In tema di compensi professionali dell’avvocato, a quale giudice spetta la cognizione dell’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione degli onorari di gratuito patrocinio in un giudizio tributario? Ecco la risposta della Corte di Cassazione.
L'Avvocato, protagonista della vicenda giunta fino ai Giudici della Suprema Corte, svolgeva attività difensiva in una causa tributaria in favore di un suo cliente ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il difensore presentava istanza di liquidazione dei compensi professionali al Presidente della CTP, ma tale richiesta veniva dichiarata inammissibile. Veniva quindi proposta opposizione innanzi il Tribunale, che la dichiarava tuttavia inammissibile osservando che ai sensi dell'articolo 15, d. lgs. numero 150/2011, l'opposizione doveva essere indirizzata al capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e non al Tribunale. Il professionista ricorreva quindi per la cassazione dell'ordinanza sostenendo la competenza del Tribunale in caso di gratuito patrocinio concesso per un giudizio tributario, ciò in quanto la controversia avrebbe ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale per il quale è competente il giudice ordinario. Ricorda la Cassazione che non sussiste alcuna «connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base» Corte Cost., 11 aprile 2008, numero 96 «né può ostare a tale conclusione la previsione secondo cui il ricorso deve essere proposto al “capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento”, atteso che ciò non implica una necessaria coincidenza». Ricordando quanto già affermato nella Cass. civ., sez. Unite numero 16908/2016, la Cassazione afferma il principio di diritto per il quale «spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex articolo 15 del d.lgs. numero 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario». L'ordinanza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale.
Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione 1. L'avv. R.L.M.M. , premettendo di avere svolto attività difensiva in favore di A.F. , al fine della proposizione di un ricorso in cassazione avverso il decreto numero 115 del 14 maggio 2018 emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, e per il quale il contribuente era stato ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di omissis , evidenziava che il giudizio in cassazione era stato definito con l'ordinanza numero 15460 del 21 luglio 2020 di rigetto del ricorso. Aggiungeva che aveva rivolto al Presidente della CTP di Caserta istanza di liquidazione dei compensi maturati per l'assistenza dell'A. nel giudizio di cassazione, ma che la richiesta era stata dichiarata inammissibile. Avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli ex D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 170, al fine di conseguire la liquidazione dei compensi dovuti. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile l'opposizione. Osservava che ai sensi del D. Lgs numero 150 del 2011, articolo 15 l'opposizione deve essere indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, così che essendo il decreto oggetto di causa stato adottato dal Presidente della CTP di Caserta, non poteva essere l'opposizione rivolta al Tribunale di Napoli, nè sotto il profilo della competenza funzionale nè sotto quello della competenza territoriale. Per la cassazione di tale ordinanza R.L.M.M. sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell'eventuale discussione orale. 2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15 nonché del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 170. Si deduce che in caso di patrocinio a spese dello Stato concesso per un giudizio tributario deve reputarsi che la competenza a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione spetti al Tribunale ordinario, e ciò in ragione del fatto che la controversia, sebbene occasionata da una causa di natura tributaria, ha però ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale per il quale la competenza è del giudice ordinario. Il motivo è fondato. Rileva a tal fine il principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, nella sentenza numero 26908 del 2016, a mente della quale spetta al giudice ordinario conoscere dell'opposizione proposta, ex D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, nè la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta la Cost., articolo 111, comma 2, avverso le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. La motivazione della decisione richiamata, pur prendendo le mosse dall'opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso per i compensi del difensore della parte ammessa al detto beneficio dal giudice amministrativo, ha però evidenziato, con affermazioni che hanno una valenza che travalica le ipotesi in cui il contenzioso a quo si sia svolto dinanzi al GA, e che sono quindi suscettibili di estensione ad ogni controversia patrocinata dinanzi a giudici speciali, che il procedimento di opposizione, previsto dal D.lgs. 150 del 2011, al pari di quello prima disciplinato dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 170, ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario Cass., S.U. numero 19161 del 2009 . Ne deriva che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo - avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso - e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al giudice a quo. Non sussiste quindi alcuna connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base Corte Cost. 11.4.2008, numero 96 , nè può ostare a tale conclusione la previsione secondo cui il ricorso deve essere proposto al capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento , atteso che ciò non implica una necessaria coincidenza. In tal senso rileva che il D.lgs. numero 150 del 2011, articolo 15 è certamente volto a valorizzare così come il previgente D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 170 la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione, ma sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale. Si tratta, insomma, di una norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, così che ove la giurisdizione sulla causa a quo appartenga ad un giudice speciale, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia oggetto dell'opposizione. Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto Spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario . Ne deriva che la declaratoria di inammissibilità impugnata è erronea e che la relativa ordinanza deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.