Escluso il mantenimento al figlio maggiorenne salvo si dimostri l’impossibilità di ottenere un lavoro più remunerativo

Nessun obbligo quindi per il padre, nonostante l’attività lavorativa del figlio sia solo stagionale e permetta lui di percepire un reddito modesto. Ciò, però, a meno che venga dimostrata l’impossibilità, nonostante l’impegno profuso, di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni.

Il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio, ormai maggiorenne, veniva escluso dagli obblighi del padre in sede di modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio. La madre del ragazzo ricorreva in Cassazione ritenendo illogico l'aver ritenuto che il figlio avesse raggiunto l'autosufficienza economica nonostante lo stesso svolgesse esclusivamente un'attività lavorativa stagionale che gli permetteva di un reddito molto modesto. La Suprema Corte ha ritenuto tuttavia inammissibile il motivo specifico di ricorso, considerando che l'esclusione dell'obbligo si è correttamente fondato anche sulla mancanza di specifiche allegazioni in ordine alle effettive possibilità di lavoro del giovane ed all'impegno da lui profuso nella ricerca di un'occupazione più stabile e confacente alle sue aspirazioni. I Giudici hanno poi colto l'occasione per ribadire che il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale il genitore non cessa dall'obbligo di mantenimento all'automatico raggiungimento dei 18 anni, ma tale dovere permane finché il genitore non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle condizioni per poter essere economicamente autosufficiente senza però averne tratto profitto per sua colpa o scelta Cass. civ., sez. VI, numero 2171/2012 e Cass. civ., sez. I, numero 1773/2012 . L'accertamento dell'obbligo di mantenimento deve essere quindi fondato sulla complessiva condotta tenuta dal raggiungimento della maggior età da parte dell'avente diritto e deve considerare tanto il dato anagrafico quanto il conseguimento di un livello di competenza professionale e l'impegno rivolto alla ricerca di lavoro da ultima, Cass. civ., sez. I, numero 38366/2021 . Non solo, ma il mantenimento del figlio maggiorenne va escluso nei casi in cui costui lavori, abbia raggiunto un'adeguata capacità e per sopravvenute ulteriori circostanze si trovi momentaneamente privo di sostentamento economico non può risorgere alcun obbligo di mantenimento, essendo i relativi presupposti già venuti meno, ma potrà certamente residuare un obbligo alimentare Cass. civ., sez. I, numero 1585/2014 . Il rilievo attribuito alla capacità lavorativa del figlio, desunta da titolo di studio e qualificazione professionale «fa apparire ininfluente l'eventuale inadeguatezza del reddito da lui attualmente percepito, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l'impossibilità di reperire un'occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l'impegno a tal fine profuso». Confermata quindi l'esclusione del padre dall'obbligo di mantenerlo.

Presidente Bisogni – Relatore Mercolino Rilevato che I.L. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso il decreto del 5 luglio 2021, con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo da lei interposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza il 18 dicembre 2020, che, a modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio pronunciata nel 1991 tra la ricorrente e C.W. , aveva escluso l'obbligo di quest'ultimo di continuare a versare l'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio S. , ormai maggiorenne, e le regalie previste in favore dello stesso che il C. ha resistito con controricorso. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia l'illogicità e la carenza di motivazione del decreto impugnato, per aver ritenuto che il figlio avesse raggiunto l'autosufficienza economica, nonostante la modestia del reddito da lui percepito in virtù dello svolgimento di attività lavorativa stagionale, e per aver ritenuto sussistente un peggioramento delle condizioni economiche del padre, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, senza provvedere ad alcun accertamento in ordine all'attività lavorativa da lui svolta che il motivo è inammissibile che, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto dal controricorrente per il mantenimento del figlio, il decreto impugnato non si è infatti limitato a dare atto della capacità di quest'ultimo di procurarsi autonomamente i mezzi necessari per il proprio sostentamento, comprovata dallo svolgimento di un'attività lavorativa, ma ha altresì rilevato la mancanza di specifiche allegazioni in ordine alle effettive possibilità di lavoro del giovane ed all'impegno da lui profuso nella ricerca di un'occupazione più stabile e confacente alle sue aspirazioni, anche alla luce dell'età da lui ormai raggiunta e del presumibile completamento del suo percorso formativo che il rilievo conferito ai predetti elementi, nell'ambito di un ragionamento pienamente coerente e consequenziale sotto il profilo logico, si pone perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta cfr. Cass., Sez. VI, 15/02/2012, numero 2171 Cass., Sez. I, 8/02/2012, numero 1773 che, nell'ambito di tale orientamento, è stato infatti chiarito che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età cfr. Cass., Sez. I, 3/12/2021, numero 38366 22/06/2016, numero 12952 Cass., Sez. VI, 5/03/2018, numero 5088 che è stato altresì precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, numero 1585 28/ 01/2008, numero 1761 che il rilievo in tal modo attribuito alla capacità di lavoro del figlio, desunta dal titolo di studio da lui eventualmente conseguito e dalla sua qualificazione professionale, fa apparire ininfluente l'eventuale inadeguatezza del reddito da lui attualmente percepito, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l'impossibilità di reperire un'occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l'impegno a tal fine profuso che, nel ritenere sussistente un peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, il decreto impugnato non si è poi limitato ad evidenziare il reddito mensile di quest'ultimo, risultante dalla documentazione fiscale prodotta in giudizio, ma ha posto in risalto altre circostanze sopravvenute alla pronuncia di divorzio ed incidenti sulla sua situazione personale e familiare, quali la nascita di altri due figli ed il deterioramento delle condizioni di salute derivanti da un infarto che, nel contestare tale accertamento, la ricorrente non è in grado d'indicare ulteriori elementi eventualmente emersi dal dibattito processuale ed indebitamente trascurati dal decreto impugnato, ma si limita a lamentare l'omesso espletamento d'indagini in ordine alla situazione economico-patrimoniale dell'obbligato, senza neppure precisare gli elementi di fatto allegati a sostegno della relativa istanza, con la conseguenza che la censura risulta, sotto tale profilo, priva di specificità che, a seguito della riformulazione del D.L. 22 giugno 2012, numero 83, articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 da parte dell'articolo 54, comma 1, lett. b , , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, numero 134, la mera insufficienza delle ragioni addotte a fondamento della decisione non può d'altronde considerarsi ulteriormente deducibile come motivo di ricorso per cassazione, a tal fine occorrendo che sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, ed assumendo altrimenti rilievo, ai fini dell'impugnazione per vizio di motivazione, soltanto l'anomalia motivazionale che si converte nel difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, numero 4 c.p.c., vale a dire l'inesistenza della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, la mera apparenza o la perplessità della stessa o la sua intrinseca contraddittorietà, purché risulti talmente grave da impedire la ricostruzione del percorso logico seguito per giungere alla decisione cfr. Cass., Sez. VI, 25/09/2018, numero 22598 Cass., Sez. III, 12/10/2017, numero 23940 Cass., Sez. Unumero , 7/04/2014, nnumero 8053 e 8054 che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.