritiene che le doglianze relative al provvedimento disciplinare dell'espulsione dal -OMISSIS non meritino accoglimento. 12.1. – Quanto alla emanazione ed alla pubblicazione del regolamento di disciplina del -OMISSIS-, deve rilevarsi che, come documentato dall'Amministrazione resistente, sul sito Internet istituzionale dell'Istituto omissis risulta pubblicato il “Regolamento di Istituto”, che contiene sia il codice di disciplina e le sanzioni disciplinari relativi all'ambiente scolastico titolo quinto, articolo 33 e ss. , sia le norme che regolano la vita nel omissis titolo settimo , tra le quali l'articolo 68 è specificamente dedicato alle “Norme generali di comportamento” e alla individuazione delle sanzioni irrogabili nell'eventualità della loro trasgressione. 12.2. – Quanto alla censura di incompetenza sollevata dai ricorrenti in relazione all'irrogazione della sanzione dell'espulsione dal omissis -, deve rilevarsi che il succitato Regolamento di Istituto prevede espressamente che l'allontanamento di cui al punto -f dell'articolo 68 ovvero l'espulsione dal omissis - è deliberato dalla Giunta esecutiva sentito il parere del Collegio degli educatori. L'ultimo paragrafo dell'articolo 68 stabilisce, poi, che in caso di comportamenti penalmente rilevanti o lesivi della salute e della sicurezza degli altri, il dirigente scolastico o suo delegato, può emettere in via d'urgenza il provvedimento di cui al punto -f-, salva la necessità della sua ratifica da parte del Collegio degli educatori presieduto dal dirigente scolastico la disposizione prosegue precisando che tra gli illeciti penalmente rilevanti, per i quali vi è l'obbligo di denuncia a cura del dirigente scolastico, rientrano omissis -” . Nel caso di specie, il provvedimento di allontanamento espulsione dal omissis di cui al succitato punto -f risulta essere stato adottato dal dirigente scolastico con atto del omissis e successivamente ratificato dal Collegio degli educatori presieduto dal dirigente scolastico nella seduta del omissis -. La doglianza dei ricorrenti è pertanto infondata. 12.3. – Non meritano condivisione, inoltre, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità di ciascuno degli studenti concorrenti nella condotta posta in essere ai danni del compagno omissis ed all'applicazione della più grave sanzione dell'espulsione dal omissis -. Al di là di ogni considerazione sulla storia pregressa dello studente, risulta dagli atti di causa che l'odierno ricorrente, sentito alla presenza del padre dalla dirigente scolastica il omissis -, ha ammesso di aver commesso il grave fatto oggetto riferito da un educatore in servizio nel omissis il omissis -. Quindi, nella riunione del Collegio degli educatori del omissis -, la decisione della sanzione dell'espulsione dal omissis è stata assunta a maggioranza previa considerazione, da parte dell'organo collegiale, del pericolo di reiterazione delle condotte nei confronti degli altri studenti omissis -. Tenuto conto della gravità dei fatti contestati al ricorrente, e da quest'ultimo ammessi, non si ravvisano i profili di eccesso di potere denunziati dal ricorrente, né può fondatamente ritenersi che il provvedimento sia illegittimo per mancata ammissione dell'incolpato alla conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica, tenuto conto del fatto che lo stesso articolo 68 del Regolamento di Istituto limita tale possibilità alle sole “sanzioni minori”, quale certamente non è l'espulsione dal omissis che, nella scala delle sanzioni irrogabili, è quella più grave. 13. – Parimenti infondate sono le doglianze relative all'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e dell'esclusione dallo scrutinio finale. 13.1. – Non merita condivisione il motivo relativo alla estraneità dei fatti contestati rispetto all'ambiente scolastico. Al riguardo, al di là di ogni considerazione circa la contiguità tra il omissis e l'istituto scolastico al quale il primo è annesso, tale da rendere difficile stabilire un confine netto tra i due ambienti e le due comunità, appare dirimente la constatazione che lo stesso Regolamento di Istituto, nella premessa del titolo quinto recante il codice di disciplina e la regolamentazione delle sanzioni disciplinari , stabilisce espressamente che «[l]e sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse al di fuori d[e]lla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico». Che i fatti del omissis -, pur verificatisi nei locali del omissis -, abbiano avuto ripercussioni nell'ambiente scolastico risulta dagli atti del procedimento sfociato nel provvedimento disciplinare di cui si controverte nel verbale del Consiglio di classe del omissis di dà conto della preoccupazione espressa dai genitori della vittima e dalle famiglie degli altri studenti rispetto all'eventualità del ritorno a scuola degli autori dell'aggressione. E proprio detta preoccupazione, a ben vedere, risulta essere stata considerata dal Consiglio d'istituto, nella seduta del omissis -, nella valutazione della insussistenza delle condizioni per garantire la riammissione in sicurezza dei due alunni nella comunità scolastica, tenuto conto della gravità del fatto e della presenza della vittima nella stessa scuola. 13.2. – Infondate sono anche le doglianze relative all'asserita carenza di motivazione in ordine alla responsabilità di ciascun omissis nell'illecito disciplinare. Come già evidenziato, il ricorrente aveva già ammesso dinnanzi alla dirigente scolastica ed alla presenza del padre, il omissis -, di aver commesso il grave fatto oggetto di contestazione. Successivamente, la stessa ammissione, con qualche variazione, è stata fatta dall'odierno ricorrente, alla presenza della madre, dinnanzi al Consiglio di classe nella seduta del omissis ed al Consiglio d'istituto nella seduta del omissis -. In dette ultime occasioni, i fatti sono stati descritti con particolari tali da rendere non irragionevole la grave decisione assunta dagli organi scolastici si pensi ai passaggi relativi alle suppliche urlate dalla vittima ai propri compagni perché ponessero fine all'aggressione ed alla considerazione della prestanza fisica dell'odierno ricorrente, che gli avrebbe consentito di fermare la violenza dell'altro omissis o, quanto meno, di rifiutarsi di proseguirne l'azione. 