Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero ha fornito chiarimenti sull’operatività della normativa in tema di modalità di deposito dell’atto di impugnazione, come previsto dalla Riforma Cartabia.
La norma oggetto di chiarimento è l'articolo 582 c.p.p. come modificato dall'articolo 33, comma 1, lett. e , d.lgs. numero 150/2022, che recepisce la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall'articolo 111-bis c.p.p. Il comma 1-bis, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 111-bis, comma 4, prevede la possibilità solo per le parti private di depositare l'atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice. Il Ministero chiarisce inoltre che «l'intervenuta abrogazione degli articolo 582, comma 2 c.p.p. e 583 c.p.p. disposta dall'articolo 98, comma 1, lett. a del d.lgs. numero 150/2022 esclude, inoltre, che l'atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata. Così come è esclusa la possibilità di depositare l'atto di impugnazione presso l'agente consolare all'estero salvo quanto si dirà circa la disposizione transitoria da ultimo introdotta ». Per quanto attiene al regime intertemporale di applicazione della novella, la Riforma prevede però che «fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo articolo 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore», ciò in virtù del differimento della concreta applicazione delle disposizioni in tema di processo penale telematico. Considerando inoltre l'operatività delle norme dettate durante la pandemia per consentire il deposito a mezzo PEC, il Ministero tira le somme e chiarisce che fino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell'atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell'articolo 582 c.p.p. secondo i termini previsti dall'articolo 87 citato , l'atto di impugnazione può essere depositato con le seguenti modalità «tutte le parti processuali possono depositare l'atto in forma di documento analogico cioè in cartaceo nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 le sole parti private che si trovino all'estero possono depositare l'atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all'estero, ai sensi dell'articolo 87, primo comma, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell'atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione via PEC, ai sensi e con le modalità descritte dall'articolo 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150».
Ministero della Giustizia, provv. 26 gennaio 2023