Rapporto tra azione diretta del danneggiato e costituzione di parte civile nel processo penale

L’azione diretta, prevista dall’articolo 144, comma 1 c.d.a. comporta una forma di legittimazione straordinaria, a favore del danneggiato da circolazione stradale, al fine di rafforzare la tutela giuridica del suo diritto al risarcimento del danno. Ciò non comporta però l’ampliamento dell’oggetto del giudizio civile instaurato dallo stesso, che rimane circoscritto al diritto al risarcimento del danno.

A seguito di un incidente stradale mortale, i congiunti della vittima genitori e fratello convenivano l'altro guidatore e la sua compagnia assicuratrice affinché fosse accertata la responsabilità del convenuto per l'evento mortale. La Compagnia si costituiva eccependo l'intervenuta rinuncia al giudizio civile da parte degli attori, che si erano costituiti parte civile nel processo penale successivamente alla proposizione di quello civile. Il Tribunale dichiarava estinto il giudizio ex articolo 75 c.p.p. e, riconosciuta la corresponsabilità del convenuto nella misura del 40%, lo condannava insieme alla Compagnia in solido al risarcimento dei danni. La Corte d'appello confermava le statuizioni del giudice di prime cure. I congiunti della vittima hanno quindi proposto ricorso in Cassazione contestando tanto la ricostruzione dei fatti adottata in primo grado secondo la quale vi era stata una prevalenza di responsabilità del defunto , quanto la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 75 c.p.p. nella parte in cui aveva dichiarato intervenuta la loro rinuncia, quali genitori della vittima, all'azione civile, per essersi gli stessi costituiti parte civile nel procedimento penale a carico del danneggiante. Veniva dagli stessi sostenuto, infatti, che l'articolo 75 c.p.p. ha natura derogatoria e deve essere interpretato restrittivamente, ragion per cui tra i due giudizi vi deve essere sia identità di oggetto che di soggetto, con la conseguenza che, poiché nel caso di specie la coincidenza soggettiva non si era verificata nel processo penale si erano costituiti parte civile solo i genitori, mentre il giudizio civile era stato proposta anche dal fratello della vittima la domanda ex articolo 144 c.d.a. nei confronti dell'Assicurazione , con la conseguenza che nella specie non si era quindi verificata una rinuncia per fatti concludenti. La Suprema Corte ha dichiarato tuttavia non fondato il ricorso, non ritenendo che la presenza originaria del fratello possa inficiare la validità della rinuncia agli atti del giudizio quanto alla presenza dell'Assicurazione, invece, contro essa fu proposta solo l'azione ex articolo 144 c.d.a. e pertanto l'oggetto del processo civile era il solo diritto al risarcimento dei genitori del giovane deceduto. Per tale motivo, i Giudici concludono per una coincidenza sia oggettiva che soggettiva tra l'oggetto del giudizio civile e quello successivamente trasferito in sede penale. Nel rigettare il motivo specifico di ricorso, enunciano il principio di diritto per il quale «L'azione diretta, prevista dall'articolo 144, primo comma C.d.A. comporta una forma di legittimazione straordinaria ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice , che il legislatore prevede a favore del danneggiato da circolazione stradale al fine di rafforzare la tutela giuridica del suo diritto al risarcimento del danno, ma non comporta l'ampliamento dell'oggetto del giudizio civile instaurato dal danneggiato. Detto oggetto rimane circoscritto al diritto del danneggiato al risarcimento del danno, producendo il contratto di assicurazione effetti soltanto tra l'assicuratore e l'assicurato/danneggiante e prescindendo l'azione diretta, per sua natura, dall'esistenza di un diritto sostanziale del danneggiato nei confronti della compagnia». Il ricorso viene interamente rigettato.

