La Relazione dell’Ufficio del Massimario della S.C. sulle modifiche della Riforma Cartabia

Con la Relazione numero 8/2023, l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione si è occupato della Riforma Cartabia del processo civile d.lgs. numero 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della l. numero 206/2021 e delle modifiche introdotte dalla l. 197/2022 e dal d.l. numero 198/2022, disposizioni transitorie .

Il 28 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto legislativo che attua la Riforma del processo civile, delegata al Governo con la l. numero 206/2021, approvata dal Parlamento in data 25 novembre 2021, con l'obiettivo di realizzare «il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge». Il 29 dicembre 2022, tuttavia, il quadro normativo è stato nuovamente modificato con due nuovi interventi inseriti, il primo, nella Legge di bilancio e, il secondo, nel Decreto Milleproroghe anticipando la data in cui gran parte della riforma del rito civile inizierà ad avere efficacia e sarà applicabile prorogando una piccola parte della disciplina speciale, introdotta durante l'emergenza pandemica da COVID-19, al fine di assicurare il distanziamento sociale e ridurre la diffusione dei contagi. Di seguito le principali modifiche apportate dalla l. numero 197 del 2022 Testo originario del d.lgs. numero 149 del 2022   Modifiche apportate dalla l. numero 197 del 2022 articolo 1, comma 380 articolo 35 Disciplina transitoria   Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.   Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.   Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.   Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.   Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.   Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.   Gli articoli 372,375,376,377,378,379,380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.   Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.   Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023.   Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto numero 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f , del decreto-legge17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27.   articolo 35 Disciplina transitoria   Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.   Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-tere 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.   Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.   Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283,434,436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.   Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.   Gli articoli 372,375,376,377,378,379,380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.   Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.   Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b , c , d ed e , si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.   Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.   Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.   La disciplina transitoria che regola attualmente le date in cui la riforma del rito civile avrà efficacia, può riassumersi così articolo 35 Disciplina transitoria svolgimento delle udienze da remoto articolo 127 bis c.p.c. sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte articolo 127 ter c.p.c. giuramento sottoscritto e depositato telematicamente dal c.t.u. articolo 193, comma 2, c.p.c. Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso tribunali, corti di appello e Corte di cassazione Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso giudici di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche obbligo di deposito telematico degli atti Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso   tranne per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni tribunali, corti di appello e Corte di cassazione   Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti presso giudici di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche obbligo di deposito telematico degli atti per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni Dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti pendenti la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione Alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023 rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione articolo 363 bis c.p.c. Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione articolo 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis.1, 380 ter, 383,390,391 bis c.p.c. restanti norme sul giudizio di cassazione Ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'1 gennaio 2023, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio   Ai giudizi per i quali il ricorso sia stato notificato successivamente all'1 gennaio 2023 Nuova normativa sui procedimenti arbitrali Ai procedimenti arbitrali instaurati dal 28 febbraio 2023 Tutte le altre disposizioni Ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023  

Relazione del 8 febbraio 2023, numero 8