Il caso Superlega: la palla dall’Avvocato Generale alla Corte di Giustizia

Nelle ultime settimane è tornata prepotentemente alla ribalta la vexata quaestio della c.d. Superlega tra club di calcio e più in generale la tematica della compatibilità con il diritto della concorrenza dell’Unione delle norme organizzative della FIFA e dell’UEFA nella parte in cui sottopongono a previa autorizzazione qualsiasi nuova competizione.

A metà dicembre, infatti, l'avvocato Generale della Corte di Giustizia ha depositato le proprie trancianti conclusioni che precedono di qualche mese la decisione della Corte di Giustizia attesa per marzo. Nei giorni scorsi, invece, si è appresa la notizia del provvedimento della Corte d'Appello provinciale di Madrid di accoglimento del ricorso della c.d. Superlega contro il 17mo Tribunale Commerciale, recante l'ordine per la Fifa e la Uefa di astenersi dall'adottare qualsiasi misura o azione e di astenersi dal rilasciare qualsiasi dichiarazione o comunicato che, direttamente o indirettamente, impedisca o ostacoli la preparazione o lo sviluppo della Super League. Tale provvedimento è tuttavia privo di alcuna rilevanza pratica, a fronte dell'imminente pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE, rispetto alla quale il 15 dicembre 2022, l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia ha depositato conclusioni diametralmente opposte a quelle dell'organo giudicante di Madrid. Appare pertanto curioso che i giudici spagnoli si siano pronunciati a distanza di sole alcune settimane dalla decisione della Corte, ben consapevoli, pertanto, dell'irrilevanza del decisum allo stesso modo, appare singolare che siano state completamente ignorate le antitetiche conclusioni dell'Avvocato Generale, che precedono di qualche mese la decisione della Corte di Giustizia. A questo riguardo, è noto che le conclusioni dell'Avvocato Generale non sono vincolanti per la Corte di Giustizia, tenuto conto che egli propone, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa, per la quale è stato designato ma è innegabile, però, che le conclusioni dell'Avvocato Generale siano comunque rilevanti, specie se trancianti come quelle rassegnate nel caso di specie, oltre a presentare elementi di importante riflessione al fine di comprendere i delicati equilibri giuridici sottesi alla vicenda oggetto del procedimento Prima comunque di procedere con la disamina delle importanti conclusioni dell'Avvocato Generale e degli scenari che si possono presentare, appare opportuno ripercorrere le tappe più salienti che hanno condotto al procedimento de quo. La vicenda Superlega. La vicenda da cui trae origine la controversia pendente davanti alla Corte di Giustizia – che ha scosso il mondo sportivo ed in particolare quello riguardante il calcio – è ormai nota anche ai non addetti ai lavori nel 2021 un numero ristretto di club calcistici europei, particolarmente rinomati, ha formalmente annunciato la nascita della c.d. Superlega europea. Tale progetto – nelle intenzioni dei promotori - mirava a diventare la prima competizione europea al di fuori della UEFA, da svolgersi con cadenza annuale e con la partecipazione dei calciatori e club di altissimo livello sportivo, tra cui, ovviamente, i club membri permanenti della Superlega. Si tratta – come riconosciuto anche nelle conclusioni dell'Avvocato Generale § 110 – di una competizione essenzialmente chiusa, diametralmente opposta al modello sportivo fondato sul sistema di promozioni e retrocessioni e quindi su criteri meritocratici. In altre parole, riprendendo le parole dell'Avvocato Generale «una simile competizione non sembra coerente con il principio che governa il calcio europeo, secondo il quale la partecipazione alle competizioni si basa sul merito sportivo e sui risultati ottenuti sul campo». Ad aprile 2021, a fronte dell'ennesimo annuncio del progetto Superlega, l'UEFA e le più importanti Federazioni e Leghe calcistiche europee hanno diramato un nuovo avvertimento circa l'adozione di misure disciplinari nei confronti di quei club e calciatori che avessero partecipato alla creazione della Superlega, annunciando espressamente l'esclusione dei club da qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europea o mondiale e la privazione per i loro giocatori dell'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali. Contestualmente, si sono registrate le veementi proteste di moltissimi tifosi che hanno indotto molti club che avevano inizialmente aderito al progetto Superlega ad effettuare una rapida marcia indietro. A livello di ordinamento sportivo nazionale, si