Nessun pericolo per il figlio riconosciuto dal padre che maltrattava la madre durante la convivenza e la gravidanza

Un padre domandava al Tribunale di Catania di poter riconoscere il figlio, essendo incontestata la paternità biologica del minore e corrispondendo il riconoscimento all’interesse del minore stesso. La madre si opponeva lamentando alcuni episodi di aggressione posti in essere dal ricorrente durante la convivenza e la gravidanza.

Il giudice di primo grado e la Corte d'appello accoglievano la domanda attorea, regolamentando gli incontri tra padre e figlio. La madre ricorre, quindi, in Cassazione sostenendo che il CTU non abbia eseguito un approfondimento psicodiagnostico sulla struttura della personalità dell'ex compagno, al fine di verificare eventuali disturbi post-traumatici da stress. Questa verifica avrebbe consentito, secondo la ricorrente, di supporre un futuro comportamento aggressivo che si sarebbe potuto riversare sul minore. La doglianza è infondata. Secondo il Collegio, in tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, «il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori» Cass. 14 settembre 2021, numero 24718 . Infatti, ai sensi dell'articolo 250, comma 4, c.c. «il riconoscimento del figlio naturale costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità» Cass. numero 2645/2011 Cass. numero 23074/2005 . Nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato che gli episodi di aggressione lamentati dalla ricorrente erano oggetto di accertamento nel procedimento penale in corso e che erano da considerarsi occasionali e intercorsi nel momento della rottura dei rapporti tra le parti, inoltre, tali episodi non potevano «ritenersi di gravità tale da impedire il riconoscimento del minore da parte del padre naturale». La consulenza tecnica espletata aveva, infatti, evidenziato che il padre non evidenziava alcun elemento di rilevanza patologica e ciò escludeva la necessità di ulteriori approfondimenti. Indi per cui, ne consegue il rigetto del ricorso in oggetto.

