Bagaglio consegnato in ritardo: va risarcita la limitazione alla libertà di circolazione del turista

Confermato il ristoro economico per un uomo e una donna che, alla fine di un viaggio intercontinentale da Milano a Nuova Delhi, sono stati costretti ad aspettare per quarantotto ore la consegna dei loro bagagli. Questo contrattempo ha limitato, secondo i Giudici, la loro possibilità di muoversi e di godersi una serena vacanza.

Va risarcito il turista che, all’approdo di un lungo viaggio intercontinentale, si è ritrovato senza bagaglio e per quarantotto ore è stato costretto senza i propri oggetti personali e perciò è stato temporaneamente impossibilitato a godersi una serena vacanza . A finire sotto accusa è la società “Aeroflot Russian Airlines”, compagnia di bandiera della Federazione Russa. A citarla in giudizio sono un uomo e una donna, i quali chiedono un ristoro economico per il danno subito a causa della ritardata consegna dei loro bagagli , avvenuta quarantotto ore dopo l’atterraggio a Nuova Dehli alla fine di un volo intercontinentale. In sostanza, l’uomo e la donna raccontano di «aver ricevuto il bagaglio – con cui viaggiavano su un volo del 14 agosto 2014 della “Aeroflot Russian Airlines”, diretto da Milano Malpensa a Nuova Dehli – con due giorni di ritardo rispetto al loro arrivo a destinazione» e hanno perciò deciso di chiedere un adeguato ristoro economico. In primo grado la richiesta avanzata dall’uomo e dalla donna viene accolta il Giudice di pace stabilisce che la compagnia aerea dovrà versare loro 250 euro a testa come risarcimento per «il danno patrimoniale e non patrimoniale» subito a causa della ritardata consegna del bagaglio. I giudici del Tribunale confermano la responsabilità della compagnia aerea ma ridimensionano la cifra del risarcimento l’uomo e la donna potranno percepire solo 50 euro a testa come « ristoro del danno non patrimoniale » causato dalla «ritardata consegna del bagaglio di viaggio». Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal legale che ha rappresentato la compagnia aerea russa. Impossibile, secondo i Magistrati, mettere in dubbio il danno subito dai due viaggiatori su questo fronte, difatti, è ritenuta palese la violazione arrecata al loro «diritto di circolazione». Per fare chiarezza, comunque, i Giudici di terzo grado sottolineano come ci si trovi di fronte non ad «un disagio di poche ore» bensì ad «un pregiudizio protrattosi per due giorni e all’esito di un volo intercontinentale che aveva condotto i viaggiatori da Milano a Nuova Dehli» e consistente in «stress, ansia e disagio per non aver avuto a disposizione i propri oggetti personali durante la prima parte del soggiorno all’estero». Per i Giudici di Cassazione, come già per i giudici di merito, tale pregiudizio va apprezzato come limitazione alla «libertà di movimento» dei due turisti con conseguente «compromissione, ancorché breve ma comunque giuridicamente rilevante, del loro diritti ad una normale esistenza e ad una serena vacanza». A fronte della «inviolabilità del diritto alla libertà di circolazione», è lampante, secondo i Giudici, la menomazione subita dai due viaggiatori, menomazione accettabile «solo per motivi di sanità e di sicurezza», chiariscono. Confermato in via definitiva, quindi, il risarcimento per i due viaggiatori , risarcimento quantificato in soli 50 euro a testa alla luce della «breve compressione» della loro «libertà di locomozione», come «passeggeri di un volo intercontinentale», in ragione della «indisponibilità per due giorni, e in territorio straniero, di tutti i loro effetti personali».

