Da valutare, poi, anche le condizioni economiche del nucleo familiare e lo stato di salute di alcuni suoi componenti. Necessario un nuovo processo per prendere in esame la documentazione fornita dalla persona che rappresenta la famiglia.
Vacilla l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo utilizzato come propria dimora da una famiglia se emergono le difficoltose condizioni economiche del nucleo familiare e le precarie condizioni di salute di alcuni suoi membri. Rilevante anche il fatto che la famiglia si sia inutilmente rivolta al sistema di edilizia residenziale pubblica per avere un tetto sopra la testa. Ad essere impugnato in Cassazione è il provvedimento con cui il giudice d’appello ha, quale giudice dell’esecuzione, respinto l’istanza di estinzione, inesistenza, nullità e inefficacia dell’ ordine di demolizione di opere edilizie emesso da una Procura della Repubblica nel maggio del 2008, in esecuzione della sentenza pronunciata da un Tribunale nel gennaio del 2002. A portare il caso in Cassazione è la figlia dell’uomo, oramai deceduto, a cui era intestato l’immobile. Il legale che rappresenta la donna mette sul tavolo «certificazioni mediche, attestazioni ISEE per gli anni 2016-2020, richieste di alloggio pubblico avanzate al Comune nel 2019 e nel 2021» e sostiene che «tutti questi elementi fattuali, attestanti il concreto pregiudizio derivante dalla demolizione dell’ unico alloggio di cui dispone la donna e il suo nucleo familiare , stante l’indisponibilità di soluzioni alternative, avrebbero dovuto essere posti alla base del giudizio di proporzionalità tra esigenze costituzionalmente protette di tutela del territorio e diritto all’abitazione e al rispetto della propria casa». Per i Giudici di terzo grado sono legittime «le censure in ordine alla mancata valutazione della documentazione prodotta sulle condizioni socio-economiche e di salute della donna e del suo nucleo familiare». In premessa, comunque, i Giudici ribadiscono che «il rispetto del principio di proporzionalità nell’esecuzione dell’ordine di demolizione è rilevante quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona, configurabile, però, solo in relazione all’immobile destinato ad abituale abitazione di quella persona, e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà ». Passando dalla teoria alla pratica, cioè soffermandosi sui dettagli della vicenda oggetto del processo, i giudici riconoscono che, come sostenuto dal legale, «non è stata compiutamente valutata la documentazione prodotta dalla donna in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del nucleo familiare». In sostanza, è stata omessa «la valutazione della copiosa documentazione di ordine sanitario ed economico allegata all’istanza». Entrando più nei dettagli, poi, i magistrati osservano che «il giudice dell’esecuzione si è limitato ad affermare genericamente che le condizioni di salute e di basso reddito, di per sé non risolutive, devono essere valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività della decisione e l’ordine di ingiunzione alla demolizione, senza, però, fare alcun cenno alla patologia che affligge una delle figlie minori della donna, né alle condizioni di salute della donna, né alle condizioni economiche difficoltose del nucleo famigliare, dovute all’assenza di una stabile attività lavorativa per entrambi i coniugi e attestate dalle dichiarazioni ISEE». Per completare il quadro, infine, viene sottolineato ancora che «il giudice dell’esecuzione non ha dato in alcun modo atto dei tentativi posti in essere dalla donna di risolvere le proprie esigenze abitative né del ripetuto esito infruttuoso delle richieste da lei rivolte al sistema di edilizia residenziale pubblica». Necessario perciò, ora, un nuovo processo in appello, così da valutare meglio la posizione della donna e della sua famiglia, prima di decidere sull’istanza di annullamento dell’ordine di demolizione dell’immobile.