Presidente Acierno – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Con ricorso ex articolo 250 c.c. P.J.C. ha domandato al Tribunale di Catania di essere autorizzato a riconoscere il figlio G.L.L., essendo incontestata la paternità biologica del minore e corrispondendo il riconoscimento all'interesse del minore stesso. Al riconoscimento si è opposta la madre G.G.F.M. che ha contestato la sussistenza di un interesse del figlio al riconoscimento paterno lamentando gli episodi di aggressione posti in essere da P. durante la pregressa convivenza episodi che avevano messo a rischio l'incolumità sua e del bambino nel corso della gravidanza. Il Tribunale di Catania, espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda attrice, disponendo contestualmente sull'affidamento e il mantenimento del minore. 2. - La pronuncia di primo grado è stata impugnata e la Corte di appello di Catania ha respinto il gravame con sentenza del 1 marzo 2019, salvo che con riguardo alla regolamentazione degli incontri tra il padre e il figlio detti incontri sono stati fatti oggetto di una nuova modulazione quanto alla loro scansione temporale. 3.- Ricorre per cassazione, con un solo motivo, G.G.F.M. resiste con controricorso P.J.C La causa, avviata alla trattazione presso la sezione filtro, è pervenuta all'udienza odierna a seguito della pronuncia dell'ordinanza interlocutoria numero 25482/2022. Sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. - La ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 250, comma 4, c.p.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo della controversia. Ricordato che P. era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti di essa controricorrente, viene osservato come il c.t.u. abbia omesso di eseguire un approfondimento psicodiagnostico sulla struttura della personalità dell'ex convivente dell'istante onde verificare eventuali esiti di disturbo post-traumatico da stress e ciò avendo particolarmente riguardo al rischio, nei soggetti adottati, come P., di sviluppare disturbi mentali in età adulta. Tale verifica - secondo la ricorrente - avrebbe consentito di supporre un futuro comportamento aggressivo che si sarebbe potuto direzionare verso il minore. 2. - Il motivo è nel complesso infondato. In base alla giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori Cass. 14 settembre 2021, numero 24718 . In altri termini, il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'articolo 250, comma 4, c.c., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità Cass. 3 febbraio 2011, numero 2645  16 novembre 2005, numero 23074 . Nel caso in esame, la Corte di merito, per quanto qui rileva, ha rilevato che gli episodi di aggressione lamentati dall'odierna ricorrente erano oggetto di accertamento nel procedimento penale in corso che essi, in ogni caso, erano da considerarsi occasionali e intercorsi nel momento della rottura dei rapporti tra le parti e, ove pure fossero risultati provati, non potevano ritenersi di gravità tale da impedire il riconoscimento del minore da parte del padre naturale che la consulenza tecnica espletata aveva evidenziato che la persona di P. non evidenziava alcun elemento di rilevanza patologica e che tanto escludeva la necessità di ulteriori approfondimenti. Ciò detto, il motivo di ricorso appare preordinato a un non consentito riesame dell'accertamento di fatto demandato al giudice del merito. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex articolo 360 c.p.c., numero 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione e, cioè, del processo di sussunzione , rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex articolo 366, numero 4 c.p.c., i motivi per i quali chiede la cassazione Cass. 15 dicembre 2014, numero 26307 Cass. 24 ottobre 2007 numero 22348 . A quest'ultimo proposito - vale precisare - il ricorrente che denunci il vizio di cui all'articolo 360, numero 3 , c.p.c. ha l'onere, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, numero 23745 . Ebbene, la ricorrente orienta la propria doglianza su supposti vizi dell'accertamento tecnico, senza misurarsi con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata la quale ha correttamente osservato che l'autorizzazione al riconoscimento può essere negata soltanto in casi di pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore sentenza impugnata, pag. 6 . Appare sterile anche il richiamo contenuto nel ricorso, a pag. 12 agli sviluppi del procedimento penale instaurato nei confronti di P., giacché detta evenienza non integra condizione ex se ostativa all'autorizzazione al riconoscimento Cass. 3 febbraio 2011, numero 2645 in tal senso nemmeno rileva quanto dedotto e documentato in ordine alla pronuncia resa in esito al detto procedimento dal Tribunale di Busto Arsizio e ciò al di là delle eccezioni sollevate dal controricorrente quanto all'estensione del dibattito processuale a temi nuovi e quanto all'introduzione in giudizio di documenti che non vi dovrebbero avere accesso, a norma dell'articolo 378 c.p.c Quanto al vizio motivazionale, esso è palesemente insussistente, tenuto conto degli esiti dell'accertamento tecnico richiamati nel corpo del provvedimento impugnato va anzi sottolineato come la sentenza impugnata abbia preso in considerazione il vissuto dell'odierno controricorrente sottolineando che lo stesso P. aveva proposto un adeguato modello correttivo rispetto alla sua esperienza personale abbandonica legata alla sua adozione pag. 7 della sentenza . E' qui appena il caso di ricordare che nella nuova formulazione dell'articolo 360, numero 5, risultante dal D.L. numero 83 del 2012, articolo 54, convertito in l. numero 134-2012, è mancante ogni riferimento letterale alla motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, numero 8053 Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, numero 8054 . Nella propria memoria la ricorrente invoca il precedente di Cass. 30 giugno 2021, numero 18600, avendo riguardo alla necessità, sottolineata in detta pronuncia, di procedere a un accertamento in concreto dell'interesse del minore. Tale accertamento nel presente giudizio non è mancato, come si è visto e del resto, la cornice fattuale con cui si è misurata la sentenza sopra richiamata era ben diversa, venendo in questione l'abituale condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere, che doveva invece essere posta in evidenza nell'operazione di bilanciamento bilanciamento - quello tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari sostanzialmente equivalente a quello tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, di cui si è in precedenza detto - che la cit. Cass. 30 giugno 2021, numero 18600 postula - del tutto condivisibilmente - non poter essere declinato in astratto. 3. - Il ricorso è respinto. Le spese di giudizio possono compensarsi tenuto conto della particolarità e delicatezza della vicenda dedotta in giudizio. Poiché il procedimento è esente D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 10, comma 3, , esso non è soggetto al contributo unificato, onde non opera la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del medesimo decreto circa il raddoppio del detto contributo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese nel caso di diffusione del provvedimento dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della parti.