Secondo la Corte di Cassazione, il testamento conseguente a circonvenzione di incapace è nullo e l’accertamento definitivo del reato in sede penale produce effetti nel giudizio civile instaurato per la sua impugnazione.
Il caso. «Istituisco il sig. M.G. mio erede universale». Così, per effetto dei raggiri del sig. M.G, il sig. G.R., in condizioni psichiche precarie, aveva scritto in ben quattro testamenti olografi. Alla morte del sig. G.R., gli aventi causa di uno dei suoi eredi legittimi hanno però convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Belluno il sig. M.G. per sentir dichiarare l' invalidità dei testamenti , in quanto redatti da persona incapace di intendere e di volere . Una volta esteso agli altri eredi legittimi del defunto, il giudizio si è concluso con esito sfavorevole per il sig. M.G. in primo e in secondo grado. In particolare, una volta rilevato che il sig. M.G. era stato condannato con pronuncia irrevocabile per il reato di circonvenzione di incapace anche in relazione alla stesura dei testamenti impugnati, la Corte d'Appello di Venezia ne ha confermata la declaratoria di invalidità, invocando l'efficacia del giudicato penale ex articolo 654 c.p.p. Ma, si sa, «il mondo è dei furbi». E allora, ben lungi dal rassegnarsi alla declaratoria di invalidità dei testamenti e alla conseguente condanna alla restituzione dei beni relitti, il sig. M.G. ha proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione, nella speranza di ottenerne la riforma. La principale censura alla sentenza impugnata. Il sig. M.G., per quanto più rileva, ha ritenuto che la sentenza della Corte d'Appello, estendendo l' efficacia del giudicato penale anche al giudizio civile , avesse violato l' articolo 654 c.p.p. . Secondo la prospettazione del ricorrente, i fatti accertati in sede penale avevano ad oggetto una generica circonvenzione di incapace e attenevano ad atti dispositivi del patrimonio realizzati dal sig. G.R., senza però estendersi anche alla redazione degli atti mortis causa dunque, per valutare la validità dei testamenti , la Corte d'Appello avrebbe dovuto compiere un'autonoma disamina della volontà del defunto al momento della loro redazione. I chiarimenti della Cassazione. La critica mossa non è stata però avallata dalla Cassazione, che ha considerato corretta l'argomentazione della sentenza resa dalla Corte d'Appello per due ragioni al contrario di quanto affermato dal sig. M.G., in sede penale era stato accertato chiaramente che i testamenti erano frutto del reato di circonvenzione di incapace e quindi, in applicazione dei principi vigenti in ambito contrattuale, dovevano considerarsi nulli. Invero, per giurisprudenza costante, il contratto stipulato per effetto di un reato è nullo ex articolo 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa v., con specifico riferimento al reato di circonvenzione di incapace Cass. 29 ottobre 1994, numero 8948 Cass. 27 gennaio 2004, numero 1427 Cass. 23 maggio 2006, numero 12126 Cass. 7 febbraio 2008, numero 2860 Cass. 28 aprile 2017, numero 10609 l' accertamento contenuto nel giudicato penale era dotato di efficacia vincolante nel giudizio instaurato per l'impugnazione dei testamenti, perché i stante il disposto dell' articolo 654 c.p.p. , non poteva essere contestato dai soggetti che avevano preso parte al procedimento penale, ossia dal sig. M.G. e da alcuni eredi legittimi del sig. G.R. v., fra le altre, Cass., Sez. Unumero , 8 luglio 1993, numero 7482 ii poteva essere invocato a proprio vantaggio dagli eredi legittimi del sig. G.R. che, pur avendo impugnato i testamenti, non si erano costituiti parte civile nel procedimento penale v. Cass. 8 novembre 2021, numero 32412 . Richiamando precedenti arresti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha pertanto rigettato per inammissibilità l'impugnazione proposta dal G.R. e ha confermato la sentenza resa dalla Corte d'Appello. Che dire? Sarà pur vero che “il mondo è dei furbi”, ma, alla resa dei conti, “chi la fa, l'aspetti!”
Presidente Lombardo - Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione 1. C.A.M., F.A. e F.L., quali eredi di F.D., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno G.M., deducendo di essere parenti di quinto grado del defunto R.G., il quale aveva redatto quattro testamenti olografi di eguale tenore, con i quali il convenuto era stato istituito erede universale. Lamentavano che i testamenti fossero invalidi in quanto redatti da soggetto incapace di intendere e di volere, e che in ogni caso dovesse essere dichiarata l'indegnità a succedere del convenuto, che aveva commesso il reato di circonvenzione di incapace in danno del testatore. Il giudizio era esteso agli altri eredi legittimi del testatore, F.A., S.P.F. e S.C., che aderivano alla domanda attorea. Il convenuto contestava la fondatezza della domanda, negando l'incapacità del testatore ed escludendo la possibilità di invocare gli esiti del processo penale che lo aveva coinvolto. Il Tribunale di Belluno, con la sentenza numero 94 del 10 aprile 2020, accoglieva la domanda e annullava le quattro schede olografe delle quali era beneficiario il G., disponendo la condanna alla restituzione dei beni relitti in favore degli attori e degli altri eredi