Cosa accade quando il terreno di scontro tra mamma e papà è la scelta dell’istituto scolastico presso il quale iscrivere i propri figli in previsione del nuovo ciclo di studi? Ecco cosa ha stabilito il Tribunale di Roma.
L'iscrizione a scuola è una scelta che deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, e ciò indipendentemente dalla situazione di separazione o divorzio e a prescindere dal tipo di affidamento. Tuttavia, tale scelta costituisce spesso motivo di litigio tra i genitori in particolare, la maggior parte dei casi di disaccordo sul tema è rappresentata dall'iscrizione alla scuola pubblica o ad un istituto privato. È questo il tema affrontato dal Tribunale di Roma con decreto del 28 dicembre 2022. Nello specifico, una madre chiedeva al Giudice l'autorizzazione all'iscrizione scolastica della figlia alla scuola materna pubblica anche senza il consenso del padre o, in alternativa, l'iscrizione della bambina alla scuola materna privata, con retta a carico esclusivo dell'ex coniuge. Di contro, il padre chiedeva che la bambina continuasse a frequentare l'istituto privato presso il quale era già iscritta, non solo alla luce del principio della continuità del percorso scolastico avviato, ma anche a tutela della minore che «non deve essere costretta a subire un mutamento dell'ambiente scolastico nel momento delicato della separazione dei genitori» in tal senso, Cass. civ., numero 21553/2021 . Posto che «il consenso prestato per le iscrizioni scolastiche ha effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso stesso», e che «i genitori devono poter rinnovare il loro consenso ad ogni mutamento di ciclo, non potendo ritenersi vincolati al consenso espresso per tutto il percorso di studi del figlio qualora la struttura abbia classi di istruzione di diverso grado», il Tribunale ritiene di accordare preferenza alla scuola pubblica, in ragione del suo carattere gratuito e laico. La minore, pertanto, dovrà frequentare l'istituto pubblico come chiesto dalla madre.
Giudice Jenzi Fatto e diritto Letta l'istanza depositata il 18.10.2022 con cui la sig.ra omissis ha chiesto autorizzarsi l'iscrizione scolastica di omissis alla scuola materna pubblica omissis anche senza il consenso paterno o, in subordine, autorizzarsi l'iscrizione della bambina alla scuola materna privata omissis , con retta a carico esclusivo del padre considerato che la parte resistente, premesso che omissis sta attualmente frequentando l'asilo nido omissis , ha chiesto il rigetto della domanda di controparte invocando a sostegno della sua richiesta il principio della continuità del percorso scolastico avviato, a tutela della bambina che non deve essere costretta a subire un mutamento dell'ambiente scolastico nel momento delicato della separazione dei genitori, conformemente all'orientamento espresso in tal senso dalla Corte di Cassazione, con sentenza numero 21553 del 27/07/2021 ritenuto, tuttavia, che l'orientamento di questo Tribunale è nel senso che il consenso prestato per le iscrizioni scolastiche abbia effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso stesso i genitori, pertanto, debbono poter rinnovare il loro consenso ad ogni mutamento di ciclo, non potendo ritenersi vincolati al consenso espresso per tutto il percorso di studi del figlio, qualora la struttura abbia classi di istruzione di diverso grado ritenuto che, per consolidato orientamento della Sezione, in caso di conflitto tra i genitori in merito all'iscrizione del figlio minore alla scuola privata o a quella pubblica, la scelta del Tribunale, in disparte ogni valutazione sulla validità dell'offerta formativa, non apprezzabile in questa sede, non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblico in ragione del suo carattere gratuito e laico P.Q.M. autorizza omissis a iscrivere la minore omissis presso la scuola dell'infanzia comunale omissis sita in Roma, via omissis anche senza il consenso paterno. Si comunichi alle parti.