Permesso di soggiorno per motivi familiari: può bastare la convivenza col fratello italiano in un immobile occupato in modo abusivo

Riprende vigore la richiesta avanzata da un cittadino marocchino. Smentita in Cassazione la tesi dei giudici d’appello, i quali avevano sottolineato che lo straniero non possedeva il requisito del possesso dell’alloggio legittimante il rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando l’avere la famiglia continuato a risiedere, evidentemente in modo abusivo, nell’unità abitativa di edilizia popolare in origine assegnata dal Comune al fratello cittadino italiano.

Permesso di soggiorno per motivi familiari anche allo straniero che vive sì col fratello, cittadino italiano, ma in una casa popolare occupata in modo abusivo. Riflettori puntati sull'istanza presentata in Italia da un uomo originario del Marocco. Egli chiede «il riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari », sottolineando di vivere sotto lo stesso tetto col fratello, cittadino italiano. Ma prima la Questura e poi i giudici di merito ritengono impossibile riconoscere ancora allo straniero il permesso di soggiorno. Decisivo, per i giudici d'appello, un dettaglio il fratello dello straniero è stato dichiarato « decaduto dall'assegnazione di un alloggio popolare ». Di conseguenza, lo straniero non possiede «il requisito del possesso dell'alloggio legittimante il rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando», aggiungono i giudici, «che di fatto la famiglia abbia continuato a risiedere , evidentemente in modo abusivo , nell'unità abitativa di edilizia popolare» in origine assegnata dal Comune al fratello del cittadino marocchino. Il legale che rappresenta lo straniero contesta in Cassazione la decisione presa dai giudici d'appello, soprattutto perché «la normativa non indica l'alloggio come requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia». Come premessa i Giudici osservano che si discute della «domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari» presentata da «un cittadino straniero fratello di un soggetto di nazionalità italiana» e precisano che «la fattispecie è disciplinata dalla normativa che prevede l'inespellibilità dall'Italia degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana». Tornando alla vicenda del cittadino marocchino, dalla Cassazione rilevano che «i giudici d'appello non hanno messo in dubbio che lo straniero conviva effettivamente con il fratello, ma hanno valutato come elemento imprescindibile per il rilascio del rinnovo del ‘permesso di soggiorno la sussistenza del requisito del possesso legittimo di un alloggio da parte dello straniero o del suo familiare convivente, ritenendo irrilevante che, di fatto, la famiglia, costituita dallo straniero e da suo fratello, abbia continuato a risiedere nell'unità abitativa di edilizia popolare dopo la revoca, da parte del Comune, dell'assegnazione di detto alloggio e, quindi, senza un formale e legittimo titolo giustificativo». A questo punto, a fronte della decisione presa dai giudici d'appello e «posto che l'oggetto della dimostrazione documentata che lo straniero deve dare, in base alla normativa, è la convivenza con il cittadino italiano a cui sia legato da parentela entro il secondo grado o da rapporto di coniugio », è necessario «stabilire quale connotazione debba avere la suddetta convivenza, e cioè se debba essere una convivenza connotata anche dal requisito di una disponibilità titolata di un alloggio oppure se sia sufficiente il dato fattuale dell'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione e comunanza di vita», annotano i magistrati di Cassazione. Chiaro il nodo da sciogliere. Per i giudici d'appello «sono imprescindibili il possesso o la disponibilità titolati e formali di un alloggio da parte dello straniero o del suo parente di secondo grado convivente» come «requisito ulteriore» per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Per i magistrati di Cassazione, invece, bisogna tenere presente la ratio della norma, ossia «introdurre un regime di favore per quegli stranieri che hanno uno stretto vincolo parentale con soggetti di nazionalità italiana, sul presupposto che tali soggetti vogliano e possano supportare il congiunto straniero, fornendogli l'aiuto materiale e morale necessario, anche ai fini di un eventuale futuro suo inserimento nel Paese, e ciò in virtù del loro legame affettivo». Di conseguenza, non è consentita un'interpretazione estensiva della normativa, cioè è impensabile fare riferimento, come sostenuto nella decisione d'appello, alla disponibilità formale ed effettiva di una casa . Proprio per questo, è necessario un nuovo processo d'appello in cui «l'indagine fattuale dovrà svolgersi accertando, in concreto e secondo le peculiarità del caso, l' effettività della convivenza » tra lo straniero e il fratello cittadino italiano «in ragione della stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari». Palla, quindi, di nuovo ai giudici d'appello, i quali dovranno tenere conto delle osservazioni fatte dai magistrati della Cassazione, osservazioni riassumibili, in conclusione, con questo principio secondo cui «in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un'esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità titolata di un alloggio, in contrasto con la ratio del regime di favore dettato dalle norme».

