Vacanza rovinata e “danno alla persona”: qualche precisazione

Secondo la Corte di Cassazione, l’articolo 44 del d.lgs. 23 maggio 2011, numero 79 c.d. codice del turismo deve essere interpretato nel senso che l’espressione “danni alla persona” comprende tutti i danni di carattere non patrimoniale di cui all’articolo 2059 c.c., ivi inclusi i danni morali da vacanza rovinata.

Da vacanza da sogno a vacanza da incubo , si sa, è un attimo bastano disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera e il gioco è fatto. Il nervosismo certo è tanto, ma il ritorno la routine è impegnativo, tant'è che il primo pensiero non è quello di adire le vie giudiziarie per ottenere il ristoro dei danni morali patiti. Questo lo sanno bene i sigg.ri A.C. e G.S. che hanno convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace il tour operator solo dopo quasi un anno e mezzo dal termine del viaggio. Scelta ponderata ed esito positivo, peccato solo temporaneo accogliendo l'impugnazione del tour operator, il Tribunale di Napoli ha riformato integralmente la sentenza impugnata, rigettando le domande degli attori per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Tre e strettamente correlati sono i passaggi dell'argomentazione della Corte partenopea il “ danno alla persona ” di cui all'articolo 44, secondo comma, del Codice del Turismo è soltanto il “danno fisico” i “ danni diversi da quelli alla persona ” di cui all'articolo 45 del Codice del Turismo non possono essere quelli patrimoniali, essendo questi ultimi in caso di vacanza rovinata risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali non rientrando nel concetto di “ danno fisico ”, i danni morali lamentati dagli attori sono disciplinati dall'articolo 45 del Codice del Turismo e il relativo diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione annuale e non già triennale, come sarebbe stato ai sensi dell'articolo 44 del Codice del Turismo decorrente dal rientro del turista.  Oltre al danno, la beffa. I sigg.ri A.C. e G.S. però non ci stanno e presentano ricorso in Cassazione, censurando, per quanto più rileva, la violazione degli articoli del Codice del Turismo concernenti il ristoro del danno da vacanza rovinata i.e. articolo 44, 45 e 47 , in relazione all'affermata prescrizione del diritto al risarcimento azionato.  La posizione della Cassazione. Accogliendo la prospettazione dei ricorrenti, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata, sulla base dei seguenti presupposti da ormai vent'anni, il danno non patrimoniale è stato individuato come categoria ampia e omnicomprensiva di qualsiasi pregiudizio non suscettibile di valutazione economica derivante dalla lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti v. Cass. 31 maggio 2003, numero 8827 Cass. 31 maggio 2003, numero 8828 Cass., Sez. Unumero , 11 novembre 2008, numero 26972 stante l'articolo 5 della direttiva numero 90/314 CEE e la normativa nazionale di attuazione, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è risarcibile ex articolo 2059 c.c. per espressa previsione di legge. In effetti, la legislazione di settore concernente i “ pacchetti turistici ” ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato come occasione di riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale v., fra le altre, Cass. 13 novembre 2009, numero 24044 Cass. 4 marzo 2010, numero 5189 Cass. 20 marzo 2012, numero 4372 Cass. 11 maggio 2012, numero 7256 Cass. 6 luglio 2018, numero 17724 Trib. Torino 13 aprile 2019, numero 1907 App. Bari 28 agosto 2019, numero 1755 Trib. Roma 5 marzo 2020, numero 4830 con la sentenza 12 marzo 2002 numero 168, la Corte di Giustizia UE ha precisato che l'articolo 5 della direttiva numero 90/314 CEE «deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso», sottolineando che nel settore dei viaggi turistici si rilevano spesso «danni diversi da quelli corporali» e che «tutti gli ordinamenti giuridici moderni “riconoscono” un'importanza sempre maggiore alle vacanze» nel delineato quadro di riferimento, l'espressione “danno alla persona” di cui all'articolo 44 del Codice del Turismo non può riguardare il solo “danno fisico” si tratta di un'espressione che individua il danno non patrimoniale in senso lato come categoria ampia e unitaria concernente la lesione di interessi della persona ed è suscettibile di ricomprendere anche i pregiudizi morali lamentati dai ricorrenti essendo stata proposta dai sigg.ri A.C. e G.S. dopo quasi un anno e mezzo dal rientro dal viaggio, l'azione nei confronti del tour operator era tempestiva, perché il diritto al risarcimento del “danno alla persona” ex articolo 44 del codice del turismo è soggetto a prescrizione triennale e non annuale, come il diritto al risarcimento per i “danni diversi da quelli alla persona” previsto dall'articolo 45 del codice del turismo . Insomma, se lo stress per una vacanza andata male è inevitabile, lo stress ulteriore per far valere le proprie ragioni in Tribunale nel ristretto termine di un anno dal rientro lo è ad evitare quest'ultimo stress, con argomentazioni condivisibili, ci pensa proprio la Cassazione.