legittimi. La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza numero 335 del 16 febbraio 2022 ha rigettato il gravame del G Disattesi il primo e l'ottavo motivo di gravame, con i quali si sosteneva la nullità della sentenza di primo grado, essendo la stessa munita di adeguata motivazione e non incidendo sulla validità la circostanza che vi fosse stato un mutamento del giudice istruttore, senza il rispetto dei requisiti formali dettati dall' articolo 174 c.p.c. , erano disattesi anche i motivi di appello che investivano la ricostruzione dei fatti fondanti l'invalidità dei testamenti. Rilevavano i giudici di appello che il procedimento penale, che aveva visto il G. imputato per il reato di circonvenzione di incapace, anche in relazione alla stesura dei testamenti oggetto di causa, si era concluso con pronuncia della Suprema Corte divenuta irrevocabile, essendo quindi condivisibile la soluzione del Tribunale che era pervenuto alla declaratoria di invalidità delle schede, invocando l'efficacia del giudicato penale ex articolo 654 c.p.p. , quanto all'accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace, e non anche sul presupposto della incapacità naturale del testatore. Richiamati i tratti caratteristici del reato di cui all' articolo 643 c.p. , i giudici di appello ricordavano come la condanna del G. fosse ormai irrevocabile, ed all'esito di un processo penale che lo aveva visto imputato con la partecipazione del F. e di F.D. come parti civili, il che permetteva di invocare l'efficacia dell' articolo 654 c.p.p. . In sede penale era stata specificamente sottoposta al vaglio del giudice l'avvenuta redazione delle schede testamentarie per effetto dell'induzione da parte del convenuto, ed alla luce delle peculiari condizioni soggettive del R., che ben si prestavano all'attività di suggestione e di pressione da parte dell'imputato. I giudici di secondo grado evidenziavano poi che, anche a voler superare l'efficacia di giudicato della sentenza penale, in sede civile è ben possibile trarre elementi di prova dagli accertamenti avvenuti in sede penale ed in particolare, avuto riguardo alla vicenda in esame, l'ampia istruttoria svolta dal giudice penale confortava la ricorrenza del delitto e quindi la conseguente nullità del testamento, come peraltro confermato dalla stessa deposizione resa dal R. in sede di incidente probatorio, la quale denotava l'attività di approfittamento posta in essere dal G. al fine di far redigere le schede oggetto di causa. In senso contrario non potevano rilevare le prove invocate dall'appellante, in quanto il complessivo quadro, anche di carattere sanitario, emergente dall'istruttoria svolta confortava la sussistenza di una situazione di debolezza e fragilità psichica del testatore, non risultando peraltro specificamente reiterate le richieste di prova non ammesse in primo grado. Andava quindi affermata la nullità del testamento per la diretta violazione dell' articolo 1418 c.c. , nullità rilevabile d'ufficio e che ben poteva essere pronunziata, ancorché gli attori avessero inizialmente fatto richiesta di annullamento, occorrendo a tal fine evidenziare che il F. aveva espressamente già in prime cure fatto richiesta di declaratoria di nullità, richiesta poi reiterata in appello ex articolo 346 c.p.c. . Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso G.M. sulla base di quattro motivi. Gli intimati hanno resistito con autonomi controricorsi. Il ricorrente ed i controricorrenti, S.P.F. e S.C., hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 654 c.p.p. , nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto di estendere l'efficacia del giudicato penale di condanna del ricorrente anche nel giudizio civile. Si deduce che i fatti accertati in sede penale hanno ad oggetto una generica circonvenzione di incapace, e precisamente attengono ad atti dispositivi del patrimonio posti in essere dal R., senza però estendersi in maniera incontrovertibile alla redazione delle schede testamentarie oggetto di causa. Ciò implica che i giudici civili avrebbero dovuto compiere una autonoma disamina della volontà del de cuius al momento della redazione del testamento. Il motivo è inammissibile ex articolo 360 bis numero 1 c.p.c. . I giudici di appello sono pervenuti, a parziale modificazione del contenuto della sentenza di primo grado, a dichiarare la nullità delle schede testamentarie poste in essere dal de cuius, ritenendo che, come peraltro accertato in maniera irrevocabile in sede penale, le stesse fossero frutto della circonvenzione di incapace compiuta dal G. in danno del testatore. La sanzione della nullità risulta quindi tratta dall'applicazione dei principi costantemente seguiti da questa Corte secondo cui il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell' articolo 1418 c.c. , per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti Cass. numero 10609 del 28/04/2017 Cass. numero 17568/2022 , con generico riferimento all'ipotesi di contratto concluso in violazione di una norma penale, ove il bene giuridico protetto dalla norma violata abbia una connotazione pubblicistica, con riferimento al reato di estorsione Cass. numero 2860/2008 Cass. numero 1427/2004 . Ne consegue che correttamente, in applicazione della suddetta regola, è stata