può segnalare come la F.I.G.C. abbia approvato, nel Consiglio Federale del 26 aprile 2021, una rilevante modifica dell'articolo 16 delle NOIF Norme Organizzative Interne Federali al fine di ribadire l'obbligo per le società sportive affiliate alla FIGC di partecipare esclusivamente a competizioni che si svolgano l'egida delle istituzioni sportive della FIFA, UEFA e FIGC. Nel frattempo, la Società proprietaria della Superlega ha incardinato un giudizio ordinario ed una domanda di misure cautelari inaudita altera parte davanti al Tribunale di Madrid nei confronti della UEFA e della FIFA. Il Tribunale di Madrid – a fronte delle domande dell'ESCL – ha effettuato un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, chiedendo – alla luce dei fatti prospettati - l'interpretazione degli articoli 101 TFUE, 102 TFUE, 45 TFUE, 56 TFUE, 49 TFUE e 63 TFUE, in relazione alle violazioni contestate dalla parte istante. Il modello sportivo europeo. L'importante trattazione dell'Avvocato Generale è incentrata su alcune riflessioni preliminari – che diventano fondamentali ai fini della motivazione delle conclusioni raggiunte - inerenti al rapporto tra lo sport ed il diritto dell'Unione e più precisamente riferite all'articolo 165 TFUE, che ha consacrato la particolarità dello sport, quale risultato di un'evoluzione incoraggiata e promossa dalle istituzioni dell'Unione. L'articolo 165 esprime, infatti, il riconoscimento «costituzionale» del «modello sportivo europeo», caratterizzato da una serie di elementi che si applicano a varie discipline sportive sul continente europeo, tra cui il calcio.  Tale modello europeo si fonda, in primo luogo, su una struttura piramidale con, alla base, lo sport dilettantistico ed, al vertice, lo sport professionistico. In secondo luogo, tra gli obiettivi principali del predetto modello figura quello di promuovere competizioni “aperte”, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la promozione e la retrocessione mantengono un equilibrio competitivo e privilegiano il merito sportivo, che costituisce a sua volta un elemento essenziale di detto modello. Ulteriore carattere del modello europeo è il regime di solidarietà finanziaria, che consente di ridistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport.  Il modello sportivo europeo si contrappone, quindi, a format - come quello nordamericano, rispetto al quale la Superlega presenta chiare analogie - basati principalmente su competizioni o leghe chiuse , in cui la partecipazione dei club aderenti è garantita, predeterminata ed eventualmente basata su una tassa d'ingresso. Al riguardo, si potrebbe osservare – come rilevato dallo stesso Avvocato Generale - che è proprio in risposta agli altri modelli esistenti che il legislatore dell'UE ha deciso di incorporare il concetto di modello sportivo europeo nel Trattato, al fine di tracciare una chiara distinzione tra esso e questi altri modelli e di garantirne la protezione attraverso l'adozione dell'articolo 165 del TFUE. Appare evidente, pertanto, che l'articolo 165 TFUE funge da norma “guida” nell'interpretazione e nell'applicazione al settore sportivo delle disposizioni del diritto della concorrenza sulla specificità dello sport e le esigenze di adattamento della disciplina della concorrenza, Maugeri, Sport e disciplina comunitaria antitrust, in A.A.V.V., Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, Napoli, 2009, 557 M. Libertini, Regole sportive e concorrenza sleale, in Aa. Vv., Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, vol. IV, Milano 2006, 567 . In particolare, l'articolo 165 TFUE costituisce, nel suo ambito, una disposizione specifica rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE, che trovano applicazione a qualsiasi attività economica da ciò consegue che - sebbene le caratteristiche peculiari dello sport non possano essere invocate per escludere le attività sportive dall'ambito di applicazione dei Trattati UE e FUE, ivi comprese segnatamente le disposizioni relative al diritto della concorrenza - i riferimenti alle caratteristiche specifiche ed alla funzione sociale ed educativa dello sport, declinate all'articolo 165 TFUE, diventano fondamentali nella valutazione dell'eventuale giustificazione oggettiva delle restrizioni – nel settore sportivo – alle regole sulla concorrenza o alle libertà fondamentali. In altre parole, il tema - non certo nuovo - della legittimità del potere regolatorio e normativo ed anche sanzionatorio\ disciplinare in capo alle Federazioni nella parte in cui possono ostacolare l'emergere di una nuova manifestazione sportiva che si