Il caso in esame ha ad oggetto la pronuncia della Corte d’Appello di Lecce che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di guida senza patente ascritto ad un imputato.
Per dirimere tale controversia, il Collegio ribadisce il seguente principio di diritto «ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'articolo 157, comma 3, c.p. esclude espressamente che il giudizio di cui all'articolo 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione della pena massimo del reato». Pertanto, considerando la natura di aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, c.p., il termine di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi massimo edittale anni 5, aumentato della metà per effetto della recidiva , al quale deve, poi, aggiungersi l'aumento di due terzi ai sensi dell'articolo 161, c.p., che prolunga il termine di prescrizione ad anni dodici e mesi sei di reclusione. Nel caso di specie non risulta sia decorso il termine di prescrizione del reato prima della pronuncia di secondo grado.
Presidente Caputo – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di guida senza patente ascritto a C.G. al capo a dell'imputazione ed ha rideterminato la pena in un anno di reclusione per il delitto di cui all'articolo 496 c.p., contestazione residua del capo b , preso atto della rinuncia parziale ai motivi di appello e del concordato ex articolo 599-bis c.p.p. stilato tra le parti quanto alla pena, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata ritenuta sussistente. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui eccepisce che, prima ancora della pronuncia della sentenza su concordato delle parti, la Corte territoriale avrebbe dovuto emettere sentenza di prescrizione del reato, già maturata alla data della pronuncia d'appello. 5. Il PG Perla Lori ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto deve essere chiarito che, come affermato recentemente dalle Sezioni Unite, all'udienza del 27/10/2022, nel procedimento a carico di F.M., deve essere data soluzione affermativa alla questione del se, avverso la sentenza di concordato in appello ex articolo 599-bis c.p.p., sia consentito proporre ricorso per cassazione, al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. 3. Dunque, la questione dedotta dal ricorrente è ammissibile tuttavia, essa è infondata. Infatti, il giudizio di equivalenza tra recidiva reiterata ex articolo 99 c.p., comma 4, e circostanze attenuanti generiche non esclude la rilevanza dell'aggravante ad effetto speciale ai fini del computo della prescrizione del reato. Le Sezioni Unite hanno chiarito più volte il rapporto tra aggravanti ad effetto speciale, giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti ed ulteriori effetti penali connessi alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, in particolare della recidiva qualificata, a partire da Sez. U, numero 17 del 18/6/1991, Grassi, Rv. 187856, che per prima ha affermato il principio secondo cui una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga, ai sensi dell'articolo 69 c.p., un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato. Le Sezioni Unite Grassi escludevano, tuttavia, la rilevanza dell'aggravante speciale ritenuta subvalente, poiché in tal caso, si diceva, essa non manifesta concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, in ragione della prevalenza attribuita all'attenuante, la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà in modo che sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset. In linea con la rilevanza ad ulteriori effetti penali, esterni all'escursione sanzionatoria, le Sezioni Unite hanno ribadito l'irrilevanza del giudizio di equivalenza tra opposte circostanze, in tema di reato continuato, segnalando che il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'articolo 81 c.p., comma 4, nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'articolo 99 c.p., comma 4, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti della recidiva qualificata ad effetto speciale così, Sez. U, numero 31669 del 23/6/2016, Filosofi, Rv. 267044 . Si è giunti, così, alle affermazioni contenute nella motivazione di Sez. U, numero 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto, che, nell'ambito di un articolata motivazione, hanno affrontato la questione relativa al se, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, debba tenersi conto della circostanza aggravante della recidiva anche nell'ipotesi in cui questa, in esito al giudizio di cui all'articolo 69 c.p., sia valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti, chiarendo che esistono casi, espressamente previsti, nei quali della recidiva si deve tenere conto prescindendo dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti e, dunque, anche se ritenuta subvalente nell'ambito di tali ipotesi dovrebbe collocarsi anche quella della rilevanza della circostanza aggravante in esame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, atteso che l'articolo 157 c.p., comma 3 esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'articolo 69 c.p. ai fini della determinazione della pena massima del reato. In linea con tale elaborazione, le Sezioni semplici hanno dapprima espressamente affermato che i giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'articolo 69 c.p., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare Sez. 5, numero 48891 del 20/9/2018, Donatacci, Rv. 274601 . Quindi, si è confermata esplicitamente l'irrilevanza, ai fini del computo del termine di prescrizione, del giudizio di bilanciamento, comunque operato, tra la recidiva ad effetto speciale e le circostanze attenuanti Sez. 2, numero 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 e Sez. 6, numero 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058 Sez. 4, numero 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 per un'ulteriore pronuncia che conferma la tendenza interpretativa, cfr. anche Sez. U, numero 3585 del 24/9/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262 . Deve, pertanto, ribadirsi, anche nel caso sottoposto al Collegio, il seguente principio di diritto ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'articolo 157 c.p., comma 3, esclude espressamente che il giudizio di cui all'articolo 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. 3.1. Contando su tali premesse ermeneutiche, il motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato, non essendo decorso il termine di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza d'appello. Ed infatti, il reato di cui al capo b dell'imputazione risulta commesso il 4.08.2011. Il massimo edittale previsto per il delitto di cui all'articolo 496 c.p. è pari ad anni cinque di reclusione. La recidiva reiterata ex articolo 99 c.p., comma 4, sebbene poi valutata equivalente alle concesse attenuanti generiche, è stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente. Pertanto, considerando la natura di aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, ai sensi dell'articolo 157 c.p., comma 2, il termine di prescrizione è pari ad anni sette anni e mesi sei massimo edittale anni 5, aumentato della metà per effetto della recidiva , al quale deve, poi, aggiungersi l'aumento di due terzi ai sensi dell'articolo 161, c.p., che prolunga il termine di prescrizione ad anni dodici e mesi sei di reclusione. In conclusione, non risulta che sia decorso il termine di prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità cfr. sul punto Corte Cost. numero 186 del 2000 , al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.