Presidente Cirillo – Relatore Guizzo Ritenuto in fatto - che la società Aeroflot Russian Arlines d'ora in poi, Aeroflot ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza numero 4970-21, del 26 maggio 2021, del Tribunale di Napoli, che - accogliendone solo parzialmente il gravame avverso la sentenza numero 6479-18, del 19 febbraio 2018, del Giudice di pace di Napoli - l'ha condannata al pagamento, in favore di C.D. e T.I. , della somma di Euro 50,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per ritardata consegna del bagaglio di viaggio - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal C. e dalla T., i quali lamentavano di aver ricevuto il bagaglio - con il quale viaggiavano su un volo del omissis della predetta compagnia di bandiera della omissis , diretto da omissis a omissis - con due giorni di ritardo rispetto al loro arrivo a destinazione - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria, liquidando in favore degli attori sia il danno patrimoniale che non patrimoniale, nella misura di Euro 250,00 per ciascuno di essi - che il gravame proposto dalla convenuta soccombente veniva accolto parzialmente dal giudice di appello, che provvedeva nei termini sopra meglio indicati - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione la società Aeroflot, sulla base - come detto - di tre motivi - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 - violazione e falsa applicazione dell' articolo 19 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come modificata dal Protocollo dell'Ala del 28 settembre 1955, Convenzione resa esecutiva in Italia con la L. 19 maggio 1932, numero 841 ed applicabile catione temporis , in pianto, all'epoca dei fatti, la omissis non aveva ancora aderito alla convenzione di Montreal del 1999 - che la norma suddetta - secondo la ricorrente - esprime chiaramente il concetto che oggetto di quantificazione giudiziale sia il danno risultante dal ritardo, e non il danno ipotetico , mentre la sentenza impugnata avrebbe assunto come inevitabilmente connesso al ritardo nella riconsegna dei bagagli un limite alla libertà di locomozione mai da nessuno addotto - che il secondo motivo, invece, denuncia - sempre ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 - violazione degli articolo 1223, 1226 e 2059 c.c. - che la liquidazione dell'importo di Euro 50,00, per ciascuno dei già attori, fuoriesce consapevolmente - secondo la società Aeroflot - dai parametri di cui all' articolo 1223 c.c. , dato che l'esistenza del danno in caso di inadempimento contrattuale deve essere dimostrata, non potendosi ritenere sussistente in n ipso ed identificarsi con la sola violazione contrattuale - che, nella specie, risulterebbero allegati semplici stress e disagi patiti per non avere avuto a disposizione i propri oggetti personali durante la prima parte del soggiorno all'estero , ai quali la sentenza impugnata non avrebbe dovuto attribuire rilievo, secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - che, infine, il terzo motivo denuncia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 - nullità della sentenza, ex articolo 132 c.p.c. , in relazione sia al danno non patrimoniale liquidato, sia all'utilizzo del criterio equitativo - che, con riferimento ad ambo tali aspetti, sussisterebbe il vizio di motivazione apparente, mancando nella sentenza qualsiasi riferimento alla gravità della presunta lesione di diritti costituzionali, ragionevolmente esclusa nell'ipotesi di ritardata riconsegna di bagagli registrati , nonché risultando l'adozione del criterio equitativo fondata su semplici presunzioni, in assenza di alcuna allegazione o elemento probatorio concernente il danno ipotizzato in sentenza - che sono rimasti solo intimati il C. e la T. - che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto eli fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 2022 - che la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex articolo 380-bis, comma 2, c.p.c. - che i primi due motivi di ricorso - da scrutinarsi congiuntamente, data la loro connessione - sono infondati - che questa Corte ha affermato che la Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale, come poi modificata da quella di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 10 gennaio 2004, numero 12 , si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimento determinativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo il ritardo nella consegna del bagaglio , ma non opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali della persona del passeggero tale da fame emergere figura e consistenza siccome suscettibili di essere incisi dalla anzidetta condotta , sicché, non ravvisandosi una previsione normativa espressa di risarcibilità del danno non patrimoniale come tale, gli stessi interessi della persona la cui lesione, conseguente all'inadempimento contrattuale del vettore aereo internazionale per ritardata consegna del bagaglio , suscettibile di riparazione, anch'essi non altrimenti positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuati dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale , non potendo, peraltro questi essere confusi con lo stress ed i disagi psicologici lamentati dai viaggiatori così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2015, numero 14667 , Rv. 636276-01 - che nella specie, tuttavia, tale diritto è stato individuato in quello di circolazione al quale attribuisce rilievo costituzionale Cost., articolo 16 , sicché la censura svolta dalla ricorrente è infondata, visto che la sentenza impugnata si è mantenuta nei limiti entro i quali tale danno può essere risarcito - che, in senso contrario, non vale rilevare - come ha