Presidente Andreazza – Relatore Magro Considerato in diritto 1. S.I. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, con la quale veniva rigettata l'istanza di estinzione, inesistenza, nullità e inefficacia dell'ordine di demolizione delle opere edilizie emesso dal Procuratore generale presso la Repubblica di Salerno in data 26/05/2008, in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 07/01/2002, nei confronti del padre, S.D. 1.1. Con unico motivo di ricorso la ricorrente, quale terza interessata in quanto erede di S.D., deduce violazione di legge e vizio della motivazione per omessa valutazione della documentazione difensiva versata in atti e violazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 8 CEDU , nella interpretazione fornita dalla Corte EDU nelle sentenze Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020. In particolare, deduce difetto assoluto di motivazione non avendo il giudice di merito tenuto in nessun conto delle certificazioni mediche prodotte, delle attestazioni Isee per gli anni 20162020, delle richieste di alloggio pubblico avanzate Comune di omissis nel 2019 e nel 2021, nè della memoria integrativa ove venivano esposti dati ufficiali dell'OMI relativi agli annunci immobiliari nel Comune di omissis . Tutti questi elementi fattuali, attestanti il concreto pregiudizio derivante dalla demolizione dell'unico alloggio di cui dispone la ricorrente e il suo nucleo familiare, stante ‘indisponibilità di soluzioni alternative, avrebbero dovuto essere posti alla base del giudizio di proporzionalità tra esigenze costituzionalmente protette di tutela del territorio e diritto all'abitazione e al rispetto della propria casa. 2.11 Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Le censure in ordine alla mancata valutazione della documentazione prodotta sulle condizioni socio-economiche e di salute della ricorrente e del suo nucleo familiare, oggettivamente rilevabile dall'esame dell'ordinanza impugnata, nonché quelle in ordine alla violazione del principio di proporzionalità, sono fondate. 1. 1. Si osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte EDU e in particolare le sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania hanno espressamente riconosciuto il principio di proporzionalità, ove si è specificato che il rispetto del principio di proporzionalità nell'esecuzione dell'ordine di demolizione è rilevante quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona, configurabile solo in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione della stessa, e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà. In tal modo, la giurisprudenza della Corte EDU ha sancito un preciso diritto da parte dell'interessato ad un atteso esame delle sue personali condizioni e del pregiudizio derivante dall'esecuzione del provvedimento ablatorio. Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'articolo 8 della CEDU , e valutando, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per risolvere le proprie esigenze abitative Sez. 3, numero 48021 del 11/09/2019, Rv. 277994 Sez. 3, numero 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 . In applicazione di tale principio, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in disamina, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, avendo il giudice omesso di valutare la documentazione prodotta in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del ricorrente Sez. 3, numero 423 del 14/12/2020, Rv. 280270 - 01 . 1.2. Nel caso in disamina, il giudice a quo non ha compiutamente valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del nucleo familiare, laddove, alla pagina 14 del provvedimento impugnato, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità e della Corte Edu, non ha fatto alcuna menzione della documentazione prodotta dalla ricorrente, affermando che il difensore ha solo prospettato il diritto alla continuazione della residenza dell'immobile, omettendo quindi la valutazione della copiosa documentazione di ordine sanitario ed economico allegata all'istanza. Inoltre, si è limitato ad affermare genericamente che le condizioni di salute e di basso reddito, di per sé non risolutive, devono essere valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività della decisione e l'ordine di ingiunzione alla demolizione , senza fare alcun cenno alla patologia che affligge una delle figlie minori della ricorrente, alle condizioni di salute della stessa ricorrente, alle condizioni economiche difficoltose del nucleo famigliare, dovute all'assenza di stabile attività lavorativa per entrambi i coniugi, attestate dalle dichiarazioni Isee. Nè il giudice ha dato in alcun modo atto dei tentativi posti in essere dalla ricorrente di risolvere le proprie esigenze abitative e del ripetuto esito infruttuoso delle richieste rivolte al sistema di edilizia residenziale pubblica. La mancata valutazione della suddetta documentazione ha altresì comportato che l'affermazione contenuta nell'ordinanza, secondo cui il bilanciamento tra gli interessi contrapposti, del diritto del singolo all'abitazione e quello generale all'ordinato assetto del territorio e alla repressione degli abusi edilizi, sarebbe stato correttamente effettuato , è stata immotivatamente formulata. 2. Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.