Presidente Acierno – Relatore Parise Fatti di causa 1. Con sentenza numero 58/2020 pubblicata il 22-01-2020 la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'appello proposto da H.A., cittadino del Marocco, avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto il riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, negato con provvedimento del 30.6.2017 dalla Questura di Macerata. Il giudice d'appello ha rilevato che, avendo il Comune di Recanati, con provvedimento del 4.7.2016, dichiarato il fratello del ricorrente, H.R., cittadino italiano, decaduto dall'assegnazione dell'alloggio popolare sito in Omissis , non poteva ritenersi integrato in capo al ricorrente il requisito del possesso dell'alloggio legittimante il rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando che di fatto la famiglia aveva continuato a risiedere, evidentemente in modo abusivo, nell'unità abitativa di edilizia popolare 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Con ordinanza interlocutoria numero 11778/2022 della Sesta Sezione civile di questa Corte la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. 4. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito cartolare previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 e prorogato a tutto il 2022 dal D.L. 30 dicembre 2021, numero 228 , convertito dalla L. 25 febbraio 2022, numero 15 . La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. I motivi di ricorso sono così rubricati I.Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex articolo 360 c.p.c. , numero 3 Violazione o falsa applicazione degli articolo 30 Permesso di soggiorno per motivi familiari e 22, comma 3, Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286 II.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c. , numero 5 Omesso esame e valutazione della circostanza che l'E.r.a.p. Marche richiede il pagamento del canone di locazione al fratello del ricorrente III. Nullità della sentenza ex articolo 360 c.p.c. , numero 4 Violazione dell' articolo 112 c.p.c. - Omessa pronuncia sui motivi di appello indicati nell'atto di citazione di appello ai nnumero 2, 3, 4, 5 in parte qua e 6 IV. Nullità della sentenza ex articolo 360 c.p.c. , numero 4 Violazione dell' articolo 132 c.p.c. per illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello di Ancona motiva in ordine alla violazione della L. numero 241 del 1990, articolo 10 bis . Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 30 e 22 sul rilievo che la prima norma non indica l'alloggio come requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, mentre la seconda norma è del tutto estranea alla fattispecie di cui è causa, concernendo la documentazione che deve produrre il datore di lavoro ove non abbia diretta conoscenza dello straniero residente all'estero il ricorrente rileva, altresì, di poter reperire, insieme al fratello convivente, altra abitazione, nell'ipotesi in cui l'Istituto Autonomo delle Case Popolari dovesse interrompere il rapporto di locazione avente ad oggetto l'alloggio all'attualità occupato da entrambi. Con il secondo motivo denuncia l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, per non avere la Corte d'Appello considerato che l'ente locatore, in quattro anni, non aveva mai dato esecuzione al provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio ed aveva continuato a richiedere al fratello del ricorrente il pagamento dei canoni di locazione. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell' articolo 360 c.p.c. , numero 4 per violazione dell' articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello, indicati nell'atto di citazione in appello ai nnumero 2, 3, 4, 5 e, in parte qua. 6. Con il quarto motivo denuncia la violazione degli articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 e articolo 132 c.p.c. per illogicità della motivazione, nella parte cui la Corte di Appello ha ritenuto insussistente la dedotta violazione della L. numero 214 del 1990, articolo 10 e 10 bis. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Occorre premettere che si controverte in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero fratello di un soggetto di nazionalità italiana e la fattispecie è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lett. c , che prevede l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, e D.P.R. numero 394 del 1999, articolo 28, comma 1 lett. b , regolamento di attuazione del Testo Unico dell'Immigrazione , disponendo quest'ultima norma che Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lett. c , del testo unico . 