fatto, invece, la ricorrente, nella memoria ex articolo 380-bis, comma 2, c.p.c. -che il diritto costituzionale suddetto non rientra nel novero di quelli espressamente qualificati come inviolabili Cost., articolo 13, 14, 15 e 24 , né richiamare l'affermazione, compiuta dalle Sezioni Unite di questa Corte, che esclude integrare danno non patrimoniale il disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata , non essendo in tal caso leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango alla libertà di circolazione di cui alla Cost., articolo 16 è citata Cass. Sez. Unumero , sent. 11 novembre 2008, numero 26972 - che in relazione al primo di tali profili, in disparte il rilievo che l'espressa previsione - in Costituzione - della inviolabilità di un diritto non è ex se criterio per l'identificazione del danno non patrimoniale risarcibile giacché, altrimenti, neppure la lesione dell'integrità psico-fisica dell'individuo potrebbe giustificare l'applicazione dell' articolo 2059 c.c. , essendo quello alla salute definito, dalla Cost., articolo 32, come diritto fondamentale e non già inviolabile , deve qui ribadirsi, secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, che nel novero del danno non patrimoniale va incluso pure il pregiudizio derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona , diversi dalla salute Corte Cost., sent. 30 giugno 2003, numero 233 nella giurisprudenza di questa si vedano, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2018, numero 901 , Rv. 647125-02 Cass. Sez. 3, ord. 28 settembre 2018, numero 23469 , Rv. 650858-01 - che, inoltre, non pertinente è il richiamo a quel passaggio motivazionale della summenzionata sentenza delle Sezioni Unite - avente, comunque, carattere di mero obiter dictum , come tale non elevabile a enunciazione di regula iuris - secondo cui va negato il rango di danno non patrimoniale al disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa - che, nella specie, si discute di un differente pregiudizio, protrattasi per due giorni e all'esito di un volo intercontinentale che aveva condotto i viaggiatori da omissis , ovvero quello conseguente allo stress, all'ansia e al disagio per non aver avuto a disposizione i propri oggetti personali durante la prima parte del soggiorno all'estero , pregiudizio apprezzato dalla sentenza impugnata, per tali sue ben diverse caratteristiche, come limitazione alla loro libertà di movimento , donde la compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti ad una normale esistenza e serena vacanza - che, d'altra parte, la non inviolabilità del diritto alla libera circolazione non può certo condurre a interpretazioni svalutative dello stesso - che tale diritto, infatti, gode di una protezione costituzionale particolarmente pregnante, visto che la Cost., articolo 16 assoggetta le sue limitazioni al principio della riserva di legge, la quale - sebbene di natura relativa e non assoluta - presenta, tuttavia, carattere rinforzato - che, difatti, solo motivi di sanità e sicurezza e non di altra natura possono giustificare la compressione di tale diritto, oltretutto, secondo un modus operandi che inibisce di porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie , dovendosi evitare illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi , infine occorrendo - perché siffatta tipologia di limitazioni non si traduca persino in un vulnus alla libertà personale - che essa non provochi una menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus  Corte Cost., sent. 20 giugno 1964, numero 68 - che, infine, anche il terzo motivo di ricorso - che ipotizza la ricorrenza del difetto assoluto di motivazione, in ordine alla quantificazione del danno - è infondato - che il riferimento alla breve limitazione della libertà di movimento, in relazione alla quale si è ritenuto di riconoscere f, 50,00 a ciascun passeggero, appare idoneo a soddisfare la necessità che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità dei danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum” Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, numero 2327 , Rv. 647590-01 - che va, infatti, qui ribadito come la liquidazione equitativa del danno risulti, di regola, insindacabile in sede di legittimità, salvo che i criteri adottati siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, numero 13153 , Rv. 644406-01 nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, numero 23304 , Rv. 600376-01, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2004, numero 13066 , Rv. 57456701 - che la corretta applicazione degli articolo 1226 e 2056 c.c. mira, in definitiva, a scongiurare la c.d. equità cerebrina , ovvero ad assicurare un modello di valutazione equitativa a mente del quale il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio , avendo, invece, il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 2 luglio 2021, numero 18795, Rv. 661913-01 - che, nel caso che occupa, rispetto alla ritenuta breve compressione della libertà di locomozione in ragione dell'indisponibilità, per due giorni e in territorio straniero, di tutti i propri effetti personali, da parte dei passeggeri di un volo intercontinentale , di certo non può ritenersi incongrua, rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittoria, o macroscopicamente contraria a dati di comune esperienza, la scelta di contenere il quantum del risarcimento in appena Euro 50,00 - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti il C. e la T. solo intimati - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria Cass. Sez. Unumero , sent. 20 febbraio 2020, numero 4315 , Rv. 657198-01 , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.