tratta la conclusione della nullità delle schede testamentarie stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere dal ricorrente in danno del R., proprio in occasione della redazione di tali atti. La lettura della sentenza della sezione penale di questa Corte intervenuta nella vicenda oggetto di causa Cass. penumero 14892/2019 denota come sia priva di assoluto fondamento la tesi del ricorrente secondo cui l'affermazione della responsabilità penale per il delitto di cui all' articolo 643 c.p. non avrebbe avuto ad oggetto anche la pressione per la redazione delle schede testamentarie oggetto di causa, risultando chiaramente come la contestazione dei reati operata in sede penale, ed il conseguente accertamento giudiziale, abbiano investito, tra gli altri, anche gli atti di ultima volontà del R. cfr. pagg. 2 ed 11, ove si obietta anche alla tesi secondo cui il testamento non sarebbe risultato pregiudizievole per il testatore, in quanto destinato a produrre effetti solo dopo la sua morte, occorrendo qui ribadire come venga quanto meno pregiudicata la capacità di autodeterminazione della parte, in una delle sue più rilevanti espressioni, quale quella di regolamentare la sorte del proprio patrimonio per il momento in cui avrà cessato di vivere , il che conforta la correttezza dell'assunto del giudice di appello che ha ritenuto come l'accertamento dei fatti compiuto in sede penale abbia investito i medesimi fatti da cui dipende la sussistenza del diritto nella specie la declaratoria di nullità dei testamenti di cui si dibatte in sede civile. Poiché la nullità della scheda discende dallo stesso realizzarsi della fattispecie criminosa oggetto dell'accertamento demandato al giudice penale, è indubbio che il giudicato in quella sede formatosi abbia efficacia vincolante anche in sede civile, posto che al giudizio penale hanno preso parte, oltre che il ricorrente, anche alcuni degli eredi legittimi ovvero alcuni dei loro danti causa , nella veste di parti civili. In tal senso rileva quanto affermato da Cass. S.U. numero 7482/1993 che, sebbene con riferimento a fattispecie ancora regolata dal vecchio codice di procedura penale, ma senza che la modifica abbia effettiva idoneità a mutare la conclusione in punto di diritto, attesa la specifica previsione di cui al vigente articolo 654 c.p.p. , ha statuito che la sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento per il delitto di circonvenzione di incapace articolo 643 c.p. ha efficacia vincolante, rispetto alle stesse persone che abbiano partecipato al procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di nullità della trascrizione di matrimonio contratto dall'incapace stesso, siccome contenente l'accertamento sullo stato di capacità della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale, trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli appositi strumenti, mediante un'operazione mentale non dissimile, salva la complessità e difficoltà, da ogni altra diretta ad acquisire nozione concreta della realtà esterna. Ancor più tale efficacia va affermata nel caso in cui, come nella vicenda in esame, la nullità negoziale o testamentaria sia diretta conseguenza della commissione del reato di cui all' articolo 643 c.p. , così che, una volta avvenuto tale accertamento con efficacia di giudicato, le parti che hanno preso parte al relativo giudizio non possono contestarne la rilevanza ai fini civili. Ne' potrebbe parte ricorrente sostenere che non tutti gli eredi legittimi ebbero a costituirsi parti civili in sede penale, occorrendo a tal fine richiamare il principio secondo cui i limiti soggettivi di efficacia del giudicato penale sono previsti a tutela di coloro che siano rimasti estranei al giudizio nel quale si è formato, non essendosi costituiti parte civile. Costoro, pertanto, possono invocare tale efficacia a proprio vantaggio, senza che la violazione di detti limiti possa essere opposta, in questo caso, da chi, invece, a siffatto giudizio abbia partecipato Cass. numero 32412/2021 . Infine, non può trascurarsi l'ulteriore rilievo che il giudice di appello, senza arrestarsi al solo richiamo all'efficacia del giudicato penale, alle pagg. 18 e ss., ha ricordato come la sentenza penale sia in ogni caso una valida fonte di prova, le cui risultanze ben possono concorrere, anche laddove si neghi l'efficacia di giudicato, alla formazione del convincimento del giudice. Ha quindi richiamato gli esiti delle prove raccolte in sede penale, riportando in maniera integrale il testo delle dichiarazioni rese dal R. in sede di incidente probatorio, dalle quali inferire con rassicurante certezza l'effettiva idoneità della condotta del ricorrente a coartare e menomare la libera espressione della volontà del de cuius, proprio in occasione della redazione delle schede oggetto di causa. Ha, infine, evidenziato come anche la documentazione sanitaria relativa alla persona del R. deponesse per la sua fragilità piscologica, sottolineando che non potessero deporre in senso contrario i documenti invece richiamati dall'appellante, palesandosi prive di rilevanza le modeste contraddizioni rimarcate dalla difesa del G La sentenza gravata ha, quindi, deciso facendo una puntuale applicazione dei principi dettati da questa Corte in merito all'efficacia in sede civile del giudicato formatosi in sede penale, senza che il mezzo di impugnazione si periti di evidenziare le ragioni per le quali doversi discostare dai medesimi. 3. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per la violazione dell' articolo 174 c.p.c. , in quanto la causa sarebbe stata affidata in primo grado a diversi giudici istruttori, senza che ricorressero gravi esigenze di servizio o ipotesi di assoluto impedimento. Ciò implica la violazione dell' articolo 174 c.p.c. , anche in considerazione del fatto che uno dei giudici istruttori avvicendatisi nella conduzione del procedimento è risultato essere anche il giudice del lavoro cui è stata affidata la trattazione della causa di licenziamento del ricorrente. Anche tale motivo è inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c. , numero 1, in quanto a fronte del puntale e pertinente richiamo del giudice di appello alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in merito alla corretta applicazione dell' articolo 174 c.p.c. ed alle conseguenze della sua violazione, il ricorrente si limita acriticamente a sollecitare un ripensamento dell'orientamento della Corte, facendo semplice riferimento alla asserita identità della persona del giudice istruttore della presente causa con quella del giudice della causa di licenziamento del ricorrente, ipotesi questa che, attesa anche l'assoluta diversità delle due cause, non può in alcun modo implicare una incompatibilità tra i ruoli rivestiti dal medesimo giudice nei due diversi procedimenti. Al riguardo va ricordato come questa Corte abbia, anche di recente, ribadito che la sostituzione del relatore senza l'osservanza delle modalità di cui all' articolo 174 c.p.c. e articolo 79 disp. att. c.p.c. , costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno, non incide sulla validità del procedimento o della sentenza Cass. numero 14554/2022 e ciò in quanto l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall' articolo 174 c.p.c. , e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza Cass. numero 12982/2022 in senso conforme quanto all'utilizzazione dei giudici onorari, Cass. numero 7878/2020 Cass. numero 4887/2020 Cass. numero 466/2016 , dolendosi il ricorrente anche dell'intervento nella causa di un giudice onorario . 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. , nonché dell' articolo 24 Cost. ed il quarto motivo lamenta ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. I motivi, esposti in maniera congiunta dal ricorrente, lamentano che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato le prove testimoniali raccolte in corso di causa che viceversa depongono per la capacità di intendere e di volere del de cuius e per la sua effettiva volontà di testare. E' prima facie inammissibile il motivo di ricorso fondato sul vizio di cui all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, e ciò stante la preclusione alla sua deducibilità in questa sede per effetto della previsione di cui all' articolo 348 ter c.p.c. , applicabile ratione temporis, avendo la sentenza di appello deciso, quanto alla ricostruzione dei fatti, in senso conforme a quanto statuito dal giudice di primo grado. Quanto invece alla dedotta violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. , si palesa con evidenza come la doglianza sia finalisticamente rivolta a conseguire una non consentita rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità, onde conseguire una ricostruzione dei fatti più appagante, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, e sicuramente rispondente alle aspettative del ricorrente. Ma trattasi di esito che è precluso in questa sede, anche e soprattutto in ragione dell'efficacia di giudicato della sentenza penale emessa in danno del G., che contiene un accertamento non più contestabile della commissione del reato di cui all' articolo 643 c.p.c. , in danno del R. e proprio in occasione della redazione delle schede testamentarie, efficacia da cui, come detto, deriva come conseguenza necessaria la nullità delle schede, a prescindere dall'effettiva assoluta incapacità di intendere e di volere della vittima. Peraltro, ed anche a voler superare tale assorbente rilievo, va ribadito che per dedurre la violazione dell' articolo 115 c.p.c. , occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio , mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall' articolo 116 c.p.c. Cass. S.U. numero 20867/2020 , secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell' articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria come, ad esempio, valore di prova legale , oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione . La censura di cui al terzo motivo si sostanzia, come già evidenziato, nella sollecitazione ad attribuire una diversa valenza probatoria ad elementi diversi da quelli invece ritenuti prevalenti e maggiormente attendibili dal giudice di merito, il che rende evidente l'inammissibilità della sua formulazione. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida, per le controricorrenti S.P.F. e C. in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, e per ognuno degli altri due gruppi di controricorrenti, in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.