Ai fini del riconoscimento della natura di titolo esecutivo, occorre che la c.d. side letter sia stata formalizzata in atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso contrario, potrebbe comunque far parte del concetto di titolo esecutivo giudiziale quale elemento ritualmente acquisito nel processo.
La Corte d'Appello di Roma confermava l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'ex marito avverso il precetto notificatogli dall'ex moglie in relazione ad un credito relativo all'assegno divorzile asseritamente spettante. Secondo i giudici di merito, l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi a latere del procedimento di separazione consensuale c.d. side letter -che prevedeva il versamento di una somma aggiuntiva rispetto al mantenimento fissato dal giudice - era infatti stato superato dall'intervenuto divorzio che aveva rideterminato le condizioni economiche della separazione. L'ex moglie ha proposto ricorso in Cassazione ribadendo l'autonomia della side letter rispetto al provvedimento di divorzio, affermando inoltre che la durata dell'obbligazione ivi prevista non era stabilita per relationem rispetto al divorzio stesso. Il Collegio, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, rigetta il ricorso. Deve in primo luogo sottolinearsi che la c.d. side letter non può integrare un titolo esecutivo giudiziale come è invece l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio divorzile in quanto non riveste la forma dell'atto pubblico, né tantomeno di scrittura privata autenticata. Ciò posto, ai sensi dell'articolo 474, comma 2, numero 1, c.p.c., occorre però precisare che il titolo esecutivo giudiziale «non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo di eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, da valutarsi, eventualmente, anche ex officio da parte del giudice dell'opposizione esecutiva Cass. sez. unite numero 11066/2012 , ma a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice di merito Cass. sez. III numero 10806/2020 e sempre che l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione Cass. sez. lav. numero 5019/2020 ». In tal senso dunque la Corte capitolina ha errato nell'escludere la generalizzata possibilità per gli accordi intervenuti a latere della separazione di mantenere la propria efficacia anche dopo la sentenza di divorzio. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.
Presidente De Stefano – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. C.C. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza numero 3026/20, del 22 giugno 2020, della Corte di Appello di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza numero 6526/16, del 31 marzo 2016, resa dal Tribunale di Roma - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione, proposta da A.G. , avverso il precetto notificatogli dalla C. per l'importo di Euro 17.657,28. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver notificato all'A. il suddetto atto di precetto, in relazione ad un credito relativo all'assegno divorzile dovutole, per sé e i figli conviventi, per il periodo da aprile a luglio 2014, come da ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma del 2 aprile 2014. L'opposizione dell'A. era basata sul presupposto della non debenza della somma precettata, assumendo l'opponente di aver pagato integralmente quanto dovuto in forza della citata ordinanza presidenziale, nulla egli dovendo corrispondere, invece, in forza di obbligazioni stragiudiziali. L'opposizione veniva accolta dal primo giudice, con decisione confermata in appello sul rilievo che l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, a latere del procedimento di separazione consensuale dagli stessi incardinato la c.d. side letter del 24 dicembre 2009 fosse stato superato dal divorzio giudiziale del 2 aprile 2014, avendo tale provvedimento rideterminato le condizioni economiche previste in sede di separazione. 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la C. , sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 1322 c.c. Si evidenzia, innanzitutto, il contenuto della side letter intercorsa tra le parti. In particolare, in basa ad essa, con “riferimento al ricorso per separazione personale consensuale pendente dinanzi al Tribunale di Roma ad integrazione delle condizioni di separazione nello stesso specificate , l'A. e la C.C. , con tale scrittura privata, da ritenersi parte integrante del detto ricorso , convenivano che il primo, ad integrazione della somma di Euro 2.000,00 corrisposta alla moglie per il mantenimento dei figli A.R. A.C. A.G. , indicata nel ricorso per separazione, corrisponderà altresì alla medesima, sempre a titolo di mantenimento per i figli, la somma netta ulteriore di Euro 3.000,00 . Del pari, la scrittura de qua stabiliva che l'A. per il solo periodo compreso tra dal omissis al omissis corrisponderà altresì alla moglie l'ulteriore somma di Euro 1.00G,00 a titolo di contributo per le spese extra della medesima . Si censura l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui tale side letter non avrebbe autonomia rispetto al provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non rinvenendosi - secondo la Corte territoriale - nessun arresto giurisprudenziale che riconosca ad accordi intervenuti a latere della separazione una efficacia perdurante dopo la sentenza di divorzio . Così pronunciandosi, infatti, il giudice di appello lamenta la ricorrente - non farebbe null'altro che negare il principio dell'autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 c.c. . Rileva, aggiuntivamente, la C. come l'eventuale scadenza di accordi siffatti al momento del divorzio sia questione che attiene all'interpretazione degli accordi stessi , non potendo tout court affermarsi , se non appunto in violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1322 c.c. che le obbligazioni contemplate da simili accordi si estinguono automaticamente al momento del divorzio . 