Presidente Travaglino – Relatore Gianniti Rilevato che 1. In data omissis SA.SI. , all'epoca di anni 16, figlio di S.I. e T.G. , nonché fratello di S.S. , alla guida del suo ciclomotore, in località omissis , rimaneva coinvolto in un incidente stradale con l'autovettura condotta da F.A. ed assicurata presso la Milano Assicurazioni s.p.a Nel tragico urto riportava gravissime lesioni personali che purtroppo ne provocavano il decesso poco dopo presso l'Ospedale omissis . 2. Nel 2005 i suddetti congiunti convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro il F. e la di lui compagnia assicuratrice per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento mortale, con condanna al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio sia il F. , che denegava la propria responsabilità, pur ammettendo di aver superato il limite di velocità, che la compagnia assicuratrice, che si associava alle conclusioni del F. . La causa veniva istruita mediante c.t.u. medico legale e c.t.u. cinematica, nonché mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, della perizia acquisita nel procedimento penale numero 4516/2004, svoltasi davanti al Tribunale di Urbino . In sede di precisazione delle conclusioni, la compagnia eccepiva l'intervenuta rinuncia al giudizio civile da parte degli attori, genitori della vittima, per essersi gli stessi costituiti parte civile nel processo penale successivamente alla proposizione del giudizio civile. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza numero 491/2012, dichiarava estinto il giudizio tra S.I. e T.G. da un lato e la compagnia assicuratrice e F.A. dall'altro in relazione alla richiesta di risarcimento del danno morale ex articolo 75 c.p.p., demandando al giudice penale la liquidazione delle spese e, riconosciuta la corresponsabilità del F. nella misura del 40% nella causazione del sinistro, condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni conseguenti. 3.Avverso la suddetta sentenza proponevano appello principale i congiunti della vittima ed appello incidentale condizionato la compagnia. I primi sostenevano che la costituzione di parte civile nel procedimento penale rappresentava non una rinuncia, ma la volontà di perseguire la verità dell'accaduto e rilevavano che la causa del sinistro, emersa dalle perizie espletate, era la elevata velocità di marcia della autovettura condotta dal F. . La compagnia, invece, per il caso di accoglimento dell'appello principale, ribadiva le eccezioni e le domande formulate nel giudizio di primo grado in relazione alla necessità che la condanna fosse comunque contenuta entro il limite del massimale assicurativo, tenuto conto degli importi già versati. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza numero 675/2019, respingeva l'appello principale, confermando integralmente la sentenza di primo grado. 4.Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso i congiunti della vittima, articolando due motivi. Ha resistito con controricorso la compagnia assicuratrice La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1. c.p.c Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. Non sono state depositate memorie. Ritenuto che 1.11 ricorso è affidato a due motivi. 1.1.Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'articolo 2054 c.c., nonché degli articolo 141 e 145 del Codice della Strada, nella parte in cui la Corte territoriale ha sposato in pieno la ricostruzione adottata dal giudice di primo grado, secondo il quale la prevalenza di responsabilità di SA.SI. nella causazione del sinistro era da rinvenire nel fatto che questi aveva omesso di dare la precedenza al F. . Osservano che il dictum del collegio di appello contrasta con quanto prescritto dall'articolo 141 C.d.S., che pone in capo al conducente di vettura obblighi stringenti e non contempla alcuna mitigazione di responsabilità per l'ipotesi in cui la velocità tenuta dal guidatore, in corrispondenza di curve o di intersezioni, sia superiore a quella indicata nella segnaletica. Rilevano che erroneamente entrambi i giudici di merito hanno imputato una maggiore gravità della condotta della vittima per il solo fatto che la stessa non aveva rispettato lo stop e che, alla luce del disposto di cui all'articolo 2054 c.c. e dell'articolo 145C.d.S., avrebbero dovuto quanto meno attribuire ad entrambi i soggetti, coinvolti nel sinistro, una percentuale del 50% di responsabilità ciascuno, non essendo stata data dal F. la prova contraria ed essendo avvenuto il sinistro in prossimità di una intersezione. 1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'articolo 75 c.p.p. nella parte in cui la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato intervenuta la rinuncia dei genitori della vittima all'azione civile, per essersi gli stessi costituiti parte civile nel procedimento penale a carico del F. . Rilevano che l'articolo 75 c.p.p., avendo natura derogatoria, deve essere interpretato restrittivamente, ragion per cui tra i due giudizi vi deve essere non soltanto identità di oggetto, ma anche di soggetto, in quanto, come rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza numero 13661 del 21 maggio 2019 .estendere l'applicazione di una ipotesi derogatoria ad un caso .in cui tutte le parti del giudizio civile non coincidano con tutte quelle del processo penale, sacrificherebbe in maniera ingiustificata l'interesse dei soggetti coinvolti alla rapida definizione della propria posizione, in aperta collisione con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo . Con la conseguenza che, poiché nel caso di specie non vi era stata coincidenza tra i soggetti costituiti parti civile nel processo penale i soli genitori della vittima e coloro che avevano proposto il giudizio civile oltre ai genitori, anche il fratello della vittima , erroneamente era stata ritenuta nella specie una rinuncia per fatti concludenti. