Il Tribunale di Firenze dichiarava lo stato di insolvenza della società cooperativa, protagonista della vicenda in esame, a cui faceva seguito l’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, declinava la propria competenza a conoscere del ricorso in opposizione in favore del Tribunale di Napoli Nord, dove il liquidatore aveva depositato lo stato passivo.
Lo stesso Tribunale di Napoli Nord escludeva, però, che la lite, oggetto di causa, rientrasse nella propria competenza territoriale e richiedeva a questa Corte, ai sensi dell'articolo 45 c.p.c., il regolamento di competenza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'articolo 380-ter c.p.c., chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze. E tale richiesta viene accolta dalla Corte di Cassazione, in quanto l'articolo 195, comma 1, l. fall. prevede «che ai fini dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento non rileva ai fini della competenza». La suddetta norma evidenzia la volontà del legislatore di rendere operante, anche nell'ambito della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, il generale principio secondo cui «è precluso all'imprenditore in crisi sottrarsi al proprio giudice naturale attraverso il trasferimento della sede». Ne consegue che «è la declaratoria di insolvenza che “segna” la competenza del tribunale a conoscere degli aspetti rimessi dalla legge alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nell'ambito di un procedimento di liquidazione diretto dall'autorità amministrativa … , senza che il maturarsi di tempistiche diverse nel corso della procedura quale il superamento dell'anno a seguito del trasferimento della sede possano condurre all'introduzione di fasi successive alla dichiarazione di insolvenza presso un differente tribunale». In altri termini, «è al momento della dichiarazione di insolvenza che assume rilievo e deve essere effettuata l'indagine in ordine al trasferimento della sede principale nell'anno antecedente l'apertura del procedimento». Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze è, quindi, competente a conoscere dell'opposizione allo stato passivo proposta nel corso della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa così avviata.
Presidente Bisogni – Relatore Pazzi Rilevato che 1. C.G. , P.M. , V.M. e D.C. proponevano al Tribunale di Firenze, in data 24 giugno 2020, ricorso ex l. fall. articolo 209 e 98 in opposizione allo stato passivo di omissis - omissis in liquidazione coatta amministrativa. Questo tribunale, infatti, aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa, a cui aveva fatto seguito l'apertura della liquidazione coatta amministrativa. Il tribunale adito declinava però la propria competenza a conoscere del ricorso in opposizione in favore del Tribunale di Napoli nord, perché presso quest'ultimo il liquidatore aveva depositato lo stato passivo, dato che sin dal 2016 aveva trasferito la propria sede legale da ad . 2. Il Tribunale di Napoli nord, avanti al quale il giudizio era riassunto ad opera degli opponenti, osservava che il Tribunale di aveva ravvisato la propria competenza territoriale a conoscere della procedura di concordato preventivo proposta da entro l'anno dal trasferimento della sede legale da ad e, di conseguenza, aveva poi ritenuto di essere competente anche per provvedere alla sua dichiarazione di insolvenza l. fall., ex articolo 195. Reputava, quindi, che una volta cristallizzata la competenza territoriale in relazione a una procedura concorsuale, in applicazione dei criteri di cui alla l. fall., articolo 161, comma 1, e 195, comma 1, non fosse possibile attribuire rilievo ex post a un trasferimento di sede in precedenza giudicato irrilevante ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie concernenti la formazione dello stato passivo, non potendosi accogliere l'idea di una divaricazione fra la competenza territoriale per la dichiarazione di insolvenza ex l. fall., articolo 195 e quella per il deposito dello stato passivo ex l. fall., articolo 209. Escludeva, di conseguenza, che la lite rientrasse nella propria competenza territoriale e richiedeva a questa Corte, ai sensi dell'articolo 45 c.p.c., il regolamento di competenza. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'articolo 380-ter c.p.c., chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze. Considerato che 4. Deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Firenze. La l. fall., articolo 195, comma 1, prevede che ai fini dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento non rileva ai fini della competenza . La norma, di tenore coincidente con il disposto della l. fall., articolo 9, comma 2, e 161, comma 1, in materia di fallimento e concordato preventivo, evidenzia la volontà del legislatore di rendere operante, anche nell'ambito della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, il generale principio secondo cui è precluso all'imprenditore in crisi sottrarsi al proprio giudice naturale attraverso il trasferimento della sede. La l. fall., articolo 209 nel prevedere che il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel comma 2 dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la propria sede principale , si limita a riferirsi al luogo dove l'impresa ha la propria sede principale e non ripete la stessa formula di irrilevanza del trasferimento infrannuale della stessa. Il tenore della norma non è casuale ed è dettato dall'intenzione di escludere che una simile attività, effettuata durante lo svolgimento della procedura concorsuale, vada compiuta tornando a rinnovare la valutazione in ordine all'individuazione del giudice competente piuttosto che facendo riferimento al tribunale la cui competenza si è cristallizzata al momento del passaggio in giudicato della dichiarazione di insolvenza. Ciò in applicazione del generale principio di unitarietà della procedura concorsuale, a mente del quale fasi diverse della stessa procedura concorsuale non possono svolgersi di fronte ad autorità giudiziarie differenti. Ne discende che è la declaratoria di insolvenza che segna la competenza del tribunale a conoscere degli aspetti rimessi dalla legge alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nell'ambito di un procedimento di liquidazione diretto dall'autorità amministrativa nel caso, ad esempio, di impugnazioni dello stato passivo, ex l. fall., articolo 209 o di contestazioni al piano di riparto, ai sensi della l. fall., articolo 213 , senza che il maturarsi di tempistiche diverse nel corso della procedura quale il superamento dell'anno a seguito del trasferimento della sede possano condurre all'introduzione di fasi successive alla dichiarazione di insolvenza presso un differente tribunale. In altri termini, è al momento della dichiarazione di insolvenza che assume rilievo e deve essere effettuata l'indagine in ordine al trasferimento della sede principale nell'anno antecedente l'apertura del procedimento. Pertanto, la l. fall., articolo 209 laddove prevede che il commissario deposita lo stato passivo presso la cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, non può che intendersi come riferito al tribunale già individuato come competente, ai sensi della l. fall., articolo 195, comma 1, ad accertare lo stato di insolvenza. Un eventuale deposito dello stato passivo presso la cancelleria di un diverso tribunale, effettuato dal commissario in violazione di questa regola, non vale ad attribuire a quest'ultimo la competenza a conoscere delle relative impugnazioni. Nel caso di specie il Tribunale di Firenze in ragione della procedura concordataria avviata prima della dichiarazione di insolvenza ed entro l'anno dal trasferimento della sede da ad ha ravvisato la propria competenza territoriale a dichiarare lo stato di insolvenza di … , con una statuizione che oramai è passata in giudicato anche sotto questo profilo. Il medesimo tribunale, di conseguenza, è competente a conoscere dell'opposizione allo stato passivo proposta nel corso della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa così avviata. Dev'essere perciò dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, avanti al quale il procedimento di opposizione a stato passivo avrà prosecuzione. Non occorre provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d'ufficio del regolamento di competenza. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, avanti al quale proseguirà il procedimento di opposizione a stato passivo.