Le copie analogiche di un documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale salvo che la loro conformità venga espressamente disconosciuta. La denuncia dell’avvenuto deposito di una mera copia e/o della sua generica inidoneità probatoria non integrano gli estremi per tale disconoscimento, che deve espressamente riguardare la conformità della copia all’originale.
Il protagonista della vicenda giunta fino ai Giudici della Suprema Corte proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito per contributi IVS, domanda che veniva disattesa sia in primo grado che dalla Corte d'appello, la quale rilevava la tardività dell'impugnazione sul presupposto dell'infondatezza della censura del ricorrente in ordine all'invalidità della notifica dell'avviso. Nello specifico, i giudici di seconde cure non ritenevano fosse ragione di invalidità il fatto che la notificazione via PEC contenesse in allegato un file pdf privo di estensione .p7m”. Il ricorso in Cassazione denunciava come i giudici di merito avessero del tutto erroneamente ritenuto raggiunta la prova della notifica dell'avviso di addebito, a fronte della produzione in giudizio della stampa di una copia informale del certificato di avvenuta consegna della PEC. In terzo grado i giudici ricordano però che la previsione di cui all'articolo 23, comma 2, d. lgs. numero 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale riguardante le copie analogiche di documenti informatici, sancisce che le copie su supporto analogico di un documento informatico abbiano la stessa efficacia probatoria dell'originale «se la loro conformità non è espressamente disconosciuta». Nel ricorso in Cassazione però non veniva riportato in quali termini il disconoscimento fosse avvenuto in primo grado, non ottemperando così al criterio di specificità di cui all'articolo 366, numero 4 c.p.c Per la Corte poi, «al di là della necessità di dimostrare anche la tempestività del disconoscimento entro la prima udienza o nella prima risposta successiva all'acquisizione processuale del documento comma 9526/2010 , non è infatti sufficiente ad integrare i necessari estremi del disconoscimento la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa, perché il disconoscimento deve riguardare espressamente la conformità della copia all'originale e non altro e non può consistere, come già precisato, in altre generiche affermazioni». Il disconoscimento neppure potrebbe avvenire con il ricorso in Cassazione, trattandosi di attività da svolgere nel grado in cui il documento sia stato depositato. Con riferimento ad altro motivo d ricorso, che lamentava come la notifica fosse stata effettuata da un indirizzo PEC non iscritto in alcun elenco pubblico, la Suprema Corte ha che tale questione non vi era menzione nella sentenza impugnata e ha ricordato il principio per il quale «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito» Cass. civ. numero 20694/2018 Cass. civ. numero 15430/2018 Cass. civ. numero 23675/2013 . Il ricorso viene rigettato.
Presidente Paolantonio – Relatore Bellè Rilevato che 1. F.M. ha proposto opposizione avverso avviso di addebito per contributi IVS dell'anno 2011, disattesa dal Tribunale di Napoli, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello della stessa città 2. la Corte territoriale riteneva assorbente la questione sulla tardività dell'impugnazione, perché intervenuta oltre il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. numero 46 del 1999, articolo 24, comma 5, e ciò sul presupposto dell'infondatezza della censura del F. in ordine all'invalidità della notifica dell'avviso 3. la Corte territoriale riteneva in particolare che non fosse ragione di invalidità il fatto che la notificazione via PEC conteneva in allegato un file pdf , privo dell'estensione .p7m 4. F.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre l'INPS è rimasto intimato 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che 1. si deve dare preliminarmente atto che al presente procedimento è stato riunito quello iscritto al N. R.G. 17263-2021, in quanto mera duplicazione dell'iscrizione a ruolo del medesimo ricorso per cassazione 2. il primo motivo di ricorso afferma la nullità della sentenza Impugnata in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 4, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto raggiunta la prova della notifica dell'avviso di addebito, a fronte della produzione in giudizio della stampa di una copia informale dell'avviso telematico di consegna della PEC, disconosciuto dal destinatario F.M. 3. il motivo è infondato 4. la notificazione dell'avviso di addebito non rientra nell'ambito della notifica di atti giudiziari ad opera di avvocati e dunque non si applica la L. 53-1994, articolo 9, comma 2 5. quella che rileva è invece la previsione del D.Lgs. numero 32-2005, articolo 23, riguardante le copie analogiche di documenti informatici , secondo cui comma 2 le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta 6. d'altra parte, il disconoscimento ai sensi dell'articolo 23, comma 2 è da riportare all'ipotesi generale di cui all'articolo 2712 c.c. comma 11606-2018 e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale comma 2117-2011 comma 3122-2015 comma 17526-2016 7. nel caso di specie il ricorrente ha trascritto l'atto di appello ricorso per cassazione pag. 4 nota 6 e pag. 7 nota 10 in cui si affermava che quella offerta in produzione dall'INPS era una mera copia dell'avviso di addebito e una ricevuta di consegna di un messaggio PEC non recante alcun espresso chiaro e univoco riferimento all'avviso di addebito , eccependo poi l'assenza di una corretta e rituale notifica di quest'ultimo 8, premesso che il motivo di ricorso per cassazione nulla più dice rispetto al riferirsi della copia analogica della RAC a quell'avviso di addebito, nel medesimo ricorso, quanto al disconoscimento, non è riportato in quali termini esso fosse avvenuto in primo grado, in violazione del criterio di specificità di cui all'articolo 366 numero 4 c.p.c., da osservare anche in relazione ai vizi in procedendo C., SU, 3077-2012 9. neppure poi integra gli estremi di un idoneo disconoscimento quanto riferito attraverso la trascrizione dello stralcio dell'atto di appello 10. al di là delle necessità di dimostrare anche la tempestività del disconoscimento entro la prima udienza o nella prima risposta successiva all'acquisizione processuale del documento comma 9526-2010 , non è infatti sufficiente ad integrare i necessari estremi del disconoscimento la denuncia dell'avvenuto deposito di una mera copia o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa, perché il disconoscimento deve riguardare espressamente la conformità della copia all'originale e non altro e non può consistere, come già si è precisato, in altre generiche affermazioni 11. è poi evidente che il disconoscimento neppure potrebbe avvenire attraverso il ricorso per cassazione o affermazioni in esso contenute, trattandosi di attività da svolgere nell'ambito del grado in cui il documento sia stato depositato e con la menzionata tempestività 12. il motivo è dunque nel complesso inammissibile 13. il secondo motivo adduce parimenti la nullità della sentenza impugnata, argomentando sulla nullità della notificazione per essere stata essa effettuata da indirizzo PEC inpscomunica at postacert.inps.gov.it non iscritto in alcun pubblico elenco 14. di tale questione non è menzione nella sentenzia impugnata 15. vale dunque il principio per cui qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito comma 20694-2018 comma 15430-2018 comma 23675-2013 16. tali oneri non sono stati assolti e dunque, tenuto altresì conto che il tema di cui al secondo motivo imporrebbe tra l'altro accertamenti di fatto, impropri in sede di legittimità, anche questa censura è da ritenere inammissibile 17. nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva dell'INPS. P.Q.M. La Corte pronunciando sui ricorsi riuniti li rigetta nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.