Nel caso in esame, il GIP del Tribunale di Milano non ha convalidato l’arresto di un indagato, accusato di stalking nei confronti della ex convivente.
Il reato contestato all'imputato, protagonista della vicenda, avveniva in contemporanea con l'intervento della Polizia, chiamata immediatamente dalla ex convivente. Le forze dell'ordine inseguivano e fermavano l'indagato che giustificava il suo comportamento adducendo di aver cercato la ex compagna, per ottenere una somma di denaro che ella avrebbe dovuto restituirgli. Ne seguiva l'arresto e la richiesta da parte del PM della convalida del fermo. Il GIP riteneva, però, non sussistente lo stato di quasi flagranza, in quanto gli operanti avevano fermato l'accusato diverso tempo dopo che quest'ultimo si era presentato presso il domicilio della donna e dopo che si era già allontanato. Quindi, erano riusciti a fermalo solo dopo che l'uomo aveva fatto ritorno. Il Procuratore della Repubblica di Milano ricorre, quindi, in Cassazione deducendo la manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione. La doglianza è, ovviamente, fondata, sussistendo la flagranza del reato contestato. Gli operanti, infatti, hanno proceduto all'arresto dell'indagato non per il reato commesso prima, ma per il delitto che si stava consumando sotto la loro diretta percezione. Per questi motivi, ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza oggetto di causa.
Presidente Di Stefano – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano non convalidava l'arresto di C.P.B.A. per il reato di cui all'articolo 572 c.p. nei confronti della ex convivente more uxorio, madre dei suoi due figli e, riqualificato il fatto come violazione dell'articolo 612-bis c.p., ritenute sussistenti le esigenze cautelari anche per il reato contestato di cui all'articolo 612-ter c.p., applicava la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. 1.1. Si legge nell'ordinanza che, il giorno dell'arresto, C. si era recato a casa della persona offesa cercando di entrare con forza e la donna lo aveva avvisato che, se avesse continuato, avrebbe chiamato la polizia. L'uomo, a quel punto, si era allontanato a bordo di un furgone, inviando sul cellulare della ex compagna un messaggio contenente la minaccia di ritornare a casa sua e di ucciderla. Mentre gli operanti, immediatamente chiamati dalla donna, stavano terminando l'intervento, sopraggiungeva un furgone bianco con a bordo C. il quale, alla vista della polizia, cercava di allontanarsi. Inseguito e fermato nell'immediatezza, l'indagato giustificava il suo comportamento adducendo di avere cercato la ex compagna per ottenere una somma di denaro che, a suo dire, la donna avrebbe dovuto restituirgli. 1.2. Sulla base di tali evidenze C. veniva tratto in arresto per il reato di atti persecutori e il Pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare in carcere per i reati di cui agli articolo 572 c.p. - così qualificando il fatto per il quale era stato operato l'arresto - e 612-ter c.p., poiché emergevano i gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che l'indagato avesse divulgato e pubblicato sul gruppo Facebook foto e video ritraenti la persona offesa in pose intime. Il Giudice per le indagini preliminari riteneva, però, non sussistere lo stato di quasi fragranza perché gli operanti avevano fermato l'indagato diverso tempo dopo che l'arrestato si era presentato presso il domicilio della donna, dopo che questi si era già allontanato, e non già per averlo inseguito, ma in relazione al fatto che l'uomo aveva fatto ritorno nelle vicinanze dell'appartamento della donna. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano deducendo, come unico motivo, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Giudice per le indagini preliminari escludeva la legittimità dell'arresto non già in relazione alla astratta configurabilità del delitto di cui all'articolo 572 c.p. -- che non sembrava in un primo momento messo in dubbio - ma in ragione della erronea ritenuta assenza dei presupposti della quasi flagranza del reato, valorizzando il mancato inseguimento del reo da parte della polizia giudiziaria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. A prescindere dalla contraddittorietà del Giudice per le indagini preliminari, che, prima non riconosce la flagranza per il reato di maltrattamenti, e poi concede la misura per il reato di cui all'articolo 612-bis c.p., in ogni caso deve ritenersi pienamente sussistente la flagranza del reato in questione. 2.1. Dalla lettura delle denunce della parte offesa emergono reiterate minacce e molestie, perpetrate dall'indagato nei suoi confronti nell'arco delle settimane precedenti, che risulta abbiano ingenerato uno stato di timore nella donna. La motivazione dell'ordinanza impugnata trascura un dato dirimente ai fini del vaglio di legittimità, ovvero che gli operanti hanno proceduto all'arresto dell'indagato non già per un reato commesso immediatamente prima, ma per un delitto che si stava consumando sotto la loro diretta percezione. Infatti la condotta ultima dell'indagato - consistita nel recarsi a casa della persona offesa, come preannunciato con messaggio intimidatorio - altro non rappresenta che l'ultima frazione di condotta, alla quale la polizia giudiziaria ha direttamente assistito, di un reato abituale. La immediatezza temporale è confermata dalla ulteriore documentazione in atti, dai quali risulta come la volante della polizia fosse giunta alle ore 19.28 e i messaggi fossero stati inviati dalle ore 19.29 alle ore 19.32, proprio mentre gli operanti si trovavano insieme alla persona offesa nel frattempo l'indagato tornava a casa della persona, come preannunciato e veniva, quindi, legittimamente arrestato dagli operanti. Il ritorno spontaneo dell'indagato dinnanzi all'abitazione dell'ex compagna ha, pertanto, integrato un comportamento molesto che, non solo costituisce la concretizzazione della precedente minaccia via SMS, ma, collegato ai pregressi fatti denunciati, contribuisce ad integrare la reiterazione tipica del reato del reato di cui all'articolo 612-bis c.p 3. Per i motivi sopra evidenziati l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio e l'arresto dichiarato legittimo. L'annullamento va disposto senza rinvio , sul rilievo che il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici tra tante, Sez. 5, numero 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 . P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto in flagranza eseguito nei confronti di C.P.B.A. .