Richiamando l’articolo 17 d.lgs. numero 917/1986, la Cassazione conferma la corretta applicazione della tassazione separata dell’assegno corrisposto a titolo di versamento degli arretrati dell’assegno divorzile.
Una donna divorziata con assegno periodico a carico dell'ex marito, dopo averne ottenuto la revisione in aumento, esperiva azione di condanna per ottenere il pagamento di quanto rivalutato dal giudice. Otteneva così il pagamento in unica soluzione degli arretrati, esponendo la somma nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta dell'effettivo incasso. A seguire, ne chiedeva la tassazione separata ed il rimborso dell'eccesso versato. Di fronte al rigetto della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, proponeva impugnazione invocando l'applicazione del regime fiscale previsto per gli assegni divorzili periodici. La domanda veniva rigettata in prime cure, mentre in seconde cure il Collegio riformava la decisione, riconoscendo che il versamento aveva ad oggetto importi arretrati che sarebbero stati soggetti a IRPEF se pagati alla naturale scadenza. Sottolineava dunque come l'articolo 17 TUIR d.P.R. numero 917/1986 non facesse riferimento alle somme riguardanti un assegno divorzile riferito a differenze su annualità precedenti, ma contenesse un generico riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 47 ora 50 . L'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per la falsa applicazione dell'articolo 17, comma 1, lett. b , dell'articolo 50, comma 1, dell'articolo 10, comma 1, lett. c , TUIR. Il ricorso risulta infondato. L'articolo 17 cit. prevede la «tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, in questo modo escludendo la possibilità di scegliere l'anno di imposta dove far tassare i proventi». A questi ultimi, sono assimilate le somme qualificate dall'articolo 10 come oneri deducibili, tra i quali risultano espressamente gli assegni di mantenimento del coniuge fissati dal giudice in sede di separazione o scioglimento del matrimonio. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Cassazione conferma la corretta applicazione della tassazione separata dell'assegno corrisposto nella vicenda in esame.
Presidente Giudicepietro – Relatore Fracanzani Rilevato che La contribuente è persona divorziata con assegno periodico a carico dell'ex coniuge. A seguito di azione giudiziaria, otteneva la revisione dell'importo ed esperiva azione di condanna per ottenere il pagamento di quanto rivalutato su ordine del giudice, donde percepiva in unica soluzione la rivalutazione degli arretrati, esponendone la somma nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2008, periodo di effettivo incasso. A seguire, non di meno, ne richiedeva la tassazione separata ed il rimborso di quanto in eccesso versato, impugnandone il rigetto oppostole dall'Agenzia delle entrate sulla motivazione trattarsi di percezione in unica soluzione della differenza fra quanto spettante in via definitiva e quanto percepito come assegno periodico in via provvisoria, cui affermava l'applicazione del regime fiscale previsto per gli assegni divorzili periodici. Il ricorso di primo grado esitava in sentenza di rigetto, parzialmente riformata in appello, ove il collegio del gravame da un lato riteneva che quanto percepito non fosse somma una tantum, ma versamento in unica soluzione di importi arretrati, che sarebbero stati assoggettati a Irpef se pagati alla naturale scadenza. Per contro, poiché la somma riguarda un assegno divorzile riferito a differenze su annualità precedenti, come rideterminato per ordine del giudice, il collegio di seconde cure rilevava che l'articolo 17 D.Lgs. numero 917 del 1986 non facesse espressa menzione di una tale tipologia, ma contenesse generico riferimento agli emolumenti arretrati, richiamando anche le ipotesi dell'articolo 47 ora articolo 50 ove sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente anche gli assegni periodici di cui all'articolo 10 sugli oneri deducibili, ove si trovano anche gli assegni di mantenimento del coniuge non dei figli in conseguenza di separazione legale, di fatto o divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Avverso questa sentenza ricorre l'Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad unico motivo di ricorso, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente. In prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. Considerato che Viene proposto unico mezzo di impugnazione. Con l'unico motivo si prospetta censura ex articolo 360 c.p.c., numero 3 per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 917 del 1986, articolo 17, comma 1, lett. b , dell'articolo 50, comma 1, dell'articolo 10, comma 1, lett. c , nella sostanza negando trattarsi di somma una tantum, ma altresì protestando che potesse essere equiparata a compenso o indennità ai fini della tassazione separata. Il collegio d'appello ha correttamente riconosciuto non fosse il versamento in unica soluzione per assolvere e liquidare l'onere di mantenimento, bensì il versamento in unica soluzione di arretrati sui predetti assegni periodici, dovuti a seguito di rivalutazione disposta per ordine del giudice. Ha poi valorizzato la circostanza per la quale, se anche l'articolo 17 TUIR non tratta degli arretrati divorzili versati in unica soluzione, non di meno viene fatto rinvio all'articolo 47 ora 50 del medesimo testo che, a sua volta, richiama l'articolo 10, dove sono finalmente indicati in modo espresso gli assegni periodici corrisposti dal coniuge nella misura fissata per ordine del giudice, tale essendo la fattispecie in esame ove in unica soluzione sono state versate le somme divenute arretrate in forza di provvedimento giudiziario che ha fissato in misura definitiva l'assegno di mantenimento. In altri termini, l'articolo 17 prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, in questo modo escludendo la possibilità di scegliere l'anno di imposta dove far tassare i proventi a tali proventi da lavoro dipendente sono assimilati anche le somme qualificate dall'articolo 10 come oneri deducibili, ove sono infine espressamente individuati gli assegni di mantenimento del coniuge non dei figli fissati dal giudice a seguito di provvedimento di separazione o scioglimento del matrimonio. Ne consegue la corretta applicazione della tassazione separata all'assegno de quo. In conclusione, il motivo è infondato ed il ricorso dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 - quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in Euro 7800,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15 per cento, Iva e c.p.a. come per legge.