L'articolo 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica.
Il Tribunale di Padova revocava il decreto ingiuntivo con cui una società chiedeva ad un cliente il pagamento di circa 12mila euro per la riparazione di una tensostruttura, già fornita alla controparte e riparata dopo i danni subiti a causa di un violento temporale. La Corte d'appello riformava la decisione, ritenendo ingiustificato il rifiuto da parte del cliente dell'accettazione del manufatto riparato, offerto con le rappresentazioni fotografiche dell'opera riparata. La società cliente ha proposto ricorso in Cassazione. Secondo la consolidata giurisprudenza in tema di appalto, ai sensi dell'articolo 1665, comma 4, c.c. occorre distinguere tra «atto di consegna e atto di accettazione dell'opera la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima anche “per facta concludentia” il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo Cass. sez. I numero 19019/2017 ». Nello specifico, il presupposto dell'accettazione tacita è la consegna dell'opera al committente oppure l'immissione nel possesso e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. Nella vicenda in esame invece, l'appellata non ha accettato la consegna dell'opera e dunque la controparte avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito correttamente l'opera, ferma restando l'ingiustificatezza del rifiuto basato su un mero ritardo della consegna. La Corte territoriale non ha dunque correttamente applicato il principio secondo cui «l'articolo 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica». La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia.
Presidente Lombardo – Relatore Mocci Fatti di causa Il Tribunale di Padova revocò il decreto ingiuntivo, con il quale Favaretti s.r.l. aveva richiesto a Gicar s.r.l. il pagamento della somma di Euro 12.200, per la riparazione di una tensostruttura, già fornita alla controparte e danneggiatasi a seguito di un violento temporale. Su impugnazione principale della Favaretti ed incidentale condizionata della Gicar, la Corte d'appello di Venezia riformò la sentenza del Tribunale, confermando l'originario provvedimento monitorio e condannando Favaretti a consegnare a Gicar il manufatto in suo possesso, subordinatamente al pagamento delle somme di cui al medesimo decreto ingiuntivo. Il giudice di secondo grado ritenne che Gicar non avesse adeguatamente giustificato il rifiuto dell'accettazione del manufatto successivamente alla sistemazione, che Favaretti avrebbe offerto corredata delle rappresentazioni fotografiche dell'opera riparata . Contro la predetta sentenza numero 2534 del 2021 ricorre per cassazione Gicar s.r.l., affidandosi a due motivi. Si è costituita Favaretti s.r.l., depositando controricorso. In prossimità dell'udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Ragioni di diritto 1 Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'articolo 1665 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3 La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova in capo alla Favaretti sulla scorta di principi che esulavano dalla fattispecie legale codificata dall'articolo 1665 c.c., mentre l'accettazione tacita dell'opera si sarebbe potuta presumere solo nell'ipotesi di ricezione senza riserve, oppure in caso di mancata verifica. 2 Con il secondo mezzo, la Gicar s.r.l. si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli articolo 1460,1665 e 2756 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3 I giudici di secondo grado avrebbero trascurato di considerare che, in un contratto a prestazioni corrispettive, la prestazione di un contraente può e deve avvenire a fronte della prestazione dell'altro contraente. Sotto questo profilo, la consegna della struttura avrebbe piuttosto dovuto essere subordinata alla verifica delle riparazioni e non al pagamento del prezzo. Il primo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di appalto, ai sensi dell'articolo 1665, comma 4 c.c., è necessario distinguere tra atto di consegna e atto di accettazione dell'opera la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo Sez. 1, numero 19019 del 31 luglio 2017 . In particolare, il presupposto dell'accettazione tacita è costituito dalla consegna dell'opera al committente alla quale è parificabile l'immissione nel possesso e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica Sez. 2, numero 10452 del 3 giugno 2020 Sez. 2, numero 13224 del 16 maggio 2019 . La sentenza impugnata ha testualmente affermato È vero che l'appellata non ha accettato la consegna dell'opera e, dunque, grava sull'appaltatore provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto, ma è vero anche che il rifiuto della consegna non è stato adeguatamente giustificato da Gicar, se non lamentando un ritardo nella consegna ed, inoltre che l'adempimento di Favaretti sarebbe stato dimostrato dalla corrispondenza con la quale Favaretti ha reiteratamente offerto di consegnare la tensostruttura corredata dalle rappresentazioni fotografiche dell'opera riparata, senza che siano intervenute contestazioni da parte di Gicar in ordine alla corretta esecuzione del lavoro . È evidente come le suddette affermazioni non indichino elementi idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per facta concludentia , in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima. La Corte d'appello non si è dunque attenuta al principio che, in materia di appalto, regola l'accettazione dell'opera da parte del committente e che viene all'uopo ribadito l'articolo 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica . Il secondo motivo resta assorbito. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce delle considerazioni sopra esposte. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.