ponga in concorrenza con la manifestazione organizzata e gestita direttamente dalla stessa Federazione deve essere affrontato non tanto sul piano della legittimità dell'attribuzione di tali poteri quanto sul piano della legittimità degli obiettivi perseguiti dalla Federazione nell'esercizio di tali poteri. Per questo motivo, quindi, le finalità perseguite dall'UEFA nel negare il riconoscimento alla Superlega, fondate sugli effetti che si verrebbero a determinare a pregiudizio del modello sportivo europeo – come cristallizzato dall'articolo 165 TFUE e di cui è espressione anche il calcio - diventano la chiave di lettura della vicenda de qua. Il modello sportivo europeo, la Superlega e le regole della concorrenza. Chiarito come la chiave di lettura della vicenda de qua dovrebbe essere la legittimità degli obiettivi perseguiti dalle resistenti UEFA e FIFA nell' esercizio dei propri poteri, appare evidente come parte rilevante della motivazione della trattazione dell'Avvocato Generale sia dedicata al progetto ed agli effetti del progetto Superlega, la quale lamenta la violazione delle norme sulla concorrenza derivanti dall'opposizione delle resistenti all'organizzazione di siffatta competizione. A questo riguardo, la c.d. Superlega viene qualificata – § 108 – come un progetto “opportunistico” ed al contempo viene rilevato come, sotto il profilo del diritto della concorrenza, un'impresa o associazione di imprese come l'UEFA non possa essere criticata per aver tentato di tutelare i propri interessi economici, a fronte di una fattispecie di tal genere “progetto opportunistico” “essenzialmente chiuso” , che rischierebbe di indebolirla in modo significativo in questo senso già Corte Giustizia 15 Dicembre 1994, C-250/92, https //eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX 61992CJ0250& from=IT . Per questo motivo, il mancato riconoscimento da parte della FIFA e dell'UEFA di una competizione di tal genere appare coerente e ragionevole con il perseguimento e l'affermazione dei legittimi obiettivi delle resistenti al riguardo sono ricordati i precedenti di Corte Giustizia 19 febbraio 2022, C-309/99, EU C 2002 98, in https //eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX 61999CJ0309& from=IT e Corte Giustizia 18 luglio 2006, C-519/04 P, EU C 2006 492, in https //eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0519 . Al contempo, l'Avvocato Generale evidenzia come i club fondatori della Superlega  intendano, da un lato, beneficiare dei diritti e dei vantaggi legati all'appartenenza all'UEFA, senza tuttavia essere vincolati dalle regole e dagli obblighi dell'UEFA. Appare però manifesta l'irragionevolezza di tale pretesa che si pone in contrasto con i principi disciplinanti l'ordinamento sportivo e più in generale con quelli riguardanti l'appartenenza a qualsiasi formazione sociale e rappresentati non solo dalla libertà di adesione ma anche dall'accettazione delle regole ivi previste comprese quelle sanzionatorie e disciplinari, espressione del potere statuario e regolamentare esercitato nei confronti dei consociati sull'inquadramento dell'organizzazione sportivo come formazione sociale, tra gli altri, Borrello, La posizione dell'organizzazione sportiva nell'attuale quadro costituzionale alcune riflessioni su un profilo fortemente problematico, in Giur. Cost., 2019, 2685 Alpa, L'ordinamento sportivo, in La nuova giur. civ. comm., 1986, 330 . Ugualmente, viene sottolineato l'effetto pregiudizievole che deriverebbe – alla stregua del nuovo progetto – ai Campionati nazionali – espressione del modello sportivo europeo e quindi dell'articolo 165 TFUE, i quali vedrebbero snaturato il proprio interesse ed attrattività, in quanto i risultati ottenuti diverrebbero in gran parte irrilevanti. Inoltre, una competizione con le caratteristiche della Superlega determinerebbe risultati iniqui sulla possibilità per i club di competere a parità di condizioni, con conseguente violazione dei principi – permeanti il modello europeo - di uguali opportunità e correttezza nello svolgimento delle competizioni è innegabile, infatti, che in ragione della garanzia di partecipazione all'ESL, alcuni club – specie i membri permanenti - potrebbero registrare entrate aggiuntive significative, continuando allo stesso tempo a partecipare a competizioni nazionali in cui si troverebbero ad affrontare altri club che non sarebbero in grado di generare entrate comparabili. Senza considerare, infine, che come è stato sottolineato dalle difese di quasi tutti i governi degli stati membri, una competizione di questo tipo – limitata ai partecipanti di un numero assai ristretto di Paesi - potrebbe rappresentare un contrasto ulteriore rispetto alla dimensione europea dei modelli sportivi sancita dall'articolo 165 del TFUE. Per queste ragioni, il mancato riconoscimento di una competizione come la Superlega – all'antitesi del modello sportivo europeo – appare del tutto coerente con il ruolo svolto dall'UEFA nel contesto della struttura piramidale del calcio europeo nonché per tutelare i principi da quest'ultima manifestati ossia la partecipazione basata sui risultati sportivi, le pari opportunità e la solidarietà.  Al contempo, emerge chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, citata al § 46 delle conclusioni dell'Avvocato Generale, che il semplice fatto oggettivo che uno stesso soggetto, come l'UEFA, svolga le funzioni sia di regolatore adottando le norme che disciplinano il calcio professionistico che di organizzatore di competizioni sportive non comporta, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell'UE Corte Giustizia, 1 luglio 2008, C‑49/07, giudizio MOTOE, in https //eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX 62007CJ0049& from=EN . In particolare, da quest'ultima pronuncia della Corte di Giustizia si può evincere come il punto fondamentale sia non tanto la legittimità dell'attribuzione dei poteri in capo ad una Federazione sportiva quanto la legittimità degli obiettivi perseguiti da tale Federazione nell'esercizio di tali poteri da tale assunto, pertanto, dovrebbe conseguire – come corollario – che se tali poteri – specie quello sanzionatorio rilevante nel caso di specie - sono esercitati in modo proporzionato e coerente ai fini della tutela del modello sportivo europeo non potrebbe essere configurabile alcuna violazione della disciplina sulla concorrenza. Le conclusioni dell'Avvocato Generale. E' evidente come il contrasto tra le caratteristiche della c.d. Superlega ed il modello sportivo europeo – di cui è espressione l'articolo 165 TFUE - nonché gli effetti pregiudizievoli che ne deriverebbero alla struttura piramidale su cui è fondato il predetto modello, siano decisivi per stabilire se le regole dell'UEFA sul regime di autorizzazione e sulle conseguenti sanzioni siano giustificate o meno. In altre parole, la legittimità degli obiettivi perseguiti dall'UEFA alla luce dell'articolo 165 TFUE - che funge da norma di riferimento nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza al settore sportivo – conduce l'Avvocato Generale Athanasios Rantos a proporre alla Corte di rispondere che l'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta agli articoli 22 e 71-73 dello Statuto FIFA e agli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA. In particolare, l'Avvocato Generale ritiene che il mancato riconoscimento da parte della FIFA e della UEFA di una competizione sostanzialmente chiusa quale l'ESL possa essere considerato coerente al perseguimento di taluni obiettivi legittimi, in quanto mira a mantenere i principi della partecipazione basata sui risultati sportivi, delle pari opportunità e di solidarietà sui quali si fonda la struttura piramidale del calcio europeo nonché a contrastare fenomeni di doppia appartenenza. Al contempo, l'Avvocato Generale – coerentemente con le osservazioni sopra declinate - reputa che le norme dell'Unione in materia di concorrenza non vietino alla FIFA, alla UEFA, alle loro federazioni o alle loro leghe nazionali di minacciare sanzioni nei confronti dei club affiliati a dette federazioni qualora questi ultimi partecipino a un progetto per l'istituzione di una nuova competizione che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimi perseguiti da tali federazioni di cui essi sono membri. In ogni caso, l'Avvocato Generale – nel lasciar intendere come gli eventuali effetti restrittivi sarebbero comunque proporzionati e coerenti rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti - rammenta che il calcio è caratterizzato da un'interdipendenza economica tra i club, cosicché il successo finanziario di una competizione dipende anzitutto da una certa parità di condizioni tra i predetti club. Nel caso di specie, la ridistribuzione dei proventi dello sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalle competizioni sportive risponde a tale obiettivo di «equilibrio» ed è espressione del principio di solidarietà che caratterizza – insieme a quello della meritocrazia risultati sportivi e delle pari opportunità - la struttura piramidale del calcio europeo rispetto al quale il progetto Superlega si pone in evidente antitesi. La palla adesso alla Corte di Giustizia.