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 c.c. cfr., tra le tante, Sez. 3, Sentenza numero 1028 del 25/01/2012, Rv. 621316 - 01 . Nel caso di specie, i ricorrenti, pur evocando gli articoli di legge sopra citati, non censurano in realtà la violazione o falsa applicazione di alcuna norma di diritto, ma criticano la ricostruzione in punto di fatto delle rispettive responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro, come operata in maniera concorde da entrambi i giudici di merito e come insindacabile da parte di questa Corte poiché sorretta da logica e congruente motivazione, alla quale i ricorrenti stessi si limitano a contrapporre, inammissibilmente, altra e diversa versione in fatto dell'accaduto. 3. Il secondo motivo non è fondato. Parte ricorrente cita, a sostegno del proprio assunto, la pronuncia numero 13661/2019 delle Sezioni Unite di questa Corte, ma omette poi di considerare che detta pronuncia riguarda non l'ipotesi della estinzione del processo civile, regolata dall'articolo 75 comma 1, c.p.p., ma quella della sospensione necessaria del processo civile regolata dall'articolo 75 comma 3 c.p.p. la prima ipotesi ricorre quando, come nel caso di specie, il danneggiato, dopo aver promosso l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, si costituisce parte civile nel processo penale mentre la seconda ipotesi ricorre quando il danneggiato, dopo essersi costituito parte civile, promuove l'azione risarcitoria davanti al giudice civile. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza numero 8353/2013 hanno avuto modo di precisare che Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'articolo 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'articolo 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati . I ricorrenti sostengono che non vi sarebbe coincidenza soggettiva tra l'azione risarcitoria, dagli stessi proposta in sede civile, e l'azione civile trasferita in sede penale sotto un duplice profilo da un lato, perché in sede civile era stata proposta domanda ex articolo 144 Codice delle assicurazioni anche nei confronti della compagnia assicurativa all'epoca la Milano assicurazioni , che invece è rimasta estranea al processo penale dopo che l'azione civile è stata ivi trasferita dall'altro, perché in sede civile era presente anche S.S. , anch'esso rimasto estraneo al processo penale. Senonché', quanto a detto ultimo profilo, - in disparte il pur decisivo aspetto della carenza di interesse dei ricorrenti a sollevare tale eccezione - occorre rilevare che S.S. , in quanto fratello della vittima, è portatore di un diritto al risarcimento autonomo rispetto a quello dei genitori, con la conseguenza che la sua presenza ab origine nel giudizio civile non inficia la validità della rinuncia ex lege agli atti del giudizio che l'articolo 75 comma 1 c.p.p. fa dipendere dalla scelta di S.I. e di T.G. di costituirsi parte civile nel processo penale, così trasferendo in quest'ultimo l'esercizio del loro diritto risarcitorio, anch'esso autonomo . Quanto poi alla presenza della Compagnia assicuratrice, parte ricorrente non considera che, nei confronti della compagnia, fu promossa soltanto l'azione diretta, prevista dall'articolo 144 del Codice della strada, con la conseguenza che l'oggetto del processo civile nonostante l'evocazione in giudizio della compagnia, nei cui confronti il danneggiato non è portatore di alcun diritto soggettivo - era soltanto il diritto risarcitorio dei genitori del giovane deceduto. Per le ragioni che precedono, nel caso di specie, vi è piena coincidenza oggettiva e soggettiva tra l'oggetto del giudizio civile, originariamente instaurato, e l'oggetto del giudizio civile successivamente trasferito in sede penale ragion per cui trova piena applicazione il principio di diritto sopra richiamato. In definitiva, il Collegio, nel rigettare il secondo motivo, ritiene di dovere applicare alla fattispecie il seguente principio di diritto L'azione diretta, prevista dall'articolo 144 comma 1 C. d.A. comporta una forma di legittimazione straordinaria ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice , che il legislatore prevede a favore del danneggiato da circolazione stradale al fine di rafforzare la tutela giuridica del suo diritto al risarcimento del danno, ma non comporta l'ampliamento dell'oggetto del giudizio civile instaurato dal danneggiato. Detto oggetto rimane circoscritto al diritto del danneggiato al risarcimento del danno, producendo il contratto di assicurazione effetti soltanto tra l'assicuratore e l'assicurato/danneggiante e prescindendo l'azione diretta, per sua natura, dall'esistenza di un diritto sostanziale del danneggiato nei confronti della compagnia . Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte controricorrente. Va infine affermata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 numero 4315 . P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto.