Per ottenere il risarcimento diretto, deve sussistere il litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile

In seguito ad un tamponamento e al conseguente colpo di frusta , una donna ricorre in giudizio per ottenere il risarcimento ex articolo 149, d.lgs. numero 209/2005 Codice delle assicurazioni private – CAP da parte dell’impresa assicuratrice del veicolo da lei condotto, oltre che il risarcimento dei danni all’autovettura e quelli non patrimoniali.

Ma proprio la compagnia assicuratrice ricorre in Cassazione sostenendo, tra le varie doglianze, che il Tribunale di Treviso, in qualità di giudice d'appello, avrebbe erroneamente omesso di rilevare ex officio, ai sensi dell'articolo 354, comma 1, c.p.c., la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile del sinistro e non avrebbe quindi dichiarato la nullità della sentenza con rimessione al GdP di Conegliano. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione infatti risolve positivamente la questione circa la configurabilità, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private, di un litisconsorzio necessario con riferimento al danneggiante. I Giudici di legittimità ricordano a riguardo che «in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del d.lgs. numero 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del citato decreto». Sicché, «ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex articolo 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'articolo 383, comma terzo, c.p.c.» Cass. numero 21896/2017 Cass. numero 9188/2018 Cass. numero 7755/2020 Cass. numero 14466/2020 . Ne consegue che «la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti articolo 149, comma 3, cit. » Cass. numero 21896/2017 . Peraltro, la configurabilità di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private, è anzitutto confermata dal comma sesto della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che «l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato» Cass. numero 21896/2017 . Nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale rivolta dalla danneggiata all'Assicurazione, in forza della procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 CAP, avrebbe dovuto essere spiegata e decisa anche nei confronti del responsabile civile del sinistro. Per tutti questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso in oggetto.

Presidente Travaglino – Relatore Vincenti Fatti di causa 1. - In data omissis A.S. fu coinvolta in un sinistro stradale mentre conduceva il veicolo di proprietà di P.I. , assicurato con la Vittoria Assicurazioni S.p.A., poiché tamponato da un'altra autovettura, di proprietà di B.G. , assicurata con l'Axa Assicurazioni S.p.A Recatasi immediatamente al Pronto Soccorso, la A. fu dimessa con diagnosi di cervico lombargia reattiva post incidente stradale con prognosi di 15 giorni. 1.1. - A seguito dell'accaduto, la parte danneggiata dal sinistro inoltrò richiesta di risarcimento ex D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 149 Codice delle assicurazioni private - CAP all'impresa assicuratrice del veicolo da lei condotto, Vittoria Assicurazioni S.p.A., al fine di ottenere la liquidazione, oltre che dei danni all'autovettura, anche di quelli non patrimoniali. 1.2. - Ottenuto il risarcimento dei soli danni materiali, la A. citò innanzi al Giudice di pace di omissis la sola Vittoria Assicurazioni S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, con personalizzazione. Incontroversa la dinamica del sinistro, la parte convenuta si costituì in giudizio per il rigetto di tutte le domande attoree deducendo, in particolare, sia l'inesistenza del lamentato pregiudizio patrimoniale - anche in considerazione della mancanza di un idoneo accertamento clinico strumentale obiettivo dal quale potesse ritenersi provata la lesione, come invece richiesto dall'allora vigente articolo 139, comma 2, ultimo periodo, del CAP, come modificato dal D.L. numero 1/2012 comma 3-ter dell'articolo 32 convertito, con modificazioni, nella L. numero 27 del 2012 – sia l'assenza dei presupposti necessari al riconoscimento di una personalizzazione del danno. 1.3. - L'adito Giudice di pace, istruita la causa con espletamento di c.t.u. medico-legale, condannò, con sentenza dell'aprile 2016, la Vittoria Assicurazioni S.p.A. al risarcimento del danno biologico patito dall'attrice, che liquidò in complessivi Euro 9.129,45, oltre interessi legali. 