Il verbale è sufficiente a legittimare la multa per uso del cellulare alla guida

Inutile l’opposizione proposta dall’automobilista multato, con cui sottolinea la cattiva interpretazione dei fatti da parte degli agenti della Polizia Locale. Per mettere in discussione il verbale sarebbe stato invece necessario fare ricorso al procedimento di querela di falso.

Il verbale è sufficiente per legittimare la multa inflitta all'automobilista beccato a utilizzare il cellulare mentre era alla guida. Inutile l'opposizione proposta dal conducente sanzionato. Come extrema ratio , egli avrebbe dovuto proporre querela di falso per provare, almeno in teoria, a mettere in dubbio la solidità del verbale. Telefono . Ricostruito l'episodio, verificatosi lungo una strada della provincia pesarese, i giudici di merito ritengono, sia in primo che in secondo grado, legittima la multa inflitta dalla Polizia Locale a un automobilista beccato ad usare il telefono mentre era alla guida della propria vettura. Incontestabile, secondo i giudici di merito, il provvedimento della Prefettura, a fronte della accertata violazione al Codice della strada compiuta dall'automobilista. Verbale . Fondamentale, sia per la Prefettura che per il Giudice di pace che, infine, per i giudici del Tribunale, è «l'attribuzione, al verbale della Polizia Locale, della efficacia di piena prova, fino a querela di falso». Su quest'ultimo punto si sofferma il legale dell'automobilista, osservando che «l'utilizzo del cellulare da parte del conducente ha costituito oggetto di una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo » e aggiungendo, a tale proposito, che «il conducente sostiene di aver maneggiato – prima di essere fermato dalla Polizia Locale – non il cellulare, ma la custodia degli occhiali da sole». Alle osservazioni proposte dal legale i giudici di Cassazione replicano in modo chiaro, ribadendo che «il verbale di accertamento fa piena prova , fino a querela di falso, delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale». In sostanza, eventuali contestazioni «relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale» vanno svolte «nel procedimento di querela di falso , che consente di accertare, senza preclusione di alcun mezzo di prova, qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

Presidente Mocci – Relatore Varrone Rilevato che 1. A.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione contro l'ordinanza prefettizia che aveva respinto la sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada uso del telefono alla guida . 2. La Prefettura U.T.G. di Pesaro e Urbino è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli articolo 391-bis , comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Considerato che 1. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell' articolo 2700 c.comma , in relazione all' articolo 360 c.p.comma , numero 3, dolendosi che erroneamente il giudice di merito ha attribuito al verbale della Polizia Locale efficacia di piena prova fino a querela di falso, laddove l'utilizzo del cellulare da parte dell'A. avrebbe costituito oggetto di una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo in particolare, il ricorrente, sostiene di aver maneggiato - prima di essere fermato dalla Polizia Locale - non il cellulare, ma la custodia degli occhiali da sole . Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articolo 116 c.p.comma , 2697 c.comma 111, Cost, comma 6, in relazione all' articolo 360 c.p.comma , numero 4, censurando la sentenza per anomalia motivazionale. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. I motivi, suscettibili di riesame congiunto, sono manifestamente infondati. Come correttamente rilevato dal giudice di merito, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale. Come ha affermato questa Corte, L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita . Ogni diversa contestazione , in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale c'ella correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza numero 10870 del 2018 , non massimata . 3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4. Il ricorrente non ha depositato memoria. 5. La Corte dichiara inammissibile ex articolo 360 bis c.p.comma il ricorso. 6. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata. 7. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.