28 febbraio 2023: ecco cosa cambia per i civilisti

La Riforma civile Cartabia d.lgs. numero 149/2022, articolo 35 scansiona in più date la disciplina transitoria in materia di processo civile, con l’obiettivo di poter gestire la transizione dalla normativa primigenia a quella più recente, tenuto conto sia dei procedimenti pendenti che di quelli di nuova instaurazione. Vediamo la timeline e la sua evoluzione.

La disciplina transitoria agli albori della riforma Il legislatore delegato ha optato per un differimento dell' efficacia della riforma civile , individuando step cronologici differenti , come anche diversi criteri di applicazione della nuova disciplina normativa. A detta finalità, il comma 1 dell' articolo 35 del d.lgs. numero 149/2022 , nella versione originaria , stabiliva in via generale che le disposizioni dettate si dovessero applicare ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023 . Inoltre, venivano previste differenti date per l'entrata in vigore di specifiche norme, come quelle afferenti all'obbligo di deposito telematico degli atti processuali di parte, le udienze da remoto e a trattazione scritta, i giudizi di impugnazione, l'arbitrato e il giudizio di cassazione. Più in dettaglio, quanto alle disposizioni sull'obbligo di deposito telematico degli atti tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro P.A., rispetto ai quali l'entrata in vigore risulta differita al 30 giugno 2023 di cui al Capo I del Titolo V ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di rito civile e disposizioni transitorie, come anche per quelle riguardanti lo svolgimento delle udienze da remoto articolo 127- bis c.p.c. e alla facoltà di sostituire l'udienza col deposito di note scritte articolo 127- ter c.p.c. era prevista l'entrata in vigore, finanche per i procedimenti pendenti il 1° gennaio 2023 presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione , per garantire la continuità con la normativa in materia di processo civile telematico introdotta nel corso dell'emergenza pandemi a, la cui efficacia andava a esaurirsi il 31 dicembre 2022 il 30 giugno 2023 presso i giudici di pace e il tribunale superiore delle acque pubbliche anche per i procedimenti già pendenti , con facoltà, per il Ministro della giustizia, di individuare con propri D.M. gli uffici già funzionalmente pronti nei quali anticipare la loro entrata in vigore, anche limitatamente a talune tipologie di procedimenti dal 15mo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dei D.M. con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei servizi telematici presso gli uffici giudiziari diversi da quelli sopra indicati, anche per i procedimenti civili già pendenti. Ulteriormente, avrebbe dovuto applicarsi dal 30 giugno 2023 la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione , che avrebbe dovuto acquistare efficacia immediata verso le impugnazioni proposte a sentenze depositate dopo detta data. Come evidenziato in sede di relazione illustrativa, rendere tale normativa applicabile ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal 30 giugno 2023 avrebbe significato differirne di anni l'attuazione le norme in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la risoluzione di questioni di diritto inserito dall' articolo 363-bis c.p.comma anche ai giudizi di merito pendenti a tale data la normativa relativa ai procedimenti arbitrali , ex articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 575. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina del giudizio di cassazione articolo 3, comma 28 ne era prevista l'applicazione anche a quei giudizi per i quali il ricorso risultasse già notificato alla data del I° gennaio 2023, ma non fosse ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. La nuova timeline prevista dalla Legge di Bilancio L'articolo 1, comma 380, l. numero 197/2022 Legge di Bilancio per l'anno 2023 ha modificato l' articolo 35 del d.lgs. numero 149/2022 . La modifica di maggior impatto afferisce alla data ove la parte di più ampia rilevanza della riforma civile acquista efficacia, e cioè quella che dal 30 giugno 2023 è stata anticipata al 28 febbraio 2023 . Al contempo risulta essere stata mantenuta ferma l'entrata in vigore, presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione, dal 1° gennaio 2023 delle disposizioni relative all'obbligo di deposito telematico degli atti tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro P.A., per i quali l'entrata in vigore è differita al 28 febbraio 2023 dello svolgimento delle udienze da remoto, di cui all'articolo 127- bis c.p.c., e della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di cui all'articolo 127- ter c.p.comma Disposizioni siffatte trovano operatività a decorrere dal 1° gennaio 2023, pure per i procedimenti pendenti, con l'obiettivo di garantire la continuità con la disciplina emergenziale il cui vigore è cessato il 31 dicembre 2022. Alle suddette disposizioni è stato aggiunto l' articolo 193, comma 2, c.p.comma , in tema di giuramento del consulente tecnico d'ufficio . Più in dettaglio il d.lgs. numero 149/2022 ha inserito un secondo comma all' articolo 193 c.p.comma , prevedendo che in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del CTU il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione firmata dal CTU con firma digitale, recante il giuramento previsto dal comma 1. Inoltre, col medesimo provvedimento, il giudice fissa i termini ex articolo 195, comma 3. In merito al giudice di pace , al tribunale per i minorenni , al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche , si statuisce che le disposizioni sull'udienza cartolare e da remoto e sul giuramento telematico del c.t.u. trovino operatività dal 1° gennaio 2023 pure per i procedimenti pendenti, mentre si applicheranno dal 30 giugno 2023 le sole disposizioni relative all'obbligo di deposito telematico degli atti dei difensori. Ulteriore modifica è stata quella relativa alla disciplina riformata del giudizio di appello capi I e II del titolo III del libro II e articolo 283, 434, 436- bis , 437 e 438 c.p.comma , che acquista efficacia dal 28 febbraio 2023 , tuttavia risulterà applicabile non più verso tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate dopo