2. - L'appello avverso tale decisione proposto dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. veniva rigettato dal Tribunale di Treviso con sentenza resa pubblica l'11 febbraio 2020, con cui il giudice di secondo grado riteneva infondate le censure relative alla insussistenza del danno biologico nei termini accertati in primo grado alla erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 139 CAP, così come riformato ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 32 del D.L. numero 1 del 2012, allora vigenti all'illegittimo riconoscimento della personalizzazione del danno in assenza di qualsivoglia allegazione e dunque prova di fatti fondanti la pretesa risarcitoria relativa a tale specifica voce di danno all'erronea liquidazione delle spese di patrocinio stragiudiziale. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Vittoria Assicurazioni S.p.A., affidando le sorti dell'impugnazione a tre motivi. Resiste con controricorso A.S. . Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 e numero 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 149 CPA, nonché degli articolo 102 e 354, comma 1, c.p.c., in quanto il Tribunale di Treviso, in qualità di giudice d'appello, ometteva di rilevare ex officio, ai sensi dell'articolo 354, comma 1, c.p.c., la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile del sinistro e non dichiarava la nullità della sentenza con rimessione della causa al Giudice di Pace di omissis . Come specificato nella pronuncia di primo grado, infatti, con atto di citazione regolarmente notificato, la signora A.S. , conveniva in giudizio la sola Vittoria Assicurazioni S.p.A. . , in forza della disciplina sul risarcimento diretto ex D.lgs. 209-2005 CAP articolo 149, omettendo di citare il responsabile del sinistro B.G. , conducente e proprietario dell'autovettura assicurata dalla Axa Assicurazioni S.p.A Secondo la parte ricorrente, seppur caratterizzato da un sistema particolare a tutela del danneggiato/assicurato, la procedura liquidativa del risarcimento diretto non è estranea al sistema della responsabilità civile automobilistica ed alle specifiche regole dettate dal Codice delle assicurazioni private in tema di azione diretta , di cui all'articolo 144 CAP, in cui si prevede, in particolare, che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione sia chiamato anche il responsabile del danno, in veste di litisconsorte necessario . Il Tribunale di Treviso, dunque, avrebbe dovuto rilevare la nullità del giudizio di primo grado in considerazione della mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 354, c.p.c., nei confronti del responsabile civile. Pertanto, la Vittoria Assicurazioni S.p.A. chiede l'annullamento anche ex officio delle pronunce di merito emesse ed il conseguente rinvio al giudice di primo grado ex articolo 383, comma 3, c.p.c., in connessione con l'articolo 354, c.p.c. . 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 139, comma 2, ultimo periodo, per avere il Tribunale errato nel ritenere applicabile al caso di specie l'articolo 139, comma 2, CAP, così come modificato dal D.L. 1/2012, articolo 32, commi 3-ter e 3- quater, e non anche la formulazione della medesima disposizione così come novellata dalla L. 4 agosto 2017, numero 124, già vigente al momento della emanazione della sentenza. Pertanto, aderendo alla formulazione previgente della norma, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell'accertamento del danno biologico di lieve entità, la sola componente clinico obiettiva, giudicando viceversa superfluo l'esame strumentale positivo in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in primo grado. 3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 139, comma 3, per aver il Tribunale di Treviso, in adesione all'accertamento esperito dalla CTU medico legale in primo grado, liquidato la voce di danno non patrimoniale relativa alla personalizzazione del danno biologico, in assenza di qualsiasi prova del danno morale subito da parte del soggetto danneggiato. 4. - Il primo motivo è fondato, con assorbimento dell'esame degli altri due motivi proposti con il medesimo ricorso. 4.1. - La questione circa la configurabilità, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private, di un litisconsorzio necessario con riferimento al responsabile civile è stata risolta positivamente da questa Corte. Con diversi precedenti Cass. numero 21896/2017 Cass. numero 9188/2018 Cass. numero 7755/2020 Cass. numero 14466/2020 si è, infatti, affermato il principio - al quale il Collegio intende dare continuità - secondo cui in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del citato decreto. Sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex articolo 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c Giova ricordare come tale conclusione, necessaria a seguito di una mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore, trovi la propria principale giustificazione nella necessità di estendere analogicamente al caso di specie l'articolo 144, comma 3, CAP, secondo il quale Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno . In ragione dell'identità sostanziale di ratio sottesa alle due ipotesi, infatti, la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti articolo 149, comma 3, cit. Cass. numero 21896-2017 . Analogamente al caso di cui all'articolo 144 CAP, dunque, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta. Peraltro, la configurabilità di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex articolo 149 CAP, è anzitutto confermata dal comma 6 della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato , Cass. numero 21896-2017 . Infine, non è ostativa di tale soluzione neanche l'interpretazione letterale dell'articolo 149, comma 1, CAP. La proponibilità della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato alla sola impresa di assicurazione del veicolo dallo stesso utilizzato, infatti, non preclude l'azionabilità della stessa anche nei confronti del responsabile civile. Tale formulazione - stante la finalità di rafforzamento di tutela della posizione del danneggiato dal sinistro riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale all'istituto Corte Cost., sent. numero 180-2019 - è preclusiva dell'azionabilità della richiesta nei soli confronti dell'assicurazione del danneggiante fermo restando la successiva possibilità di intervento in giudizio con conseguente estromissione dell'impresa assicuratrice del danneggiato in ciò, dunque, risiederebbe la semplificazione e la garanzia di una più immediata tutela risarcitoria della parte danneggiata dal sinistro, rispetto alla procedura di cui all'articolo 144, CAP 4.2. - Pertanto, nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale rivolta dalla A. a Vittoria Assicurazioni S.p.A., in forza della procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 CPA, avrebbe dovuto essere spiegata e decisa anche nei confronti del responsabile civile del sinistro. Non essendo, invece, stata rilevata la non integrità del contraddittorio, nè dal giudice di primo grado, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell'articolo 383 c.p.c. A tal riguardo, la Vittoria Assicurazioni S.p.A., come era suo onere tra le altre, Cass. numero 21256/2017 , ha indicato, in questa sede cfr. pp. 2, 5 e 8 del ricorso , il soggetto che deve partecipare al processo quale litisconsorte necessario - ossia, B.G. , proprietario dell'autovettura omissis , assicurata dalla Axa Assicurazioni S.p.A. - la cui esistenza, in forza di quanto emergente dalle risultanze processuali dei giudizi di merito, è incontestata cfr. anche p. 2 del controricorso . 4.3. - Nè, infine, può ritenersi, come prospettato dalla parte controricorrente, che sul punto si sia formato giudicato implicito, giacché, anche in secondo grado, è rimasto comunque oggetto di discussione il quantum debeatur e, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur essendosi formato il giudicato interno implicito in ordine all'accertamento della responsabilità , nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore Cass. numero 9112/2014 Cass. numero 11215/2019 v. anche Cass. numero 26041/2005 . A stabilire, poi, se in concreto poi il proprietario del veicolo abbia interesse o meno e qual sia la condizione che a questi convenga non può essere la compagnia di assicurazione, che propone appello, in quanto il litisconsorzio è necessario proprio perché in astratto è sempre nell'interesse del proprietario del veicolo di partecipare al giudizio ed è rimessa a costui la decisione se l'effettiva partecipazione sia o meno nel suo interesse. Di qui, peraltro, l'inconsistenza dei rilievi di parte controricorrente, ribaditi con la memoria, sulla superfluità della rimessione della causa al primo giudice, rilevando, nella specie, proprio il rispetto effettivo del principio del contraddittorio e le effettive garanzie di difesa e il diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità del soggetto nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. 5. - Va, quindi, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa, ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c., al Giudice di pace di omissis , in persona di diverso magistrato onorario, affinché riesamini nel contraddittorio anche di B.G. la domanda risarcitoria proposta da A.S. i e provveda pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di omissis , in persona di diverso magistrato onorario, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.