13.3. – La valutazione dell'inopportunità di riammettere i due omissis incolpati nella comunità scolastica risulta motivata, come si è detto, dai timori legati alla loro possibile presenza a scuola, così come manifestati alla dirigente scolastica dalle famiglie della vittima e degli altri studenti. Questa valutazione – che il sistema sanzionatorio ammette in relazione ai fatti più gravi che giustificano l'irrogazione, per le diverse durate previste, dell'allontanamento dalla comunità scolastica – rende ragione della mancata applicazione della conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica. 13.4. – Più in generale, non si ravvisa la denunciata violazione del principio generale secondo il quale i provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Al riguardo, deve rilevarsi che il medesimo Regolamento d'istituto, che cita, nella premessa al titolo quinto, l' articolo 4, comma 2, del D.P.R. numero 249/1998 «[i] provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica» , contempla tra le sanzioni irrogabili come del resto il comma 6 dell' articolo 4 del D.P.R. numero 249/1998 anche quella dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni con la possibilità dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di Stato. Anche le sanzioni disciplinari più gravi, ovvero quelle che precludono lo scrutinio finale o impediscono di sostenere l'esame di Stato e che, pertanto, comportano la ripetizione dell'anno, concorrono dunque a pieno titolo alla realizzazione delle finalità educative volute dal legislatore, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 21 maggio 2015, numero 7350 . 13.5. – Non è condivisibile la doglianza relativa alla mancata applicazione della regola di cui all' articolo 4, comma 10, del D.P.R. numero 249/1998 , secondo cui nei casi in cui la situazione sconsigli il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Detta disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire l'iscrizione dello studente ad altra scuola prima che sia stata scontata la sanzione disciplinare, con riduzione della durata della stessa, potendo altrimenti costituire un facile escamotage per sottrarsi all'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo più lungo di quindici giorni. La previsione è invece finalizzata a consentire allo studente di iscriversi ad altra scuola, anche in corso d'anno, una volta scontata la sanzione disciplinare, qualora il rientro nella comunità scolastica di appartenenza sia per qualche ragione sconsigliato. 13.6. – Ad un'attenta analisi della fattispecie, non appare meritevole di condivisione nemmeno la censura del ricorrente relativa alla propria esclusione dallo scrutinio finale. Le lettere D ed E dell'articolo 34 del Regolamento d'istituto, richiamando l' articolo 4, cc . 9-bis e 9-ter, del D.P.R. numero 249/1998, prevedono le condizioni in presenza delle quali possono essere irrogate le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico lett. D e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato lett. E . Se già l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a quindici giorni è previsto dalla lett. C in caso di commissione di fatti astrattamente configuranti reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc. oppure determinanti una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone ad es. incendio o allagamento , la lett. D consente l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva o di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La successiva lett. E prevede, poi, che nei «casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate», il Consiglio d'istituto possa disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato. Nel caso di specie, deve ritenersi che gli organi scolastici, una volta ravvisata nella vicenda la commissione di fatti astrattamente configurabili come reato e lesivi della dignità della persona umana violenza privata o sessuale , hanno ritenuto detti fatti, con valutazione che non appare viziata da profili di irragionevolezza, come rientranti tra i casi più gravi tra quelli indicati al punto D , con conseguente legittimità della sanzione dell'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale. La verifica degli elementi concreti della responsabilità dei due incolpati è stata effettuata direttamente dalle ammissioni dei due studenti autori dell'atto di aggressione e dalla testimonianza della vittima. Risulta inoltre valutata la possibilità del reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, che gli organi scolastici hanno escluso in considerazione della gravità del fatto e della presenza della vittima nella stessa scuola. 13.7. – Da tutto quanto sopra rilevato discende l'infondatezza delle censure relative alla irrogazione della più grave sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico accompagnata dall'esclusione dallo scrutinio finale. 14. – Dovendo essere respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio finale, non possono che ritenersi improcedibili i motivi aggiunti avverso la delibera del Consiglio di classe con la quale è stata disposta la non ammissione del ricorrente all'anno successivo all'esito dello scrutinio al quale il ricorrente è stato sottoposto in esecuzione dell'ordinanza cautelare numero omissis di questo Tribunale, peraltro poi riformata, proprio con riguardo a questo aspetto, con ordinanza numero omissis della VII sezione del Consiglio di Stato. I motivi aggiunti, ad ogni modo, non potrebbero trovare accoglimento nel merito in considerazione della valutazione riportata dal ricorrente con riguardo alla condotta, che da sola giustifica la non ammissione all'anno successivo cfr. articolo 2, comma 3, del decreto legge numero 137/2008 , convertito, con modificazioni, nella legge numero 169/2008 . 15. – Alla infondatezza, nei termini sopra indicati, delle censure formulate dai ricorrenti avverso i provvedimenti disciplinari consegue il rigetto della domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. 16. – In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili. 17. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede rigetta il ricorso dichiara improcedibili i motivi aggiunti. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00 euro duemilacinquecento/00 oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all 'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 19 6 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f , del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.