Alcuni condomini hanno chiesto l’annullamento degli atti con cui il Comune di Milano ha rilasciato ad un Condominio l’autorizzazione per l’installazione, dinanzi al suo accesso, di sei paracarri in acciaio a guisa di dissuasori, impugnando altresì la pregressa autorizzazione per il passo carraio.
I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per violazione della normativa di settore in particolare, Codice della strada e Regolamento edilizio , oltre che per difetto di istruttoria. Ed hanno precisato che il loro interesse ad agire scaturirebbe dal fatto che «i dissuasori contestati costituiscono “elementi” che creano loro “gravi disagi”». L'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti sembrerebbe coniugarsi con la necessità di non avere ostacoli nel transitare con i propri veicoli attraverso lo spazio pedonale a fini di sosta, a fronte dell'obiettivo contrapposto perseguito dal Condominio controinteressato di rendere più sicuro l'accesso pedonale al proprio portone di riferimento. La doglianza è infondata. Secondo l'articolo 180, comma 1, D.P.R. numero 495/1992 norma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada la cui violazione è stata invocata dai ricorrenti «i dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva». Ne consegue che non vi è alcun riferimento nella norma cit., all'attitudine dei paracarri «a consentire l'accesso ad un passo carrabile, né tale funzione è rinvenibile e specificamente ricavabile, nel caso di specie, nell'autorizzazione impugnata, la quale si limita a fare riferimento, per relationem, alla richiesta degli interessati». Per tutti questi motivi il TAR Lombardia rigetta il ricorso in oggetto.
Presidente Bignami – Relatore Lombardi Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 20 novembre 2021, -omissis -omissis-, -omissis -omissis -omissis-, -omissis -omissis e -omissis -omissis-, tutti residenti in Milano, tra via … e via … , hanno chiesto l'annullamento degli atti con cui il Comune di Milano ha rilasciato al Condominio sito in via … l'autorizzazione per l'installazione di sei paracarri in acciaio a guisa di dissuasori dinanzi all'accesso del citato Condominio, impugnando altresì la pregressa autorizzazione per il passo carraio. I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per violazione della normativa di settore in particolare, codice della strada e regolamento edilizio , oltre che per difetto di istruttoria. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e il Condominio controinteressato, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, e la causa, dopo la rinuncia dei ricorrenti alla proposta domanda cautelare, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 17 gennaio 2023. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. I ricorrenti hanno precisato che il loro interesse – posto che la legittimazione ad agire deriverebbe loro dalla situazione di “vicinato” al Condominio controinteressato il cui accesso è situato sullo stesso marciapiede dei Condomini di appartenenza, al civico dispari limitrofo – scaturirebbe dal fatto che i dissuasori contestati costituiscono “elementi” che creano loro “gravi disagi”. Tali disagi, nel corpo del ricorso, sono stati definiti in termini di “intralcio alle procedure di soccorso causato dalla posa dei dissuasori oggetto di contestazione”. Posto che, in aderenza a quanto di recente affermato dal Consiglio di Stato Adunanza plenaria numero 22 del 9 dicembre 2021 , è necessario in via di principio che ricorrano, quali condizioni dell'azione, sia la legittimazione che l'interesse ad agire, di modo che non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di differenziazione, valga da solo e in automatico a soddisfare anche l'interesse al ricorso, nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato un possibile pregiudizio, derivante dall'installazione dei paracarri, che non può considerarsi schiettamente emulativo, pur avendo debole consistenza, in quanto collegato ad una ipotizzata maggiore difficoltà creata dalle nuove strutture posizionate sul marciapiede comune rispetto alla celerità degli eventuali interventi di “soccorso”. Nella sostanza, tuttavia, l'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti sembra coniugarsi, su di un piano fattuale, con la necessità di non avere ostacoli nel transitare con i propri veicoli attraverso lo spazio pedonale a fini di sosta, a fronte dell'obiettivo contrapposto perseguito dal Condominio controinteressato di rendere più sicuro l'accesso pedonale al proprio portone di riferimento. In questa prospettiva, peraltro, l'interesse dei ricorrenti non è certamente meritevole di tutela, con la conseguenza che l'eccezione di inammissibilità dovrebbe trovare accoglimento. D'altra parte, alla luce della premessa appena svolta, la pretesa avanzata in giudizio dai ricorrenti è da considerarsi anche manifestamente infondata. Secondo l'articolo 180, comma 1 del d.P.R. numero 495 del 1992 norma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada la cui violazione è stata invocata dai ricorrenti “i dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva”. Non vi è, dunque, nella disposizione citata, alcun riferimento diretto all'attitudine dei paracarri a consentire l'accesso ad un passo carrabile, né tale funzione è rinvenibile e specificamente ricavabile, nel caso di specie, nell'autorizzazione impugnata, la quale si limita a fare riferimento, per relationem, alla richiesta degli interessati. In tale richiesta, peraltro, la motivazione riportata è stata proprio quella di “evitare pericoli ai condomini per transito e parcheggio di auto e motocicli sul marciapiede”. Perde dunque di rilevanza l'intero motivo di ricorso e come tale lo stesso è da considerarsi infondato -, in quanto la censura è volta ad evidenziare “la evidente strumentalità tra i dissuasori di sosta e il passo carraio”, ma valorizza una ragione differente rispetto a quella che ha spinto l'amministrazione comunale – in ossequio al disposto di cui al richiamato articolo 180 – a rilasciare l'autorizzazione avversata. Inconferente ai fini dell'annullamento dell'atto astrattamente lesivo è, conseguentemente, anche l'eventuale illegittimità peraltro sopravvenuta, in tesi dell'autorizzazione per il passo carraio, proprio in considerazione dell'assenza del nesso di strumentalità che a dire dei ricorrenti tale autorizzazione avrebbe con quella successiva per l'installazione dei paracarri. Il ricorso deve in definitiva essere integralmente respinto, per i motivi appena evidenziati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione. Condanna in solido i ricorrenti a rifondere le spese processuali sostenute dalle controparti costituite in giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Milano, e complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Condominio controinteressato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.