Il caso in esame ha ad oggetto l’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento di un bene immobile pignorato, emesso in una procedura di espropriazione forzata innanzi al Tribunale di Roma.
Ed è la tardività della suddetta opposizione che viene portata in giudizio si assume, in particolare, che, mancata la comunicazione del decreto di trasferimento non pronunciato in udienza ad opera della Cancelleria, il rimedio ex articolo 617 c.p.c. era stato esperito nei 20 giorni dalla conoscenza legale di siffatto decreto, «avvenuta mercé la notifica dello stesso in uno alla intimazione di precetto al rilascio dell'immobile aggiudicato da parte dell'aggiudicatario». La doglianza è fondata. I Giudici di legittimità ricordano infatti che «il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione decorre dal momento in cui il soggetto interessato abbia avuto conoscenza, legale o di fatto, comunque conseguita, del provvedimento stesso e non già dalla data del suo deposito in Cancelleria» Cass. numero 89/2021, 25561/2021 Cass numero 5172/2018, Cass. numero 15193/2018, Cas. numero 13043/2018 Cass. numero 27555/2014 . Inoltre, «la decorrenza della opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento non può essere individuata nella data di deposito in Cancelleria o nella data di trascrizione dello stesso nei Registri Immobiliari adempimento assolvente funzione di mera pubblicità dichiarativa , ma postula che l'interessato-opponente abbia acquisito conoscenza dell'avvenuto deposito del decreto e non già del suo contenuto, in quanto, appresa notizia della pubblicazione del decreto, per gli interessati sorge un onere di verifica e controllo del contenuto del provvedimento » Cass. numero 18421/2022 . Per tutti questi motivi il ricorso in oggetto viene accolto ed il Collegio afferma il seguente principio di diritto «in tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente l'emanazione l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione».
Presidente De Stefano – Relatore Rossi Fatti di causa 1. I.P.C. - nella qualità di liquidatore giudiziale nominato, ai sensi della L. 27 gennaio 2012, numero 3, articolo 13 in procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento - S.S. e C.M.A. debitori esecutati proposero opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento di bene immobile pignorato in favore di M.F. emesso con deposito in Cancelleria datato 27 dicembre 2016 nella procedura di espropriazione forzata numero 1301/2013 innanzi il Tribunale di Roma. 2. Svolta la fase sommaria ed instaurato il giudizio di merito, l'opposizione è stata dichiarata inammissibile con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., all'esito della udienza del 24 gennaio 2019. In specie, il giudice di prossimità ha ritenuto il rimedio esperito tardivamente, siccome proposto con ricorso depositato il 2 febbraio 2017 oltre il termine di venti giorni, il cui inizio ha identificato nel momento del deposito in cancelleria del decreto, sul presupposto dell'onere di peculiare diligenza, gravante sui soggetti del processo esecutivo, avente ad oggetto l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo e dei provvedimenti, quali i decreti, che vengono depositati , posto che il decreto di trasferimento non deve essere comunicato alle parti . 3. Ricorrono uno actu per cassazione I.P.C. , nella anzidetta qualità, S.S. e C.M.A. , affidandosi ad un motivo resiste, con controricorso illustrato da memoria, M.F. . 4. All'esito della udienza del 5 aprile 2022 trattata in camera di consiglio per mancata formulazione di richiesta di discussione orale , questa Corte, con ordinanza numero 19194 del 2022, pubblicata il 14 giugno 2022 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso - siccome originariamente eseguita in maniera nulla - nei confronti di UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.p.A., quale mandataria di Purple Spv s.r.l., e di Banco , assegnando per l'incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 5. Ritualmente ottemperato detto ordine, non hanno svolto difese in grado di legittimità UBI Banca S.p.A., nella menzionata qualità, Banco e Agenzia delle Entrate Riscossione, creditori nella espropriazione da cui origina la lite, nonché M.A. , professionista delegato per le operazioni di vendita in siffatta procedura. 6. Fissato per l'udienza pubblica del 9 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito nella L. numero 176 del 2020, e successive modifiche, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il P.G. ha depositato conclusioni motivate. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articolo 167,487,586 e 617 c.p.c., nonché della Cost., articolo 2, 24, 111, articolo 112 e 617 c.p.c., con riferimento all'articolo 360, comma 1, numero 3 e 4, c.p.c Parte ricorrente censura l'affermata tardività dell'opposizione agli atti esecutivi si assume, in particolare, che, mancata la comunicazione del decreto di trasferimento non pronunciato in udienza ad opera della Cancelleria, il rimedio ex articolo 617 c.p.c. era stato esperito nei venti giorni dalla conoscenza legale di siffatto decreto, avvenuta mercè la notifica dello stesso in uno alla intimazione di precetto al rilascio dell'immobile aggiudicato da parte dell'aggiudicatario. 