Presidente Spirito - Relatore Pellecchia Fatti di causa 1. I sigg. C. e S. proposero azione risarcitoria nei confronti Eden SRL Unipersonale per danni da cd. vacanza rovinata disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera . Il GDP accolse la domanda, la quale fu, invece, respinta dal Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello della convenuta società. In particolare, il giudice ritenne che alla fattispecie andasse applicato il D.Lgs. numero 79 del 2011, articolo 45, comma 3, all'epoca vigente secondo cui Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista dal luogo di partenza , disattendendo la tesi delle vittime secondo cui, invece, doveva essere applicato l'articolo 44 medesimo decreto, secondo cui Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni. Sicché, essendo terminato il viaggio il Omissis e notificato l'atto di citazione il 4 febbraio 2014, il diritto era prescritto. A sostegno della decisione il giudice ha spiegato che siffatta interpretazione sarebbe confermata, a livello sistematico, dalla nuova formulazione della norma citata la quale espressamente prevede per il danno alla persona l'applicazione del termine di prescrizione ordinariamente applicabile, con evidente riferimento ai danni fisici . 2. Propongono ricorso per cassazione la C. ed il S. attraverso quattro motivi. Tutte le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 3.1. Il primo motivo - che sostiene la nullità della sentenza impugnata per mancata indicazione nella intestazione di una delle parti S.G. - è infondato in ragione del principio secondo cui L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli articolo 287 e 288 c.p.c. , quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell' articolo 101 c.p.c. , e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce tra le varie Cass. numero 19437/2019 . Nella specie, la mancata indicazione del nome del S. nell'intestazione della sentenza deve essere considerata mero errore materiale, posto che nella motivazione e, per ben due volte, nel dispositivo della stessa è fatto riferimento agli appellati . 3.2. Il secondo motivo - che lamenta la violazione del D.Lgs. numero 79 del 2011, articolo 47,44 e 45 in relazione alla affermata prescrizione del diritto azionato, concernente i danni non patrimoniali subiti dalle vittime - è fondato. Evidentemente, il giudice dell'appello sembra non aver voluto attribuire rilevanza al radicale e consolidato mutamento di prospettiva compiuto dalla giurisprudenza in circa due decenni in tema di danno non patrimoniale, individuato come ampia ed onnicomprensiva categoria concernente qualsiasi ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica. In particolare, la lesione dei diritti inviolabili della persona, di cui all' articolo 2 Cost. , è stata ascritta ai casi previsti dalla legge , che, ai sensi dell' articolo 2059 c.c. , consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali. Più precisamente, sia la previsione, nell' articolo 2 Cost. , della garanzia dei diritti inviolabili della persona, sia il senso stesso dell'inviolabilità, proiettata nei rapporti orizzontali, sono stati ritenuti idonei a recepire implicitamente il rinvio di cui all' articolo 2059 c.c. Ai diritti inviolabili della persona non può negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva, talora integrata - in presenza di una particolare gravità soggettiva dell'illecito e relativamente alla componente del danno morale - anche da una funzione individual-deterrente in tal senso cfr. Corte Cost. numero 205 del 2022 . Il citato diritto vivente ha poi conseguito l'avallo della Corte costituzionale che, a fronte della tutela assicurata in via ermeneutica agli interessi di rango costituzionale inerenti alla persona sentenza numero 233 del 2003 , ha giudicato come non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 2059 c.c. , sollevata in riferimento agli articolo 2 e 3 Cost. Nella motivazione la Corte ha riconosciuto alle sentenze della Cassazione e specificamente alle pronunce numero 8828 e numero 8827 del 2003 l'indubbio pregio di aver ricondotto a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' articolo 2059 c.c. , tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, incluso il danno biologico. Per altro verso, già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in tema, la risarcibilità del danno non patrimoniale, individuandone il fondamento non nella generale previsione dell' articolo 2 Cost. , ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata come legislativamente disciplinata Cass. 4 marzo 2010, numero 5189 . Anche Cass. 20 marzo 2012, numero 4372 , ha cassato una decisione che lo aveva negato, affermando che la risarcibilità di tale danno e' prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea . In effetti, la legislazione di settore concernente i pacchetti turistici , emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell'ambito dell'obiettivo dell'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale. La Corte di Giustizia, già nel 2002 sentenza 12 marzo 2002, numero 168 , pronunciandosi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 5 della direttiva numero 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso , mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso danni diversi da quelli corporali , al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche e che tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono un'importanza sempre maggiore alle vacanze . Alla luce di tale pronuncia, la dottrina e la giurisprudenza di merito, hanno letto le espressioni generiche contenute nel D.Lgs. numero 111 del 1995 articolo 13 e 14 come comprensive anche del danno non patrimoniale. Poi, in una visione d'insieme, il Codice del turismo D.Lgs. 23 maggio 2011, numero 79 , emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE , applicabile nella specie, prevede espressamente articolo 47 il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. In particolare, si prevede che, qualora l'inadempimento non sia di scarsa importanza ai sensi dell' articolo 1455 c.c. , il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta . Alla luce di quanto premesso, è manifestamente errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il termine danno alla persona deve, evidentemente, essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali sia perché è tale l'accezione tecnica del termine e sia perché, altrimenti, la distinzione non avrebbe senso. In tema di cd. vacanza rovinata, infatti, è chiaro che si verte sempre di danni cd. morali in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali . Al contrario, la disposizione di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, numero 79, articolo 44 Applicabile alla fattispecie in esame e che fissa in tre anni il termine prescrizionale per il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico deve essere interpretata nel senso che tra i danni alla persona sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all' articolo 2059 c.c. , come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona. Sul punto, dunque, la sentenza deve essere cassata ed il giudice del rinvio riesaminerà la vicenda processuale attenendosi all'enunciato principio di diritto. 3.3. Il terzo motivo censura la sentenza per non avere provveduto in ordine alla domanda di danno subito a causa di ritardo aereo. Sostengono i ricorrenti ed offrono adeguata documentazione a riguardo che la menzionata domanda era stata specificamente formulata ed accolta in primo grado, con il riconoscimento di apposito risarcimento che l'appello della società avversaria aveva coinvolto anche questo punto della prima sentenza che gli stessi ricorrenti avevano puntualmente replicato in tema di ritardo aereo. Ciononostante - sostengono i ricorrenti - il giudice d'appello ha omesso di provvedere in merito a questa autonoma ed indipendente domanda, benché il D.Lgs. numero 79 del 2011, articolo 44 richiami espressamente l' articolo 2951 c.c. Anche questo motivo deve essere accolto, siccome la domanda di risarcimento del danno da ritardo aereo si identificava come del tutto autonoma rispetto all'altra e diversamente disciplinata quanto ai termini prescrizionali. Anche sul punto la sentenza - che in ordine a tale domanda non ha affatto provveduto - deve essere cassata ed il giudice del rinvio provvederà in relazione ad essa. 3.4. Il quarto motivo, proposto in subordine rispetto al terzo, resta assorbito dall'accoglimento di quest'ultimo. 4. Pertanto la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i motivi secondo e terzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Napoli nella persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche in odine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i motivi secondo e terzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli nella persona di diverso magistrato, anche perché provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.