Raccolta differenziata non eseguita correttamente: è colpa del Condominio, dell’amministratore o di entrambi?

La controversia in oggetto riguarda un Condominio, sanzionato per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, per la presenza, all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata assegnati, di rifiuti irregolarmente conferiti.

Ed è di particolare interesse il primo motivo di ricorso che censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto a carico del Condominio e del suo amministratore una responsabilità solidale derivante, per l'appunto, dagli obblighi di custodia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti. Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità in via solidale dell'amministratore del Condominio per le violazioni contestate sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarità riscontrate dagli operatori risultavano collocati in luoghi di proprietà condominiale. Questa motivazione è, però, errata. Infatti, nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all'amministratore di Condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini. Né la responsabilità solidale dell'amministratore può trovare titolo nella disposizione di cui all'articolo 6 legge numero 689/1981, secondo cui della violazione amministrativa risponde, oltre che il suo autore, anche il proprietario, l'usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa «che è servita o fu destinata a commettere l'illecito, atteso che nessuna di queste situazioni può riscontrarsi con riguardo alla posizione che assume o alle funzioni che svolge l'amministratore di condominio, che gestisce il bene comune ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale». Ne consegue che «l'amministrazione di Condominio non può essere chiamata a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale qualità, delle violazioni per cui è causa, occorrendo al contrario dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni».

Presidente Manna – Relatore Bertuzzi Fatti di causa Con sentenza numero 3874-2020 del 21. 2. 2010 il Tribunale di Roma rigettò l'appello proposto dal condominio di via omissis in e dalla società B.D. , suo amministratore, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto le loro opposizioni contro le determinazioni dirigenziali ingiuntive di Roma Capitale che, a seguito di verbali di accertamento dell'AMA, li avevano sanzionati per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, per la presenza, all'interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di rifiuti irregolarmente conferiti. A sostegno della conclusione accolta il Tribunale respinse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società B.D. , che aveva negato di essere amministratore del condominio sanzionato di via omissis , rilevando che i verbali di accertamento avevano riportato i dati dell'amministratore condominiale che risultavano da una circolare affissa all'interno del condominio e che la opponente non aveva fornito prova contraria. Nel merito affermò che la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilità il condominio ed il suo amministratore. Aggiunse che il condominio di via omissis non aveva comunque titolo per opporsi alle determinazioni amministrative impugnate, atteso che esse, così come i verbali di accertamento, erano stati emessi nei confronti di altro condominio, cioè di quello di via omissis . Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 24. 11. 2020, ricorrono il condominio di via omissis di e la s.r.l. B.D. , affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Roma Capitale. Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi del D.L. 28. 10. 2010, numero 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con la L. 18. 12. 2010, numero 176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal condominio, avendo la sentenza del tribunale dichiarato che il condominio di via omissis non aveva alcuna legittimazione a proporre l'opposizione, dal momento che le violazioni di cui ai verbali erano state accertate nei confronti del condominio di via omissis , contro cui erano state emesse le determinazioni ingiuntive impugnate. Poiché tale statuizione non è stata investita dal ricorso, essa è passata in giudicato, con l'effetto che il suddetto condominio difetta della legittimazione a proporre il ricorso per cassazione. Ciò precisato, il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, comma 7, e 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti numero 105-2005, della L. numero 689 del 1981, articolo 1803 e 1325 c.c., dell'articolo 2697c.c. e degli articolo 112,113 e 116 c.p.c Il motivo censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto a carico del condominio e del suo amministratore una responsabilità solidale derivante dagli obblighi di custodia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, disattendendo la contestazione della opponente di non avere mai avuto, in relazione ad essi, alcun rapporto diretto con l'AMA. Ad avviso della ricorrente, infatti, l'assegnazione diretta al condominio dei suddetti contenitori costituisce il presupposto degli obblighi di custodia e vigilanza posti a fondamento del giudizio di responsabilità nei confronti del condominio ed avrebbe dovuto essere provata dall'amministrazione comunale. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., degli articolo 112,113 e 116c.p.c., dell'articolo 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti numero 105-2005 e della L. numero 689 del 1981, lamentando che il Tribunale abbia riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti in via solidale con l'autore materiale delle violazioni, nonostante la concreta inesigibilità da parte del condominio e del suo amministratore del dovere di esercitare una vigilanza sul regolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata, così trasformando la responsabilità in parola in responsabilità oggettiva a carico della collettività condominiale. Si contesta inoltre l'affermazione del Tribunale secondo cui il fondamento di tale responsabilità risiede nella L. numero 689 del 1981, articolo 6, che dichiara la responsabilità solidale del proprietario della cosa che è servita o è stata destinata a commettere l'illecito, atteso che il condominio, cui i contenitori non sono mai stati materialmente assegnati, non può essere considerato proprietario o usufruttuario degli stessi. I primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondati per le seguenti ragioni. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità in via solidale dell'amministratore del condominio per le violazioni contestate sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarità riscontrate dagli operatori dell'AMA risultavano collocati in luoghi di proprietà condominiale. Questa motivazione è errata. Essa muove dalla premessa che l'amministratore del condominio sia di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini. Così invece non è, in quanto l'amministratore di condominio svolge l'incarico, riconducibile alla figura del mandato articolo 1129, comma 15, c.c. , di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità articolo 1130 c.c. , e nell'ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l'esterno articolo 1131 c.c. . Ciò comporta che l'amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni. I primi due motivi di ricorso vanno pertanto accolti. Il terzo motivo, che denuncia, sotto altri profili, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., degli articolo 112,113 e 116c.p.c., dell'articolo 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti numero 105-2005 e della L. numero 689 del 1981, ed il quarto motivo di ricorso, che lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 342 e 343 c.p.c., dell'articolo 112 stesso codice, dell'articolo 65 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti numero 105-2005 e del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 6, comma 12, si dichiarano assorbiti. In accoglimento dei primi due motivi di ricorso la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l'annullamento delle determinazioni dirigenziali emesse nei confronti della società B.D. . L'assoluta novità della questione, nei cui confronti non si riscontrano precedenti decisioni, comporta, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese dell'intero giudizio, compreso quello di legittimità, tra tutte le parti. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del condominio di via omissis in , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal condominio di via omissis di accoglie i primi due motivi del ricorso proposto dalla s.r.l. B.D. , assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, annulla le determinazioni dirigenziali impugnate emesse da Roma Capitale nei confronti della s.r.l. B.D. compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del condominio di via omissis in , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.