2. Il ricorso è fondato e va accolto. 2.1. In linea generale, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione decorre dal momento in cui il soggetto interessato abbia avuto conoscenza, legale o di fatto, comunque conseguita, del provvedimento stesso e non già dalla data del suo deposito in Cancelleria da ultimo, Cass. 21/09/2021, numero 25561 in precedenza, Cass. 07/01/2021, numero 89 Cass. 06/03/2018, numero 5172 Cass. 12/06/2018, numero 15193 Cass., 24/05/2018, numero 13043, Cass., 30/12/2014, numero 27533 . Di siffatto principio il giudice della nomofilachia ha fatto specifica applicazione anche con riferimento ad opposizioni dispiegate avverso un decreto di trasferimento cfr. Cass. 02/04/2014, numero 7708 e Cass. 11/05/2017, numero 11729, relative tuttavia all'ipotesi di trasferimento di aliud pro alio, in cui il dies a quo del termine per l'opposizione si àncora al momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria . Ancora di recente questa Corte Cass. 08/06/2022, numero 18421 ha expresse puntualizzato che la decorrenza della opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento non può essere individuata nella data di deposito in Cancelleria o nella data di trascrizione dello stesso nei Registri Immobiliari adempimento assolvente funzione di mera pubblicità dichiarativa , ma postula che l'interessato-opponente abbia acquisito conoscenza dell'avvenuto deposito del decreto e non già del suo contenuto, in quanto, appresa notizia della pubblicazione del decreto, per gli interessati sorge un onere di verifica e controllo del contenuto del provvedimento . Una conoscenza del genere con il conseguente insorgere dell'onere di attivazione del rimedio oppositivo nel termine decadenziale all'uopo fissato ben può verificarsi anche per effetto della conoscenza con gli strumenti della notificazione o della comunicazione di un altro atto o provvedimento che, in quanto successivo nella sequenza seriale che scandisce l'incedere della procedura esecutiva, necessariamente presuppone l'emanazione del decreto di trasferimento resta in ogni caso fermo che il limite temporale massimo per l'impugnativa di tale decreto è costituito, proprio per la tipica connotazione del processo esecutivo come successione di subprocedimenti basti, al riguardo, il richiamo a Cass., Sez. U, 27/10/1995, numero 11178 , dall'esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, cioè a dire dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione così Cass. numero 7708 del 2014, sopra citata . D'altro canto, l'estensione esigibile del peculiare onere di diligenza gravante sulle parti del processo esecutivo sul quale fonda il proprio convincimento il giudice territoriale e che ha ad oggetto l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo, sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell'esistenza di un atto di quello che si reputi o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese Cass. 06/03/2018, numero 5172 non sembra poter ricomprendere un costante, periodico o diuturno controllo del fascicolo del procedimento, onde verificare l'avvenuto deposito del decreto di trasferimento, oltremodo in assenza della predeterminazione normativa di un termine ancorché soltanto ordinatorio per l'adozione di tale atto ad opera del giudice. 2.2. Le illustrate considerazioni conducono ad affermare il seguente principio di diritto In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente l'emanazione l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione . 2.3. Di siffatta regula iuris non ha fatto buon governo la gravata decisione. Pacifico che del decreto di trasferimento in parola nessuna norma vigente all'epoca della sua emissione prescrivesse la comunicazione o la notificazione alle parti o ad altri soggetti interessati al procedimento sul punto, Cass., Sez. U., 14/12/2020, numero 28387 Cass. 09/08/2007, numero 17460 Cass. 14/10/2005, numero 19968 , il Tribunale capitolino ha errato nell'ascrivere il dies a quo dell'opposizione formale alla data di deposito del decreto di trasferimento a tal fine occorreva, per contro, verificare l'epoca di avvenuta conoscenza del provvedimento da parte degli opponenti, da questi ultimi assunta come coincidente con la notifica dell'atto di precetto per rilascio dell'immobile trasferito, la cui data 21 gennaio 2017 , in abstracto considerata, appariva giustificare la tempestività del rimedio ex articolo 617 c.p.c 3. Al compimento di siffatto riscontro provvederà il Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, al quale la causa, previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata. 4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.