tale data, ma a tutte le impugnazioni proposte dopo essa. È rimasta ferma la disciplina transitoria relativa al giudizio di cassazione , in base alla quale le norme del capo III del titolo III del libro II e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti mediante ricorso notificato a decorrere da tale data, a eccezione degli articolo 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380- bis , 380- bis .1, 380- ter , 390 e 391- bis c.p.c., che trovano applicazione pure ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al I° gennaio 2023, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. È stata anticipata pure la data di efficacia dell'articolo 363- bis c.p.c., sul rinvio pregiudiziale del giudice di merito, che trova operatività dal 1° gennaio 2023 , anche ai procedimenti in detta data pendenti. E' stato aggiunto che le disposizioni ex articolo 3, comma 34, lett. b , c , d ed e d.lgs. numero 149/2022, in tema di esecuzione forzata , si applicano agli atti di precetto notificati dopo il 28 febbraio 2023 , mentre è stata mantenuta l'efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 delle disposizioni ex articolo 4, comma 1, e 10, comma 1, d.lgs. numero 149/2022 , relative alla mediazione familiare e alle abrogazioni in tema di affiliazione commerciale . Da ultimo, è stato emendato il riferimento al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, non del 20 marzo 2020, ma del 2 novembre 2020, che continuerà a regolare i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili, fino all'adozione dei provvedimenti previsti ex articolo 196 duodecies , comma 5, disp. att. c.p.comma L'ulteriore slittamento disposto in sede di conversione del decreto cd. milleproroghe L'articolo 8, commi 8 e 9 Proroghe in materia di giustizia civile della legge di conversione al cd. milleproroghe contiene la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva . Il comma 9 proroga sino al 31 maggio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall' articolo 30 del TU in materia di spese di giustizia. Continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023 nonché alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023 . Il comma 9 dell'articolo 8 prevede che le disposizioni di cui all' articolo 221, comma 3, d.l. numero 34/2020 , nella parte in cui prevede che con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento, continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2023 al 28 febbraio 2023, nel testo del decreto-legge ante conversione limitatamente al pagamento tramite sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dal TU in materia di spese di giustizia, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo numero 149/2022 . Inoltre, lo stesso articolo 8, al comma 9-bis “ Ascolto del minore e assunzione delle testimonianze nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie ” , inserito nel corso dell'esame da parte del Senato del disegno di legge di conversione, prevede che le disposizioni introdotte dalla riforma del processo civile d.lgs. numero 149/2022 in materia di ascolto del minore e assunzione delle testimonianze nel procedimento in materia di persone, minori e famiglie si applichino ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023, anziché successivamente al 28 febbraio 2023 come originariamente previsto dall' articolo 35 del medesimo D. lgs. numero 149/2022 . Ricapitolando, ecco gli istituti in vigore dal 28 febbraio 2023 Conciliazione giudiziale o a seguito di mediazione da parte della P.A., limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave articolo 1, comma 1, l. numero 20/1994 , modif. dall' articolo 8 d.lgs. numero 149/2022 Procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023 Modifiche delle disposizioni generali - aumento della competenza per valore del giudice di pace articolo 7 c.p.comma - riduzione delle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale articolo 50- bis c.p.c. - obbligo dell'ufficiale giudiziario di effettuare la notifica telematica nei confronti di determinati soggetti articolo 149- bis c.p.c. Procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 Giudizio di primo grado davanti al tribunale articolo 163-281- terdecies c.p.c. - modifica dei contenuti di forma contenuto dell'atto di citazione articolo 163 c.p.comma - modifica del contenuto della comparsa di risposta articolo 167 c.p.comma - modifica della fase introduttiva del giudizio articolo 171- bis e 171- ter c.p.c. - introduzione delle ordinanze di accoglimento o di rigetto della domanda articolo 183- ter e quater c.p.c. Giudizio davanti al giudice di pace articolo 316-321 c.p.comma - proposizione della domanda con ricorso, e non più con citazione articolo 316 c.p.comma - svolgimento della prima udienza nelle forme del rito semplificato articolo 320 c.p.comma - fase decisoria secondo il modello di cui all'articolo 281- sexies c.p.comma articolo 321 c.p.comma Controversie in materia di licenziamenti articolo 441- bis c.p.c.-441- quater c.p.c. Nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie articolo 473- bis -473- bis .51 c.p.c. a eccezione dell'articolo 473-bis.1, comma II, c.p.comma ascolto del minore e assunzione delle testimonianze che si applicherà ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023 come prescritto in sede di conversione del decreto cd. milleproroghe Esecuzione forzata articolo 474-614- bis c.p.c. Procedimenti speciali articolo 657-739 c.p.comma Arbitrato articolo 810-840 c.p.comma Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello articolo 283 c.p.comma impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023 Impugnazioni in generale articolo 326-334 c.p.comma Giudizio di appello forma dell'appello, modo e termine dell'appello incidentale, improcedibilità dell'appello, inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, nomina dell'istruttore, trattazione, decisione a seguito di discussione orale, provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, decisione, rimessione al primo giudice, ammissione e assunzione di prove articolo 342-356 c.p.comma Appello del lavoro articolo 434-436-bis, 437-438 c.p.comma Esecuzione forzata articolo 475, 478, 479 c.p.comma atti di precetto notificati dal 28 febbraio 2023