3.2. Il secondo motivo denuncia falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c A prescindere dall'error iuris in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata ed oggetto del primo motivo di ricorso , si rileva come essa abbia finito con l'affermare che l'obbligo nascente dalla side lettè non potesse avere durata eccedente la sentenza di divorzio. Assume, per contro, la ricorrente che alla luce dell'accordo , come sopra trascritto, ed in applicazione dell'articolo 1362 cod. chi. , lo stesso dovesse interpretarsi nel senso che la durata dell'obbligazione era ed è stabilita per relationem, ossia in riferimento alla sussistenza dell'obbligo dii mantenere i figli, a prescindere dal divorzio . Orbene, poiché non può dubitarsi della primazia del criterio dell'interpretazione letterale, dal momento che, nella specie, la lettera dell'accordo depone nel senso di collegare l'obbligo nascente dall'accordo al mantenimento della prole, esso era destinato a permanere, anche nella sua natura integrativa rispetto a quanto previsto nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi, solo al venir meno di tale obbligo, prescindendo così dalle vicende relative alla cessazione degli effetti del loro matrimonio. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, l'A. , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un sdo Sostituto, ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che sia accolto il primo motivo di ricorso. 6. La ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. A tale esito, tuttavia, occorre pervenire mediante correzione. della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 384, ultimo comma, cod. proc. civ. giacché l'impiego di tale strumento è consentito anche quando ricorra l'ipotesi - qual è la presente - di vizio di motivazione su questione di diritto da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 13 dicembre 2017, numero 29886, Rv. 646295-01 . Corretto è, infatti, il rilievo espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, secondo cui la sentenza impugnata - in ciò negando ogni valore all'autonomia privata, con violazione dell'articolo 1322 c.c. - postula una generalizzata impossibilità, per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio, essendosi la Corte capitolina, in tal modo, sottratta al doverè di esaminare il contenuto della pattuizione sottoposta al suo vaglio. Si legge infatti nella sentenza impugnata a fondamento della decisione di respingere il gravame della C. - che non si riviene nessun arresto giurisprudenziale che riconosca ad accordi intervenuti a latere della separazione una efficacia perdurante dopo la sentenza di divorzio . Affermazione che, come osserva il Procuratore Generale, si pone in contrasto con il principio secondo cui tanto in caso di separazione consensuale che di divorzio congiunto, i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare Cass. Sez. 1, sent. 20 agosto 2014, numero 18066, Rv. 632256-01 , affermandosi anche che, in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegnp di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore Cass. Sez. 1, ord. 24 febbraio 2021, numero 5065, Rv. 660758-01 . 7.2. Tale rilievo, tuttavia, non giova alla ricorrente, essendo i due motivi di ricorse - da scrutinare congiuntamente, data a oro connessione - non fondati, per le ragioni meglio indicate di seguito. 7.2.1. Invero, ad escludere la possibilità che la c.d. side letter potesse integrare un titolo esecutivo giudiziale qual è l'ordinanza presidenziale, adottata nell'ambito del giudizio Divorzile è sufficiente la costatazione che essa come invece necessario, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c. - non risulta rivestire la forma nè di atto pubblico, nè di scrittura privata autenticata, non essendo tale circostanza nè addotta dalla ricorrente, nè risultante dalla sentenza impugnata. D'altra parte, qualora si fosse preteso - circostanza, per vero, neppure invocata dal ricorrente di attribuire a tale documento efficacia integrativa del suddetto titolo giudiziale, sarebbe occorso che tale circostanza risultasse dal titolo stesso. È noto, infatti, come questa Corte - nella sua massima sede nomofilattica abbia affermato che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'articolo 474, comma 2, numero 1 , c.p.c., non si identifica, nè si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, da valutarsi, eventualmente, anche ex officio , da parte del giudice dell'opposizione esecutiva Cass., Sez. Unumero , sent. 2 luglio 2012, numero 11066, Rv. 622929-01 , ma a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, numero 10806, Rv. 658033-02 , e sempre che l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione Cass. Sez. Lav., ord. 25 particolare, che le relative questioni - nella specie, la possibile persistenza dell'accordo, concluso a latere del ricorso per separazione, pur dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali adottati nel giudizio di separazione, siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2014, numero 23159, Rv. 633259-01 . 8. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi , ex articolo 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'articolo 58, comma 1 della legge 18 giugno 2009, numero 69 applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con citazione notificata il 12 agosto 2014 . Essi, infatti, vanno identificati affermazione, compiuta dalla Corte capitolina tanto da aver richiesto correzione della motivazione , nel postulare una generalizzata impossibilità, per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio. 9. In ragione del rigetto del ricorso sussiste, a carico della ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria Cass. Sez. Unumero , sent. 20 febbraio 2020, numero 4315, Rv. 657198-01 , l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, aì sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittiimità. Ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.