2.2. La Corte d'Appello, nel proprio percorso argomentativo, non ha messo in dubbio che il ricorrente conviva effettivamente con il fratello, ma ha valutato come elemento imprescindibile per il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza del requisito del possesso legittimo di un alloggio da parte del richiedente o del suo familiare convivente, ritenendo irrilevante che di fatto la famiglia, costituita dal ricorrente e da suo fratello, avesse continuato a risiedere nell'unità abitativa di edilizia popolare dopo la revoca dell'assegnazione di detto alloggio e, quindi, senza un formale e legittimo titolo giustificativo. Posto che l'oggetto della dimostrazione documentata che il richiedente deve dare, in base alla citata norma, è la convivenza con il cittadino italiano a cui il primo sia legato da parentela entro il secondo grado o da coniugio , con la citata ordinanza interlocutoria è stata evidenziata la questione, in diritto, che si pone nel caso di specie, dovendosi, in particolare, stabilire quale connotazione debba avere la suddetta convivenza, e cioè se debba essere una convivenza connotata anche dal requisito di una disponibilità titolata di un alloggio, come ritenuto dalla Corte d'Appello di Ancona, oppure se sia sufficiente il dato fattuale dell'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione e comunanza di vita. Va, altresì, precisato, come rilevato dalla Procura Generale, che il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, articolo 30 permesso di soggiorno per motivi familiari e articolo 22, comma 3, lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a cui impropriamente anche la Corte d'appello ha fatto riferimento, ma dette norme non sono applicabili nella specie, in quanto il fratello non è contemplato tra i familiari per i quali è possibile il ricongiungimento solo il coniuge, i figli maggiorenni e i genitori a carico . Ciò nondimeno, in base al contenuto della censura che si evince chiaramente dall'illustrazione della stessa e dalle ragioni, anche di fatto, esposte nel motivo che si sta scrutinando, la doglianza investe l'intero percorso argomentativo della Corte di merito, che, nella premessa, ha anche richiamato il D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lett. c e D.P.R. numero 394 del 1999, articolo 28, comma 1, lett. b della cui violazione sostanzialmente l'odierno ricorrente si duole. 2.3.Tanto premesso, come si è detto, la Corte d'Appello, nel valutare imprescindibili il possesso o la disponibilità titolati e formali di un alloggio da parte del richiedente o del parente di secondo grado convivente, ha ritenuto che fosse necessario quel requisito ulteriore che non solo non è previsto dalle norme sopra citate del Testo Unico dell'Immigrazione e del suo regolamento di attuazione, ma neppure è desumibile per implicito dal combinato disposto delle norme sopra citate. Come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, la ratio delle norme è quella di introdurre un regime di favore per coloro che hanno uno stretto vincolo parentale con soggetti di nazionalità italiana, sul presupposto, implicito ma logicamente correlato alla suddetta ratio, che essi vogliano e possano supportare il congiunto, fornendogli l'aiuto materiale e morale necessario, anche ai fini di un eventuale futuro suo inserimento nel Paese di accoglienza, e ciò in virtù del loro legame affettivo. A fronte del tenore letterale, pur scarno e minimale, delle disposizioni sopra citate, non è consentita, pena la violazione di quella ratio, un'interpretazione estensiva sistematica o per analogia, ad esempio rispetto al diverso strumento del ricongiungimento familiare, che conduca al risultato di aggiungere connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, oltretutto nella delicata materia che riguarda lo status delle persone e che, perciò, non tollera esegesi penalizzanti, quale è quella effettuata dalla Corte territoriale. In quest'ottica, l'indagine fattuale dovrà svolgersi, piuttosto, accertando, in concreto e secondo le peculiarità del singolo caso, l'effettività della convivenza nel senso precisato, ossia in ragione della stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari. 3. In conclusione, il primo motivo merita accoglimento, restando assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto In tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lett. c , e D.P.R. numero 394 del 1999, articolo 28, comma 1, lett. b , il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un'esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità titolata di un alloggio, in contrasto con la ratio del regime di favore dettato dalle citate norme . Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.